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Sent.C. Cass. 10/01/1996, n. 169

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1. Appalti - Difetti dell'opera - Accettazione tacita dell'opera - Conseguente liberazione dell'appaltatore dalla garanzia ex art. 1667 Cod. civ. - Estensione ai rapporti per cui è previsto il collaudo - Ammissibilità - Limite - Previsione di esecuzione del collaudo da parte di terzo o su designazione della P.A. 2. Appalti - Difetti dell'opera - Responsabilità dell'appaltatore - Esonero per erronei interventi riparatori del committente - Esclusione. 3. Appalti - Difetti dell'opera - Mancata eliminazione da parte dell'appaltatore - Art. 1668 Cod. civ. - Azione del committente per risarcimento danni - Ammissibilità. 4. Appalti - Difetti dell'opera - Azione per riduzione del prezzo - Determinazione del deprezzamento - Criteri - Onere di prova del committente - Contenuto. 5. Appalti - Responsabilità dell'appaltatore - Fornitura di materiali da parte del committente e nomina di direttore lavori - Causa di esonero da responsabilità - Inconfigurabilità - Limiti.
1. Il principio che, salva inequivoca volontà contraria del committente, ricollega alla ricezione, senza riserve, della consegna dell'opera eseguita dall'appaltatore la presunzione di tacita accettazione, la quale, implicando rinuncia del committente al diritto di verifica, libera, ai sensi dell'art. 1667 Cod. civ., l'appaltatore della garanzia per le difformità od i vizi riconoscibili sia previsto il collaudo che, in senso proprio, si concreta nella dichiarazione del committente, coeva o successiva alla verifica, della conformità dell'opera ai patti contrattuali ed alle regole dell'arte, ma non si estende ai casi in cui il collaudo debba essere effettuato da un terzo ed ancora meno, quando il collaudatore debba essere designato dalla P.A., perché la previsione di un siffatto collaudo si colloca in una prospettiva di garanzia degli interessi coinvolti dall'esecuzione dell'opera che è del tutto inconciliabile con la presunzione di unilaterale rinuncia al collaudo, sancita dall'art. 1665 Cod. civ. con esclusivo riferimento ad un rapporto nel quale la verifica costituisce solo una facoltà (rinunciabile) del committente. (Nella specie si trattava di collaudo dovuto ad una clausola di rinvio alla disciplina degli appalti delle opere pubbliche, inserita in un contratto di appalto per l'esecuzione di una costruzione, con contributo erariale, di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare ai soci di una cooperativa). 2. La responsabilità del costruttore per i vizi della cosa, siano questi riconducibili alla fattispecie regolata dall'art. 1669 Cod. civ., od a quella dell'art. 1667 stesso Codice, non può essere esclusa dall'errata esecuzione di interventi riparatori del committente o dei suoi aventi causa, tenuti a non aggravare le conseguenze del vizio e non a ripararlo. 3. La tutela apprestata al committente dall'art. 1668 Cod. civ., si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente all'eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente, ove non intenda ottenere l'affermazione giudiziale dell'inadempimento con la relativa condanna dell'appaltatore e l'attuazione dei suoi diritti nelle forme dell'esecuzione specifica, può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria all'eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna all'esecuzione specifica. 4. Il committente che, deducendo difformità dell'opera eseguita dall'appaltatore, agisce per la riduzione del prezzo, ai sensi dell'art. 1668 Cod. civ., ha l'onere di provare il deprezzamento, non essendo questo un effetto necessario e costante delle difformità dell'opera, a meno che queste difformità non dipendano dall'impiego di materiali meno pregiati di quelli contrattualmente previsti o ad altre cause che per la loro intrinseca natura incidono sul pregio dell'opera; in tal caso la riduzione, che di regola deve essere determinata in base al raffronto del valore e del rendimento dell'opera pattuita con quelli dell'opera difettosamente eseguita, può anche farsi coincidere col costo delle opere necessarie per l'eliminazione delle difformità. 5. In materia di appalto il potere di controllo e di vigilanza del direttore dei lavori preposto dal committente non annulla l'autonomia dell'appaltatore che, salvo patto contrario, rimane conseguentemente tenuto a rispettare, nell'esecuzione dell'appalto, le regole dell'arte, al fine di assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente e perciò, a controllare, tra l'altro, la qualità del materiale impiegato rispondendo dei vizi di tale materiale anche quando questo è fornito dal committente o da produttore da questo indicato, a meno che non provi che il controllo richiedeva cognizioni tecniche che eccedevano i limiti della diligenza dovuta o che ha dato pronto avviso al committente dell'inadeguata qualità del materiale ricevuto.

1. Ved. Cass. 3 febbraio 1993 n. 1317 R (Sul valore dell'accettazione dell'opera). 2. ved. Cass. 25 marzo 1988 n. 2589[R=W25M882589] (Sul concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato). 3. Ved. Cass. 5 marzo 1979 n. 1386.[R=W5M791386] 4. Ved. Cass. 4 ottobre 1994 n. 8043 R 5. Ved. Cass. 7 febbraio 1992 n. 1391 R
Cod. civ. artt. 1227, 1655, 1663, da 1665 a 1668, 2697

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