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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 18/10/2023, n. 0177/Pres.
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- D. Pres. R. 08/05/2024, n. 053/Pres.
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Premessa
IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), che all'articolo 7, comma 56, autorizza l'Amministrazione regionale ad attuare interventi per l'attrazione di investimenti, per il sostegno di start up innovative e di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori delle scienze della vita, attraverso finanziamenti a favore di imprese, università, organismi di ricerca e altri soggetti che operano nel sistema socio-sanitario regionale, e attraverso il finanziam |
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CAPO I - Disposizioni generali e ambito di applicazione |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, commi 56 e 5 |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni: a) ricerca industriale: ai sensi dell'articolo 2, punto 85) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; b) sviluppo sperimentale: ai sensi dell'articolo 2, punto 86) del regolamento (UE) 651/2014, l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di conv |
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CAPO II - Tipologie di intervento, modalità di attuazione e beneficiari |
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Art. 3 - Tipologie di intervento1. I finanziamenti di cui al presente regolamento sono destinati a supportare le seguenti tipologie di intervento: a) premiazione di idee innovative; |
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Art. 4 - Modalità di accesso ai finanziamenti1. L'accesso al finanziamento finalizzato a supportare l'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) avviene attraverso la partecipazione ad un bando di concorso contenente l'indicazione: a) del tema su cui sviluppare l'idea innovativa; |
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Art. 5 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità1. Sono beneficiari dell'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a): a) le PMI; b) le start-up innovative; c) gli spin-off. 2. I beneficiari di cui al comma 1 sono in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità al momento della presentazione della domanda: a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; b) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo, ad eccezione del concordato con continuità aziendale, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; c) non essere destinatari di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; |
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CAPO III - Spese ammissibili |
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Art. 6 - Spese ammissibili1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), sono ammissibili le seguenti spese al netto dell'IVA, salvo nei casi in cui rappresenti un costo per il beneficiario, purché strettamente legate alla realizzazione dei progetti e sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e nell'arco di durata del progetto: a) personale: la spesa relativa al personale impiegato nel progetto, responsabile del progetto, ricercatori, tecnici e operai, con sede di lavoro sul territorio regionale e operante nella sede in cui viene realizzato il progetto e nella misura in cui è impiegato nello stesso coerentemente con il profilo ricoperto. La spesa relativa alle ore svolte nelle missioni relative al progetto finanziato è ammissibile per il solo personale dipendente nel limite dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. Nel caso di PMI, possono rientrare tra le spese del personale i costi delle prestazioni fornite dal titolare di impresa individuale o dai collaboratori familiari non dipendenti dell'impresa o dagli amministratori e soci, iscritti alla posizione INAIL dell'impresa richiedente prima dell'avvio del progetto. Nel caso di università, organismi di ricerca pubblici o di diritto pubblico possono rientra |
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Art. 7 - Regime di Aiuto1. I premi assegnati ai vincitori del Concorso di cui all’articolo 4, comma 1, sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. N1 2. I finanziamenti a sostegno degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) sono concessi nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 25, 26-bis e 29 del regolamento (UE) 651/2014. 3. L'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è la seguente: a) finanziamenti a sostegno degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), |
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Art. 8 - Divieto di cumulo1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con altri contributi concessi per le medesime iniziative e aventi ad ogget |
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CAPO IV - Modalità e termini di presentazione della domanda |
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Art. 9 - Presentazione della domanda1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e d) la domanda deve essere inviata secondo le modalità ed entro i termi |
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CAPO V - Istruttoria e valutazione delle domande |
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Art. 10 - Modalità istruttoria1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e d) la selezione delle domande avviene con procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a gradu |
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Art. 11 - Fasi del procedimento istruttorio1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 10, comma 1 il procedimento istruttorio della domanda si articola nelle seguenti fasi: a) valutazione amministrativa preliminare di ammissibilità; b) valutazione amministrativa completa di ammissibilità; |
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Art. 12 - Valutazione amministrativa preliminare di ammissibilità1. La valutazione amministrativa preliminare di ammissibilità accerta i seguenti requisiti: a) che la domanda sia stata presentata nei termini previsti dal bando di concorso o dall'avviso di riferimento; |
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Art. 13 - Valutazione amministrativa completa di ammissibilità1. Le domande che hanno superato la valutazione preliminare di ammissibilità di cui all'articolo 12 sono oggetto di ulteriori verifiche istruttorie volte ad accertare: a) la presenza in capo ai richiedenti dei requisiti di ammiss |
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Art. 14 - Valutazione tecnica1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e d), le domande giudicate ammissibili ai sensi degli articoli 12 e 13 so |
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Art. 15 - Valutazione tecnica di ammissibilità1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), le domande giudicate ammissibili ai sensi degli articoli 12 e 13 so |
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Art. 16 - Formazione della graduatoria1. Con riferimento all'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la graduatoria contiene unicamente l'indicazione del punteggio attribuito a ciascun progetto e l'importo dell'eventuale premio assegnato. 2. Con riferimento all'intervento di cui all'art |
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Art. 17 - Premiazione1. Con riferimento al bando di concorso di cui all'articolo 4, comma 1 i premi vengono corrisposti secondo le modalità stabilite dal bando di riferimento entro il termine di novanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della domanda, fatte salve |
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Art. 18 - Concessione dei contributi1. Con riferimento ai finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) il provvedimento di concessione è adottato secondo le modalità stabilite dall'avviso di riferimento entro il termine di novanta giorni dalla scadenza |
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Art. 19 - Erogazione dei contributi1. Fatta eccezione per l'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), i contributi concessi ai beneficiari imprese possono essere erogati uni |
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Art. 20 - Erogazione anticipata1. Fatta eccezione per l'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), i contributi concessi ai beneficiari imprese possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 39, c |
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CAPO VI - Realizzazione e modifica dei progetti |
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Art. 21 - Variazioni di progetto1. Con riferimento ai finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), sono ammesse variazioni che non comportano uno scostamento sos |
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Art. 22 - Variazioni soggettive1. Con riferimento ai finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a segui |
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CAPO VII - Rendicontazione ed erogazione del finanziamento |
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Art. 23 - Presentazione della rendicontazione1. I beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1 lettere b), c) e d) presentano la rendicontazione delle spese sostenute per la realiz |
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Art. 24 - Istruttoria della rendicontazione, liquidazione e rideterminazione del contributo1. Con riferimento ai finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), l'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione viene effettuata verificando i presupposti di fatto e di diritto per l'erogazi |
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CAPO VIII - Obblighi, annullamento, revoca e controlli |
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Art. 25 - Obblighi dei beneficiari e vincoli di destinazione1. I soggetti beneficiari sono tenuti a: a) utilizzare le modalità di trasmissione delle domande di partecipazione al bando di concorso o all'avviso e della relativa rendicontazione alla Struttura competente indicate rispettivamente nel bando di concorso di cui all'articolo 4, comma 1 o negli avvisi di riferimento di cui all'articolo 4, comma 2; |
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Art. 26 - Annullamento e revoca1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede. |
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Art. 27 - Ispezioni e controlli1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, po |
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CAPO IX - Disposizioni finali |
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Art. 29 - Disposizione transitoria1. Per l'anno 2023 sono finanziate esclusivamente le tipologie di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c). |
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Art. 30 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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Allegato A - Criteri di valutazioneIntervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) La scala di giudizio dei criteri di valutazione tecnica si articola come segue:
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