Sent. C. Cass. civ. 05/10/2000, n. 13266 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP4726

Sent. C. Cass. civ. 05/10/2000, n. 13266

47920 47920
Edilizie e immobili - Appalti di opere pubbliche - Danni a terzi - Responsabilità P.A. - Condizioni.

In tema di appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di ingerenza della P.A. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, comportano la esclusione di ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente.

1a. Sulla responsabilità della P.A. per danni a terzi derivati da opere pubbliche ved. Cass. 27 luglio 2000 n. 9893 (Responsabilità della P.A. per danni alla salute di terzi provocati dalla esecuzione di opere pubbliche - Fattispecie per danni da esposizione a campi elettromagnetici provenienti da elettrodotto vicino ad abitazioni); Cass. 18 maggio 2000 n. 6463 (Obbligo della P.A. di osservanza, nella esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, delle norme di comune prudenza e diligenza ed in particolare di quella dei ); Cass. 22 febbraio 2000 n. 1451 (Competenza del Tribunale regionale acque pubbliche sulle domande di risarcimento a P.A. per danni a terzi causati da opera idraulica - Competenza A.G.O. sulle domande c.s. per danni a terzi causati da infiltrazione di liquami di fogna); Cass. 20 dicembre 1999 n. 14312 (Responsabilità della P.A. e non del concessionario per danni recati al privato in conseguenza dell'attività lecita della P.A. svolta per la localizzazione dell'opera pubblica e la predisposizione del progetto). Ved. anche La responsabilità per danni a terzi negli appalti.


(Cod. civ. art. 2043)

Dalla redazione