L. R. Friuli Venezia Giulia 28/12/2022, n. 22 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Friuli Venezia Giulia 28/12/2022, n. 22

Legge di stabilità 2023.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 25/10/2024, n. 8
- L.R. 07/08/2024, n. 7
- L.R. 10/05/2024, n. 3
- L.R. 28/12/2023, n. 16
- L.R. 27/10/2023, n. 14
- L.R. 10/08/2023, n. 13
- Avviso di rettifica in B.U. 25/01/2023, n. 4
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Art. 1 - Omissis

 

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Art. 2 - Attività produttive

1. - 2. Omissis

3. Le domande di incentivi concessi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), che non sono state finanziate per incapienza dei fondi 2022, sono soddisfatte mediante l'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2023.

4. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

5. - 9. Omissis

10. Le domande di incentivi concessi ai sensi dell'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), che non sono state finanziate per incapienza dei fondi 2022, sono soddisfatte mediante l'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2023.

11. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 35.

12. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (legge regionale multisettoriale 2022), le parole "con deliberazione della Giunta regiona

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Art. 3 - Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna

1. - 13. Omissis

14. La Regione, in coerenza con gli interventi già avviati per l'efficientamento della rete distributiva irrigua ai sensi dell'articolo 3, comma 38 e comma 43, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), attiva ulteriori iniziative per ridurre il consumo della risorsa idrica a fini agricoli, favorendo l'impiego di tecniche colturali efficaci sia sotto il profilo produttivo che ambientale.

15. Per le finalità di cui al comma 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione in regione, su uno o più appezzamenti ciascuno di estensione minima pari ad un ettaro, di impianti di irrigazione e fertirrigazione a bassi volumi per le colture a pieno campo e per i frutteti. I contributi sono concessi alle PMI con unità operativa in regione, attive nella produzione agricola primaria, che siano iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e che abbiamo aggiornato e validato il fascicolo aziendale. N18

16. I contributi di cui al comma 15 sono concessi, nella misura del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili e nel limite dell'importo massimo pari a 25.000 euro per azienda, secondo le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.1 contributi di cui al comma 15 non sono cumulabili con altri aiuti.

17. Sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di cui al comma 15; non sono ammissibili le spese per l'acquisto di manichette monostagionali superficiali il cui utilizzo non è ripetibile, le spese sostenute per le opere realizzate in economia, le spese tecniche e generali e tutte le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati, ai fini dell'ammissibilità della spesa, le caratteristiche tecniche e dimensionali degli impianti nonché i limiti massimi di costo.

18. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, può essere presentata a decorrere dall’1 marzo 2023 N19; la domanda è redatta secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione ed è presentata tramite posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, corredata della seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dell'intervento;

b) mappa catastale con l'evidenza delle particelle interessate dall'intervento e lo schema dell'impianto da realizzare;

c) un preventivo dettagliato per ciascuna spesa;

d) documentazione comprovante il legittimo attingimento dal corpo idrico dell'acqua utilizzata dall'impianto. N1

18-bis. Il medesimo richiedente può presentare un’unica domanda di contributo per anno, a pena di inammissibilità di quelle successive alla prima presentate nel medesimo anno. N20

19. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. L'istruttoria comprende la verifica nel fascicolo aziendale della disponibilità delle particelle catastali sia al momento di presentazione della domanda, sia al momento di concessione del contributo. Il procedimento si conclude entro novanta giorni. N21

20. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione dell'intera spesa sostenuta. In sede di verifica delle rendicontazioni, vengono verificati in loco gli interventi realizzati su un campione casuale di beneficiari pari ad almeno il 30 per cento delle domande presentate.

21. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa complessiva di 7 milioni di euro suddivisi in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche ag

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Art. 4 - Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e fino all'importo massimo di 2 milioni di euro per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per la realizzazione di parchi tematici di cui all'articolo 4, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 1, corredate del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data fissata per la presentazione delle domande.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo fino al 100 per cento della spesa ammissibile e fino a un massimo di 300 euro per l'acquisto e l'installazione di dispositivi di regolazione del flusso di cui all'articolo 47, comma 3, delle norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque (PRTA), per singolo pozzo artesiano o fontanile.

6. I contributi di cui al comma 5 sono concessi:

a) alle persone fisiche e condomini, utilizzatori di pozzi artesiani a uso domestico di cui all'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);

b) agli enti pubblici proprietari di fontanili e di pozzi artesiani.

7. I contributi di cui al comma 5 sono concessi, con il procedimento di cui all'articolo 35 della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda se

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Art. 5 - Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), è inserito il seguente:

"Art. 17-bis (Programmi di sviluppo delle reti di rilevanza regionale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare infrastrutture passive destinate a ospitare impianti radioelettrici per la telefonia mobile e la connettività a banda larga nelle aree del territorio regionale sprovviste di adeguata copertura e rispetto alle quali non sono previsti programmi credibili di sviluppo ai sensi dell'articolo 17.

2. Le infrastrutture realizzate fanno parte della rete pubblica di proprietà regionale (RPR) di cui all'articolo 30, comma 2, e sono realizzate nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

3. Le infrastrutture realizzate in attuazione del presente articolo possono essere messe a disposizione degli operatori di rete mobile iscritti al registro degli operatori di comunicazione e concessionari di diritti d'uso delle frequenze per erogare il servizio di telefonia mobile sul territorio italiano.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le condizioni per la realizzazione e la concessione delle predette infrastrutture, garantendo il più ampio accesso alle stesse da parte degli operatori di rete mobile e la miglior continuità del servizio di copertura delle aree di cui al comma 1.".

2. Per le finalità di cui all'articolo 17-bis della legge regionale 3/2011, come inserito dal comma 1, è destinata la spesa complessiva di 2.015.315 euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 1.015.315 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.

3. - 7. Omissis

8. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g-ter) dopo le parole "nell'attività di emergenza" sono inserite le seguenti: "e nell'attività di antincendio boschivo";

b) la lettera g-quinquies) è sostituita dalla seguente:

"g-quinquies) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti alle istituzioni scolastiche e agli Enti del terzo settore per la realizzazione di percorsi educativi e progetti formativi volti alla pianificazione di protezione civile e alla formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 3;".

9. Per le finalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 64/1986, come modificato dal comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986.

10. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono sostituiti dai seguenti:

"2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi a PromoTurismo FVG, sulla base di una apposita convenzione, a sostegno di attività di promozione e valorizzazione del territorio correlate ai treni con materiale storico previsti dalla programmazione regionale; le attività di promozione e valorizzazione possono attuarsi anche a bordo treno e nei contesti e manifestazioni interessati dai servizi ferroviari di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al comma 2, definiti nell'ambito delle risorse disponibili annualmente a bilancio, sono assegnati a PromoTurismo FVG sulla base di uno specifico programma di attività, condiviso con i Comuni interessati dalla programmazione dei servizi ferroviari, da presentare alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla deliberazione annuale di approvazione del programma dei treni con materiale storico.".

11. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 29/2018, come sostituito dal comma io, è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.

12. - 13. Omissis

14. All'articolo 4, comma 11-quater, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni" e le parole "sono corredate dalla convenzione stipulata con RFI (o del relativo schema)," sono sostituite dalle seguenti: "danno atto della condivisione con Rete Ferroviaria Italiana degli interventi proposti e della correlata messa a disposizione delle aree e delle parti degli immobili interessate e sono corredate".

15. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 11, della legge regionale 6/2013, in relazione alle modifiche apportate dal comma 14, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasport

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Art. 6 - Beni e attività culturali, sport e tempo libero

1. - 2. Omissis

3. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), le parole "per gli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021, 2022 e 2023".

4. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

5. -10. Omissis

11. In via transitoria, per l'anno 2023, l'Amministrazione regionale sostiene i Musei individuati dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), mediante la concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attività dei Musei medesimi.

12. Le risorse stanziate per l'anno 2023 per la concessione dei contributi a sostegno dei Musei vengono ripartite tra i Musei di cui al comma il in misura proporzionale all'ultimo contributo loro rispettivamente concesso.

13. Per le finalità di cui al comma il i Musei ivi individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate per l'anno 2023 e di un prospetto delle relative spese.

14. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.

15. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.

16. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.

17. Sono ammissibili le spese generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dal 1° gennaio 2023 e che risultano pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attività dei Musei sostenute per:

a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;

b) lavori di catalogazione e di ordinamento;

c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre ed esposizioni;

d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;

e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del Museo;

f) il noleggio o i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;

g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;

h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;

i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;

j) l'impiego di nuove tecnologie digitali e l'installazione di sistemi wi-fi per migliorare la fruizione;

k) la retribuzione lorda del personale interno al Museo nel limite del 60 per cento dell'incentivo concesso.

18. Per le finalità di cui all'articolo io, comma 1, della legge regionale 23/2015 e di cui al comma il, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

19. - 20. Omissis

21. L'articolo 12-bis della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è sostituito dal seguente:

"Art. 12-bis (Museo regionale etnografico storico e sociale)

1. Al fine di garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio etnografico storico e sociale del Friuli-Venezia Giulia e per promuovere la sua conservazione, valorizzazione, piena accessibilità e massima fruibilità, la Regione favorisce la costituzione del Museo regionale etnografico storico sociale - MESS, di seguito MESS, quale rete museale etnografica storica e sociale del Friuli-Venezia Giulia.

2. L'Ente regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC coordina le attività del MESS sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura).

3. Per le finalità di cui al comma 1 ERPAC definisce i requisiti che i musei interessati devono possedere per aderire al MESS in termini di storicità dell'attività del singolo museo, di composizione delle collezioni e di livelli minimi uniformi di qualità dei servizi.

4. I musei aventi le caratteristiche di cui al comma 3 presentano a ERPAC domanda di adesione al MESS e in esito alla positiva valutazione della stessa sottoscrivono con l'Ente regionale accordi di collaborazione, la cui durata può variare da un minimo di due anni a un massimo di cinque anni, aventi ad oggetto interventi di promozione, miglioramento della fruizione e valorizzazione delle collezioni e delle sedi, nonché la realizzazione di nuove progettualità. È data facoltà a ERPAC di gestire direttamente le attività contemplate nelle convenzioni.

5. Tra i soggetti di cui al comma 4, ERPAC può individuare m

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Art. 7 - Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia

1. Al fine di concorrere alla promozione della regolarità lavorativa nel settore edile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato alla realizzazione nel 2023 di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei seguenti soggetti:

a) lavoratori edili iscritti alle Casse Edili;

b) lavoratori edili disoccupati che, alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, risultassero iscritti alle Casse Edili;

c) lavoratori disoccupati provenienti da settori diversi da quello edile;

d) scuole secondarie di primo e secondo grado, loro studenti e rispettive famiglie.

2. Ciascuna Cassa Edile presenta, anche in collaborazione con la Scuola Edile del medesimo territorio, entro il 28 febbraio 2023, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro il progetto di cui al comma 1, corredato di un preventivo delle spese previste per la realizzazione del progetto medesimo. Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili, in particolare, le spese del personale. Contestualmente alla presentazione del progetto, la Cassa Edile richiede la concessione del contributo di cui al comma 1 indicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2022.

3. Ciascuna Cassa Edile può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di importo pari alla somma da erogare.

4. La Direzione centrale competente in materia di lavoro valuta i progetti di cui al comma 1 e, in caso di esito favorevole della valutazione, entro il 31 marzo 2023 procede alla concessione del contributo nonché, nell'ipotesi di cui al comma 3, alla liquidazione in via anticipata dello stesso.

5. Le iniziative previste dai progetti di cui al comma 1 sono realizzate nel periodo dal 15 aprile 2023 al 31 marzo 2024.

6. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2024 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), richiedendo contestualmente la liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.

7. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 6, la Direzione centrale competente in materia di lavoro procede alla liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.

8. Le risorse di cui al comma 9 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2022.

9. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.

10. - 20. Omissis

21. All'articolo 62 della legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (legge regionale multisettoriale 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Amministrazione regionale si avvale del supporto di PromoTurismoFVG per la realizzazione delle attività riguardanti gli aspetti congressuali, ivi compresi l'acquisizione degli spazi e delle attrezzature e la parte promozionale, in ragione della valenza anche turistica dell'iniziativa e delle sue previste ricadute economiche sul settore turistico.";

b) al comma 3 le parole "dell'evento" sono sostituite dalle seguenti: "delle attività di cui al comma 2" e le parole "allo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "alle stesse".

22.

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Art. 8 - Salute e politiche sociali

1. - 9. Omissis

10. In considerazione degli impatti economico-finanziari che l'aumento dei costi energetici ha prodotto sul sistema d'offerta dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori dei servizi, un contributo straordinario a favore delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità, a parziale ristoro delle spese sostenute nell'anno 2022, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'aumento dei costi energetici rispetto all'anno 2021.

11. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti criteri e modalità per l'accesso al contributo e per la relativa quantificazione, tenuto conto di quanto già eventualmente riconosciuto da analoghi provvedimenti di derivazione statale.

12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.

13. - 26. Omissis

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Art. 9 - Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione

1. - 15. Omissis

16. In attuazione dell'articolo 21, commi da 1 a 3, della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare (ILIA)), l'Amministrazione regionale è autorizzata a recuperare dai Comuni, a decorrere dall'anno 2023, gli importi corrispondenti al gettito della riserva di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), pari a complessivi 92 milioni di euro per ciascun anno, individuati per ciascun Comune nell'allegata Tabella P.

17. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 16 affluiscono al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025. (E/5555)

18. In relazione al recupero di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse ai Comuni, per l'anno 2023, al fine di garantire la neutralità finanziaria sui bilanci comunali.

19. Le risorse di cui al comma 18 sono concesse ed erogate dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali a domanda, da presentare entro il 30 settembre 2023, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro il 31 luglio 2023, che tengano in considerazione, in particolare, l'andamento del gettito dell'imposta locale derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" di cui all'articolo 18 della legge regionale 17/2022 derivante dal confronto tra i versamenti riscossi nell'anno 2022 e gli importi individuati nella Tabella P di cui al comma 16, fermo restando gli effetti in termini di equilibrio economico-finanziario sui bilanci comunali, dei contenziosi pendenti in materia di variazioni catastali riferite agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D". In caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale. N10

20. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.

21. Il fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni di cui all'articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 33 milioni di euro per il triennio 2023-2025, di cui il milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

22. Per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 le risorse di cui al comma 21 sono ripartite in proporzione all'assegnazione dell'anno 2022 e sono concesse d'ufficio ed erogate in un'unica soluzione.

23. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa complessiva di 33 milioni di euro per il triennio 2023-2025, di cui il milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della s

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Art. 10 - Omissis

 

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Art. 11 - Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi

1. I procedimenti amministrativi di riscossione delle entrate derivanti dal rimborso degli oneri relativi alle spese afferenti agli alloggi concessi al personale del Corpo forestale regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), ancora pendenti alla data di entrata in vigore della present

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Art. 12 - Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili

1. Omissis

2. Alla lettera f-ter) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), le parole "per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2020".

3. Omissis

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e agli enti locali di cui agli articoli 3 e 21 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale) beneficiari di risorse statali o comunitarie le anticipazioni finanziarie necessarie alla tempestiva realizzazione delle opere finanziate. N13

5. Possono accedere alle anticipazioni di cui al comma 4 gli enti che:

a)

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Art. 13 - Art. 14 - Omissis

 

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Art. 15 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dal 1° gennaio 2023.

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Tabelle A1 - S - Omissis

 

 

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