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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
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: GP5031
Sent.C. Cass. 02/03/2001, n. 3022
Sent.C. Cass. 02/03/2001, n. 3022
Sent.C. Cass. 02/03/2001, n. 3022
1. Appalti oo.pp. - Danni a terzi - Strada pubblica - Esecuzione di lavori - Attività pericolosa - Responsabilità dell'appaltatore.
1. L'attività di esecuzione di lavori sulla pubblica strada è da considerare pericolosa ai sensi dell'art. 2050 Cod.civ., costituendo i lavori stessi fonte di pericolo per gli utenti. Ne consegue che l'esercente l'attività di cui si tratta è assoggettato alla presunzione di responsabilità di cui alla predetta norma codicistica in relazione ai danni subiti dagli utenti della strada a causa e nello svolgimento dell'attività, presunzione che lo stesso può vincere fornendo la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nella scelta di tali misure, egli dispone di un certo margine di discrezionalità, da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui si svolge l'attività. Siffatta discrezionalità, peraltro, viene meno quando è la legge ad imporre l'obbligo di adottare talune misure. Pertanto, la presunzione di responsabilità opera nei confronti dell'esercente l'attività pericolosa che abbia adottato misure diverse da quelle prescritte da norme legislative (o regolamentari), senza che vi sia alcuna possibilità, in tal caso, di valutarne l'idoneità. (Nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza della Corte territoriale che, in conformità a quanto deciso dal primo giudice, aveva escluso la responsabilità dell'impresa esecutrice di lavori sulla strada per conto del Comune in relazione ai danni cagionati ad un'autovettura finita in una buca scavata dai dipendenti dell'impresa stessa, considerando rilevante la prova che sul luogo dell'incidente fossero stati apposti cartelli che segnalavano i lavori in corso e ponevano limiti di velocità, senza considerare che, alla stregua dell'art. 8 del vecchio codice della strada, vigente all'epoca dell'incidente, chi effettuasse lavori sulla pubblica strada era tenuto a delimitare con opportuni ripari ben visibili i lavori ed a mantenere costantemente efficienti durante la notte fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa in modo che i lavori, i cavalletti e gli steccati fossero visibili a sufficiente distanza).
1a. Sulla responsabilità per danni recati a terzi nella esecuzione degli appalti (sono esposte separatamente le situazioni di danni a terzi nelle strade conseguenti a "cd. insidia o trabocchetto stradale" o a "pericolo occulto"), ved. Cass. 5 ottobre 2000 n. 13266R (Gli specifici poteri di ingerenza della pubblica Amministrazione nella esecuzione dei lavori pubblici appaltati con la facoltà, a mezzo del direttore dei lavori di disporre varianti e sospensioni per i lavori stessi ove siano potenzialmente dannosi per i terzi, comportano in genere la responsabilità della stessa P.A. in caso di danni recati a terzi); Cass. 27 luglio 2000 n. 2893[R=W27L002893] [La P.A. è responsabile per danni alla salute di terzi provocati dalla esecuzione di opere pubbliche (Fattispecie per danni da esposizione a campi elettromagnetici provenienti da elettrodotto vicino ad abitazioni)]; Cass. 26 giugno 2000 n. 8686R [Di regola l'appaltatore è l'unico responsabile dei danni recati a terzi dall'esecuzione dell'opera (Fattispecie di danni derivati dalla esecuzione di lavori di riparazione del tetto di un edificio in condominio)]; Cass. 18 maggio 2000 n. 6463R (La P.A. ha l'obbligo di osservare, nella esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, le norme di comune prudenza e diligenza ed in particolare quella del "neminem laedere"); Cass. 10 marzo 2000 n. 2735R [Anche negli appalti di lavori pubblici l'appaltatore è di regola l'unico responsabile dei danni cagionati a terzi nella esecuzione dell'opera. Responsabile può essere anche la P.A. qualora i danni derivino dall'esecuzione del progetto o di direttive della stessa P.A.. Responsabile può essere esclusivamente la P.A. soltanto se l'appaltatore sia ridotto ad un mero esecutore di ordini] e le conformi Cass. 20 agosto 1999 n. 8862[R=W20AG998862] (Ai fini della responsabilità dell'appaltatore è irrilevante che il direttore dei lavori non sia intervenuto circa le modalità di esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatore); 4 giugno 1999 n. 5455R (Eventuale concorso di colpa del direttore dei lavori); 23 marzo 1999 n. 2745R (Il principio esposto vale anche nel caso di subappalto: il subcommittente risponde verso i terzi in luogo del subappaltatore solamente se si sia ingerito nella sua attività al punto di ridurlo al ruolo di mero esecutore); 2 febbraio 1999 n. 851R (Il committente è corresponsabile ex art. 2043 Cod.civ., insieme con i professionisti incaricati, soltanto se non ha controllato il rispetto delle norme tecniche, percepibile facilmente anche da un profano); Cass. 22 febbraio 2000 n. 1451R (Sulle domande di risarcimento alla P.A. per danni a terzi è competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche se causati da opera idraulica oppure l'A.G.O. se causati da infiltrazione di liquami di fogna); Cass. 16 febbraio 2000 n. 1716R [Il committente può eccezionalmente essere corresponsabile con l'appaltatore per danni cagionati a terzi in via diretta, se si ingerisce nella esecuzione dell'appalto o, in via indiretta, se ha affidato questo ad impresa inadeguata (Ma la sua corresponsabilità non può fondarsi sulla omessa vigilanza sull'appaltatore, giacché ad essa il committente non è tenuto); può essere esclusivamente responsabile se l'appaltatore è ridotto a "nudus minister"]; Cass. 11 gennaio 2000 n. 187R (L'appaltatore non è responsabile per danni a terzi se ha reso edotto il committente della erroneità delle istruzioni ricevute e ciò malgrado ha dovuto attenervisi per averle il committente ribadite); Cass. 20 dicembre 1999 n. 14312R (Per i danni recati ad un privato in conseguenza dell'attività lecita della P.A. svolta per la localizzazione dell'opera pubblica e la predisposizione del progetto, è responsabile la stessa P.A. e non il concessionario che sia mero esecutore materiale dell'opera voluta e progettata dalla P.A.); Cass. 23 agosto 1999 n. 8838R (L'appaltatore dei lavori per una fognatura comunale è responsabile dei danni apportati, per inosservanza della comune diligenza, ad un cavo telefonico interrato nel sottosuolo della strada comunale); Cass. 6 luglio 1999 n. 7016R e n. 6955R, (1a. Sulla domanda per danni al sistema di drenaggio di un terreno agricolo dovuti ai lavori di scavo eseguiti per la posa in opera di una condotta idrica, è competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche - 2a. Idem per danni arrecati alla casa di abitazione di un privato dallo straripamento, a seguito delle piogge di un canale adiacente); Cass. 29 marzo 1999 n. 2963[R=W29M992963] (L'ente proprietario di una strada destinata al pubblico uso è responsabile - con l'eventuale corresponsabilità dell'appaltatore che ne ha eseguito i lavori di costruzione, manutenzione e restauro - di danni derivati agli utenti); Cass. 26 gennaio 1999 n. 674R (Il Comune è responsabile - con giurisdizione dell'A.G.O. - per i danni subiti dal privato per l'allagamento del proprio immobile in conseguenza di difetti della rete fognaria comunale, considerato anche che questa, per la sua limitata estensione, consente un'adeguata attività di vigilanza e di controllo); Cass. 28 novembre 1998 n. 12088R (L'appaltatore che esegue uno scavo in un terreno, sia esso o no liberamente accessibile ai terzi, ha comunque l'obbligo di segnalarlo e proteggerlo adeguatamente per evitare danni a terzi); Cass. 20 novembre 1998 n. 11749R (Il Comune ha l'obbligo non solo della manutenzione ma anche della custodia della strada, con sua conseguente responsabilità ex art. 2051 Cod.civ. qualora non abbia vigilato per impedire danni a terzi); Cass. 28 ottobre 1998 n. 10759R (La P.A. non è responsabile ex art. 2051 Cod.civ. per danni causati a terzi da beni demaniali la cui estensione renda impossibile un loro continuo ed efficace controllo, come nel caso del demanio stradale, nel quale devono intendersi comprese le scarpate); Cass. 16 ottobre 1998 n. 10247R [Gli enti pubblici che hanno l'obbligo di manutenzione di strade ordinarie possono dotarle solo in parte, secondo propria valutazione discrezionale, di tutte le opere accessorie (canali di scolo delle acque, reti di protezione da caduta massi, ecc.) e cautelari (muretti laterali, guard-rails, segnalazioni luminose ai bordi della strada, ecc.), purché la soluzione di continuità sia visibile per l'utente e l'opera stessa non costituisca in sé un'insidia e cioè una situazione di pericolo così non visibile e non prevedibile]; Cass. S.U. 6 agosto 1998 n. 7706R (La P.A. non è responsabile del mancato guadagno di commercianti per le difficoltà o l'impossibilità di accesso della clientela di negozi in conseguenza del protrarsi dei lavori di manutenzione di una strada pubblica); Cass. 10 giugno 1998 n. 5772R (L'ente proprietario di un'autostrada non è responsabile ex art. 2051 Cod.civ. per i danni subiti da un automobilista a causa della presenza di pietre nella strada; mentre è responsabile per l'omessa o trascurata manutenzione della recinzione dell'autostrada); Cass. 6 maggio 1998 n. 4577R (Il proprietario di un fondo in cui vengono eseguiti lavori di escavazione e l'appaltatore al quale sono stati affidati sono entrambi responsabili per danni che derivino alle proprietà confinanti).
(Cod.civ. art. 2050) |
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