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Sent.C. Stato 22/09/2001, n. 4980

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1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Per cattiva esecuzione o manutenzione - Domanda di rimozione del danno - Controversia - Giurisdizione A.G.O.
1. La controversia avente ad oggetto la domanda, inoltrata da un privato al Sindaco, di rimozione del danno derivato alla sua proprietà dalla cattiva esecuzione o manutenzione di un'opera pubblica, rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e non amministrativa.

Sulla responsabilità per danni recati a terzi nella esecuzione degli appalti (sono esposte a parte - in note 1a a RCT.3 - le situazioni di danni a terzi nelle strade conseguenti a «cd. insidia o trabocchetto stradale» o a «pericolo occulto» ved. Cass. 2 aprile 2001 n. 4790R (Danni a privati per difficoltà di accesso ai fabbricati a seguito di elevazione o abbassamento del piano stradale e obbligo P.A. di indennizzarli); Tsa 2 aprile 2001 n. 35R (Unico e diretto responsabile di danni arrecati a terzi dall'esecuzione di lavori appaltati è in genere l'appaltatore, tranne i casi eccezionali in cui è ridotto a nudus minister del committente); Cass. 2 marzo 2001 n. 3022R (L'esecuzione di lavori in appalto su una strada pubblica è da considerare attività pericolosa ex art. 2050 Cod.civ., di cui è responsabile l'appaltatore).

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