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Sent.C. Cass. 26/01/1999, n. 674

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1. Danni a terzi - Responsabilità del Comune - Per danni a privati da scarichi fognari - Giurisdizione A.G.O. 2. Danni a terzi - Responsabilità del Comune - Per danni a privati da scarichi fognari - Condizioni.
1. Le acque nere convogliate nelle fognature urbane non rientrano nel novero delle acque pubbliche elencate nell'art. 1 T.U. 11 dicembre 1933 n. 1175, e la rete fognaria nella quale le acque medesime sono convogliate non può, pertanto, considerarsi opera pubblica, ai sensi dell'art. 140 lett. d) T.U. cit., con la conseguenza che è riservata alla cognizione del giudice ordinario, e non del Tribunale regionale delle acque, la domanda di risarcimento dei danni subiti dal privato per l'allagamento del proprio immobile conseguente ad asseriti difetti di manutenzione degli scarichi fognari di proprietà comunale. 2. La discrezionalità (e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario) dei criteri e dei mezzi con i quali l'Amministrazione realizza e mantiene un'opera pubblica trovano un limite nell'obbligo dell'Amministrazione medesima di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, così che all'inosservanza di dette disposizioni e norme consegue la ineludibile responsabilità dell'Amministrazione per i danni arrecati a terzi. É, in particolare, configurabile, a carico della P.A., una responsabilità ex art. 2051 Cod. civ. in relazione a beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettività (come, nella specie, la rete fognaria comunale), i quali consentano, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un'adeguata attività di vigilanza e di controllo da parte dell'ente a tanto preposto.

1a. Ved. Cass. 10 giugno 1998 n. 5772R e relativa nota 1a.
(Cod. Civ. artt. 2043 e 2051) (T.U., R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, artt. 1 e 140)R

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