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L. R. Friuli Venezia Giulia 28/12/2018, n. 29

Legge di stabilità 2019.
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Art. 1 - Omissis

 

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Art. 2 - (Attività produttive)

1-5. Omissis

6. Alla legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 13 dopo le parole “alle PMI richiedenti" sono aggiunte le seguenti: “e alle reti con soggettività giuridica";

b) al comma 1 dell'articolo 16 dopo le parole “le PMI che partecipano al progetto di aggregazione" sono aggiunte le seguenti: “ovvero le reti con soggettività giuridica";

c) all'inizio del comma 5 dell'articolo 16 sono inserite le seguenti parole: “Salvo il caso di progetti di reti con soggettività giuridica,";

d) al comma 1 dell'articolo 20 dopo le parole “Nella fase di realizzazione” sono aggiunte le seguenti: “la rete con soggettività giuridica ovvero”.

7-15. Omissis

16. L'Amministrazione regionale riconosce le malghe quale patrimonio identitario dei territori montani, testimonianza storica di cultura materiale, di interesse architettonico per la presenza di uniche e peculiari tipologie edilizie, di interesse paesaggistico, come componente caratteristica del territorio montano, e

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Art. 3 - (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)

1. Al fine di migliorare i sistemi di stoccaggio finalizzati all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento applicando standard più elevati di quelli prescritti dalla normativa vigente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese con sede operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia contributi per:

a) interventi di realizzazione di nuovi sistemi di stoccaggio;

b) interventi di ristrutturazione e ampliamento dei sistemi di stoccaggio esistenti, ivi compresa la realizzazione e l'adeguamento della copertura;

c) acquisto di impianti ed attrezzature strettamente connessi ai sistemi di stoccaggio.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità al regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara com

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Art. 4 - (Tutela dell'ambiente e energia)

1-4. Omissis

5. Prima della lettera a) del comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), è inserita la seguente:

“0a) esecuzione di indagini preliminari sul sito;”.

6. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all’articolo 3, comma 11, della legge regionale 20/2015, come modificato dal comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

7. Al comma 30 dell'

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Art. 5 - (Assetto del territorio e edilizia)

1. All’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “e 2020 “sono sostituite dalle seguenti: “, 2020 e 2021 “;

b) al comma 2 le parole e per gli anni 2019 e 2020 al 12,5 per cento “sono sostituite dalle seguenti: “, per il 2019, al 18 per cento, per il 2020, al 12 per cento e per l'anno 2021 al 6 per cento “;

c) al comma 3 le parole “e per gli anni 2019 e 2020 al 7,5 per cento “sono sostituite dalle seguenti: “, per il 2019, all'11 per cento, per il 2020, al 7,5 per cento e per l'anno 2021 al 4 per cento “;

2. L'Amministrazione regionale a sostegno delle minori entrate conseguenti all

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Art. 6 - (Trasporti e diritto alla mobilità)

1. Al fine di proseguire nell'attività di realizzazione di servizi ferroviari con materiale storico finalizzati alla promozione del trasporto ferroviario e alla valorizzazione turistica del territorio, in relazione sia alla qualificazione della ferrovia Sacile - Gemona quale ferrovia turistica ai sensi della legge 9 agosto 2017, n. 128 (Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico), sia alle peculiarità storico/ambientali degli altri contesti regionali serviti dalla ferrovia, anche in correlazione con la Rete delle Ciclovie Regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare specifiche risorse finalizzate alla stipula di convenzioni con Fondazione FS e FS Treni Turistici Italiani per la realizzazione dei servizi ferroviari con materiale storico sulla base del programma definito ai sensi del comma 3 e per la valorizzazione e promozione della linea ferroviaria turistica Sacile - Gemona. N25

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi a PromoTurismo FVG, sulla base di una apposita convenzione, a sostegno di attività di promozione e valorizzazione del territorio correlate ai treni con materiale storico previsti dalla programmazione regionale; le attività di promozione e valorizzazione possono attuarsi anche a bordo treno e nei contesti e manifestazioni interessati dai servizi ferroviari di cui al comma 1. N21

3. I contributi di cui al comma 2, definiti nell'ambito delle risorse disponibili annualmente a bilancio, sono assegnati a PromoTurismo FVG sulla base di uno specifico programma di attività, condiviso con i Comuni interessati dalla programmazione dei servizi ferroviari, da presentare alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla deliberazione annuale di approvazione del programma dei treni con materiale storico. N21

4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 400.000 e

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Art. 7 - (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. Al comma 1 dell'articolo 13-bis della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), dopo le parole “appartenenti allo Stato “sono inserite le seguenti: “o ad altri enti pubblici “.

2. Per le finalità previste dall’articolo 13-bis, comma 1, della legge regionale 23/2015, come modificato dal comma 1, è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 34.

3. Dopo l’articolo 27-ter della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è inserito il seguente:

“Art. 27-quater - (Promozione della cultura storica ed etnografica)

1. La Regione, al fine di sostenere la crescita di una cultura di pace e della pacifica convivenza tra i popoli in coerenza con i valori della Costituzione, promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio immateriale storico ed etnografico relativo al territorio della Regione e delle aree contermini, attraverso lo svolgimento di studi, ricerche, attività educative e didattiche ed eventi e manifestazioni anche transnazionali.

2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti una o più delle seguenti fattispecie:

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Art. 8 - (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

1. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale, complessa congiuntura economica, in attuazione dell’articolo 65, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili), finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2019 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, liquidato in un'unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.

2. L'Amministrazione regionale compartecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 1, in misura pari al 70 per cento, fino ad un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.

3. Le Casse Edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 1, anche in misura differenziata per singole fasce d'età.

4. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 1 sono determinate dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.

5. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 1, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.

6. Le risorse di cui al comma 9 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2018.

7. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 31 marzo 2019, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1. Nella richiesta è indicato il numero di iscritti al 31 dicembre 2018.

8. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2020, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all’articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

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Art. 9 - (Salute, politiche sociali e disabilità)

1-2. Omissis

3. Al comma 18 dell'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018), dopo le parole “per cento” sono inserite le seguenti: “fino a un massimo di un milione di euro”.

4. La lettera a) del comma 18 dell'articolo 8 della legge regionale 14/2016 è sostituita dalla seguente:

"a) interventi di adeguamento o miglioramento sismico, di adeguamento all

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Art. 10 - (Sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica)

1-12. Omissis

13. I commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge regionale 4/2018 sono abrogati.

14. Il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all’articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015 è pari a complessivi 118.586.310,54 euro per il triennio 2019-2021, di cui 41.009.052,46 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 36.568.205,62 euro per l'anno 2021.

15. Il fondo di cui al comma 14 è suddiviso in:

a) quota per il funzionamento e l'attività istituzionale delle Unioni territoriali intercomunali, che tiene conto anche delle funzioni derivanti dagli enti locali territoriali soppressi, pari a 18.988.219,13 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 14.547.372,29 euro per l'anno 2021;

b) quota per le funzioni provinciali trasferite, relative all'edilizia scolastica, pari a 22.020.833,33 euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.

16. Omissis

17. Per l'anno 2021 le quote di cui al comma 15, lettere a) e b), sono ripartite in misura proporzionale alle rispettive assegnazioni dell'anno 2020.

18. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa complessiva di 118.586.310,54 euro per il triennio 2019-2021, di cui 41.009.052,46 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 36.568.205,62 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.

19. Il fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali di cui all’articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 47.818.404,10 euro per il triennio 2019-2021, di cui 13.946.374,82 euro per l'anno 2019, e 16.936.014,64 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

20. Il fondo di

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Art. 11 - Art. 12 - Omissis

 

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Art. 13 - (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1-8. Omissis

9. Il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le Autonomie locali di cui all’articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), è posto in liquidazione a decorrere dall'1 gennaio 2019.

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Art. 14 - (Disposizioni in materia di Imposta regionale sulle attività produttive)

1-6. Omissis

7. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “all'1 gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “all'1 gennaio 2019”;

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Art. 15 - (Istituzione dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa)

1. Dopo il Capo VIII della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è inserito il seguente:

“Capo VIII-bis - Agenzia Lavoro & Sviluppoimpresa

Art. 30-bis - (Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e occupazionale del Friuli Venezia Giulia, è istituita l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa di seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico non economico funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.

2. L'Agenzia è strumento di raccordo tra le esigenze del settore produttivo e imprenditoriale e le attività dei soggetti pubblici e privati competenti in materia di attività produttive e politiche del lavoro.

3. L'Agenzia ha sede legale a Trieste.

Art. 30-ter - (Funzioni della Regione)

1. La Regione, nei confronti dell'Agenzia, esercita le seguenti funzioni:

a) nomina gli organi;

b) definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali;

c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;

d) esercita attività di vigilanza e controllo;

e) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione d'intesa con l'Assessore competente in materia di attività produttive, sono definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione.

Art. 30-quater - (Competenze dell'Agenzia)

1. L'Agenzia opera a supporto della Regione nella programmazione, progettazione e indirizzo delle politiche occupazionali e di investimento del sistema imprenditoriale regionale, con particolare riguardo a:

a) attuazione delle politiche, definite dalla Giunta regionale, a sostegno dell'attrattività del territorio e dell'imprenditoria regionale anche in vista del conseguimento di ricadute occupazionali positive;

b) promozione delle condizioni localizzative ritenute idonee per attrarre investimenti nazionali e internazionali e per l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali sul territorio regionale, prioritariamente negli agglomerati industriali, finalizzati anche alle ricadute occupazionali positive;

c) analisi delle procedure e delle formalità relative all'accesso e allo svolgimento delle iniziative imprenditoriali regionali;

d) coordinamento della gestione delle situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale, al fine di promuovere e favorire processi di transizione imprenditoriale finalizzati alla salvaguardia del tessuto produttivo regionale e alla conseguente tutela dei livelli occupazionali;

e) sviluppo di modalità efficaci di governance locale interattiva coinvolgendo ai vari livelli i soggetti istituzionali ed economici interessati, in particolare nelle attività di preparazione e progettazione di singole iniziative e portafogli di progetti, attraverso diverse forme e meccanismi operativi di comunicazione e coordinamento quali conferenze, comitati, tavoli tecnici e gruppi di lavoro tematici;

f) coordinamento delle politiche di crescita imprenditoriale in termini dimensionali, di accrescimento tecnologico e di internazionalizzazione, finalizzate anche al conseguimento di ricadute occupazionali positive;

g) promozione della professionalizzazione, del reintegro lavorativo e della formazione professionale, con particolare attenzione nei confronti dei lavoratori giovani

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Art. 16 - Art. 17 - Omissis

 

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Art. 18 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2019.

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Tabelle

Omissis

 

 

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