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Sent. C. Cass. 14/04/2004, n. 7057

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1. Appalti - Accettazione tacita dell'opera - Presupposti - Consegna al committente e sua ricezione senza riserve anche senza verifica.
1. In tema di appalto, l'art. 1665 Cod. civ. comma 4 - secondo cui presupposti dell'accettazione tacita dell'opera sono soltanto la sua consegna al committente, ossia la sua materiale traditio e, come fatto concludente, la sua ricezione senza riserve da parte del committente stesso pur in assenza di verifica - configura un'ipotesi di presunzione legale che deve essere tenuta distinta dai casi di presunzione hominis in cui - indipendentemente dalla «consegna senza riserva» - l'accettazione dell'opera viene desunta da comportamenti concludenti, che - presupponendo necessariamente la volontà di accettarla o siano incompatibili con la volontà di rifiutarla o di accettarla condizionatamente-dimostrino in modo inequivocabile il suo gradimento da parte del committente.

Sulla accettazione e presa in consegna di un'opera privata senza riserve da parte del committente (operazione corrispondente al collaudo di un'opera pubblica) ved. Cass. 9 settembre 2003 n. 13132 R (Sulla verifica, accettazione e presa consegna senza riserve, di opera da eseguire per partite); 28 maggio 2003 n. 8522 R (Se l'appaltatore non effettua la consegna al committente dell'opera ultimata si configura spoglio ex. art. 1168 Cod. civ. in danno del committente); 27 marzo 2003 n. 4544 R (Facoltà, ex art. 1662 Cod. civ., di effettuare verifiche in corso d'opera); 12 maggio 2003 n. 7260 R (Sulla differenza fra presa in consegna dell'opera e accettazione dell'opera); 6 settembre 2002 n. 12981 [R=W6S0212981] (Solo con l'accettazione dell'opera - che è atto diverso dalla verifica e dal collaudo - l'appaltatore è libero dalla garanzia per i vizi); 2 luglio 2002 n. 9567 R (La presa in consegna dell'opera non equivale ad implicita accettazione della stessa, senza riserve); 28 maggio 2001 n. 7242 R (I termini per la presa in consegna dell'opera eseguiti sono inefficaci in caso di notevoli variazioni del progetto); 12 giugno 2000 n. 7969 R (L'accettazione dell'opera senza riserve comporta l'esonero dell'appaltatore dal diritto alla garanzia, soltanto però per vizi riconosciuti o riconoscibili e non per vizi occulti); 7 aprile 2000 n. 4353 R (Nozione di accettazione tacita dell'opera); 22 ottobre 1998 n. 10476 R [Qualora nell'opera presa in consegna vi sia ancora una copertura protettiva temporanea, per tale omessa rimozione - non si può configurare accettazione dell'opera (Termine per la denuncia dei vizi)]; 22 maggio 1998 n. 5121 R e 18 luglio 1987 n. 6331 [R=W18L976331] (Presa in consegna dell'opera non equivale a sua accettazione senza riserve); 25 marzo 1998 n. 3150 R (Ai fini del rilascio della licenza di abitabilità od uso da parte del Genio civile per un'opera civile in cemento armato è necessario il collaudo di un ingegnere o architetto ex art. 4 L. 5 novembre 1971 n. 1086); 22 novembre 1996 n. 10314 R (La presa in consegna dell'opera non equivale ad accettazione senza riserve, neanche se è stata eseguita una contabilità finale in presenza di contestazioni precedenti); 10 gennaio 1996 n. 169 R (Accettazione tacita dell'opera e conseguente liberazione dell'appaltatore dalla garanzia ex art. 1667 Cod. civ.); 10 dicembre 1994 n. 10580 R (1. Accettazione dell'opera senza riserve - Permane responsabilità appaltatore per vizi non conosciuti e non riconoscibili - 2. Accettazione senza riserve di materiali ricevuti dal committente evidentemente non idonei - Sussiste responsabilità dell'appaltatore); 7 dicembre 1994 n. 10505 R (La presa in consegna dell'opera non equivale a rinuncia implicita alla garanzia né ad accettazione senza riserve); 20 aprile 1994 n. 3742 R e 29 novembre 1993 n. 11835 [R=W29N9311835] (Nozione di accettazione tacita dell'opera); 20 aprile 1994 n. 3742 R (Con l'accettazione dell'opera l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo; e non ha rilevanza l'omessa preventiva determinazione essendone possibile il calcolo ex art. 1657 Cod. civ.); 3 febbraio 1993 1317 R (La consegna dell'opera eseguita non equivale all'accettazione, salvo onere di prova dell'appaltatore, mentre è il committente ad avere l'onere di prova che si è trattato di accettazione con riserva); 27 giugno 1992 n. 8068 R (Sul collaudo previsto per le opere in cemento armato o metalliche dell'art. 7 della L. 5 novembre 1971 n. 1086 R comprendente anche la verifica dell'adempimento, da parte del costruttore, degli obblighi indicati nell'art. 4 della stessa legge, compete al committente la verifica dell'opera completata consegnatagli dovendosi presumere in caso contrario l'accettazione dell'opera ex art. 1665 Cod. civ.); 23 maggio 1992 n. 6218 R (Il committente ha diritto ai controlli in corso d'opera ex art. 1662 Cod. civ.; ed è illegittima la pretesa dell'appaltatore che essi vengano effettuati da determinate categorie di esperti); 18 maggio 1988 n. 3465 R (Facoltà del committente, in seguito a verifica in corso d'opera, di fissazione di un termine all'appaltatore ex art. 1662 Cod. civ. o di domanda di risoluzione del contratto); 12 febbraio 1988 n. 1509 R e 11 gennaio 1988 n. 49 R (Configurabilità di accettazione tacita dell'opera in caso di presa in consegna dell'opera senza riserve); 9 giugno 1987 n. 5031 R (Il collaudo di un edificio comprende anche la verifica dei calcoli in cemento armato); 7 aprile 1986 n. 2394 R (In caso di ritardo nella consegna dell'opera da parte dell'appaltatore a causa però di varianti disposte dal committente non sono efficaci i termini stabiliti per detta consegna e le penali per ritardi).
(Cod. civ. art. 1665)

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