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Sent.C. Cass. 28/11/1998, n. 12088

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1. Appalti oo.pp. - Danni a terzi - Possibilità con esecuzione di scavi - Obbligo di segnalazione.
1. L'impresa che opera uno scavo in un terreno, sia esso o meno liberamente accessibile ai terzi, ha l'obbligo, pur in mancanza di disposizioni di legge o di regolamento, in base alle norme di comune prudenza, di segnalarlo e di proteggerlo adeguatamente in modo da evitare che i terzi stessi, ignari dell'esistenza o delle caratteristiche dello scavo, vi finiscano dentro e si procurino danno.

1a. (NF-RCT.4-2) - Sulla responsabilità per danni a terzi dell'appaltatore ed eventualmente anche del committente ved. Cass. 6 maggio 1998 n. 4577R (Responsabilità del proprietario di un fondo e dell'appaltatore per danni alle proprietà confinanti causati da lavori di escavazione del fondo) e relativa nota.
(Cod. civ. art. 2043)

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