Sent.C. Cass. 06/08/1998, n. 7706 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP3530

Sent.C. Cass. 06/08/1998, n. 7706

46724 46724
1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Strada aperta al pubblico transito - Prolungamento lavori di manutenzione - Conseguente perdita di clientela dei commercianti - Responsabilità della P.A. - Insussistenza.
1. Il mancato guadagno dell'imprenditore per le difficoltà (o l'impossibilità) di accesso della clientela al proprio esercizio commerciale in conseguenza del protrarsi dei lavori di manutenzione di una strada pubblica, la cui causa venga indicata dal privato nella inadeguata valutazione da parte dell'ente proprietario della complessità delle opere, per l'omesso espletamento delle opportune indagini e verifiche tecniche, non può collegarsi eziologicamente ad un'attività illecita della P.A., non essendo ipotizzabile in via generale una regola che imponga a questa di fissare preventivamente i tempi di esecuzione dei lavori su beni pubblici ad essa appartenenti, la programmazione e la progettazione dei quali rientra nella insindacabile discrezionalità dell'amministrazione stessa.

1a. Ved. Cass. 10 giugno 1998 n. 5772R e relativa nota 1a.
(Cod. Civ. art. 2043)

Dalla redazione