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Sent.C. Cass. 23/03/1999, n. 2745

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1. Appalti Danni a terzi Responsabilità dell'appaltatore (o del subappaltatore) Eventuale responsabilità anche del committente (o dell'appaltatore subcommittente) Condizioni.
1. In tema di appalto è di regola l'appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell'inosservanza della legge penale durante l'esecuzione del contratto, attesa l'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all'accertamento e alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'appaltatore con quanto costituisce l'oggetto del contratto. In tale contesto, pertanto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso - tanto che l'appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell'autonomia che normalmente gli compete - o allorquando risultino presenti gli estremi della culpa in eligendo, il che si verifica se il compimento dell'opera o del servizio sono stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi. Tali principi valgono anche in materia di subappalto perché il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore solo nel caso in cui - esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto ai fini di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi - abbia esercitato una ingerenza sull'attività di quest'ultimo così penetrante da ridurlo al ruolo di mero esecutore. (Fattispecie relativa ad un infortunio sul lavoro con esito letale occorso ad un dipendente di una società subappaltatrice delle opere di saldatura relative all'assemblaggio della copertura del locale palazzetto dello sport).

1a. (RCT.4-2) - Sulla responsabilità per danni a terzi dell'appaltatore (o del subappaltatore) ed eventualmente anche del committente (o dell'appaltatore sub-committente), ved. Cass. 2 febbraio 1999 n. 851R (Responsabilità dell'appaltatore anche per danni causati da difetti imputabili al progettista o al direttore dei lavori, eventualmente corresponsabili); Cass. 28 novembre 1998 n. 12088R (Responsabilità dell'impresa per danni a terzi caduti in scavi da essa aperti); Cass 6 maggio 1998 n. 4577R (Responsabilità del proprietario di un fondo e dell'appaltatore per danni alle proprietà confinanti causati da lavori di escavazione del fondo).
(Cod. civ. artt. 1655, 1656, 2043, 2087; D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, art. 4)R

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