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Sent.Trib. Sup. Acque 02/04/2001, n. 35

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1. Appalti - Danni a terzi - Responsabilità dell'appaltatore - Eccezione - Responsabilità esclusiva del committente - Condizioni.
1. All'esecuzione dei lavori affidatigli, l'appaltatore procede con gestione a proprio rischio ed è in genere l'unico e diretto responsabile dei danni recati a terzi; la responsabilità esclusiva verso questi ultimi ricade sul committente soltanto nei casi eccezionali in cui l'appaltatore è ridotto ad un nudus minister al quale il committente impone le sue direttive.

1a. Ved. Cass. 2 marzo 2001 n. 3022R.

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