Sent.C. Cass. 20/11/1998, n. 11749 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 20/11/1998, n. 11749

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1. Opere pubbliche - Strade comunali - Obblighi del Comune di manutenzione e custodia - Inosservanza - Sua responsabilità ex art. 2051 Cod. civ.
1. Dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade (art. 16 L. 20 marzo 1865 n. 2248, Allegato F) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5 R.D. 15 novembre 1923 n. 2506, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 Cod. civ., qualora abbia omesso di vigilare per impedire che ne derivino danni a terzi.

1. Ved. Cass. 27 gennaio 1988 n. 723R. Per l'art. 2051 Cod. civ. "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito". Secondo l'art. 5 del R.D. 15 novembre 1923 n. 2506 "Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 4ª classe provvedono i rispettivi Comuni a totali proprie spese". L'art. 1 dello stesso R.D. suddivide le strade pubbliche in 5 classi e stabilisce, nella lett. d), che "Appartengono alla 4ª classe: le strade che congiungono il maggior centro d'un comune coi maggiori centri dei comuni contigui, in quanto non comprese nelle classi precedenti; quelle che congiungono il maggior centro d'un comune con le sue frazioni, con la chiesa parrocchiale, col cimitero, con la prossima stazione ferroviaria, tramviaria, o con un porto marittimo, lacuale o fluviale; quelle che congiungono le principali frazioni d'un comune; quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati e non costituiscono traverse di strade delle prime tre classi;". 1a. Ved. anche Cass. 10 giugno 1998 n. 5772R e relativa nota 1a.
(Cod. civ. art. 2051; L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 16[R=L224865,A=16]; R.D. 15 novembre 1923 n. 2506, art. 5)[R=RD250623,A=5]

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