Sent.C. Cass. 11/05/2007, n. 10860 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 11/05/2007, n. 10860

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1. Appalti - Corrispettivo - Fattura dell’appaltatore - Non costituisce prova dell’importo dovuto - Contabilità del direttore dei lavori - Può costituire prova - Condizioni
1. In un appalto privato, laddove il committente contesti l’entità del dovuto, la fattura emessa dall’appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell’ammontare del credito nell’ordinario giudizio di cognizione che si apre con l’opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell’appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l’abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d’opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica.

1. Conf. Cass. 19 maggio 1996 n. 5632;[R=W19MA965632] 1 marzo 1995 n. 2333.R Questa sentenza continua riportando nel testo che segue i principi enunciati da precedenti sentenze (Cass. 9 novembre 2000 n. 14598;.R 12 maggio 2000 n. 6088 R; 22 marzo 2000 n. 3384;[R=W22M003384] 22 febbraio 2000 n. 1965;R 26 luglio 1999 n. 8075;R 20 novembre 1997 n. 11566; [R=W20N9711566] 29 ottobre 1997 n. 10652;R 10 gennaio 1996 n. 169;R 10 maggio 1995 n. 5099;R 23 marzo 1995 n. 3384;R 14 novembre 1994 n. 9562;R 2 giugno 1993 n. 6171;R 13 marzo 1992 n. 3050;R 4 dicembre 1991 n. 13039; 31 marzo 1987 n. 3092R.
(Cod. civ. art. 1657)

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