FAST FIND : GP399

Sent.C. Cass. 13/01/1996, n. 252

43593 43593
1. Appalti - Difetti dell'opera - Vizi del materiale - Impresa fornitrice - Prestazione di garanzia - Obbligo dell'appaltatore di utilizzare tale materiale - Accessorietà tra i due contratti - Conseguenze - Controversie per il cattivo risultato dell'opera - Onere probatorio - Criterio di ripartizione.
1. Nell'ipotesi in cui l'impresa produttrice di un materiale, che l'appaltatore si è obbligato col committente ad utilizzare nell'esecuzione dell'appalto, si obblighi a sua volta col committente stesso a garantire per difformità, vizi o difetti il risultato dell'opera realizzata col materiale da lei prodotto, si crea tra i due contratti un rapporto di accessorietà e, nel caso che sorga controversia tra impresa produttrice e committente per il cattivo risultato dell'opera, l'onere probatorio sarà ripartito in modo che il committente, che agisce per l'adempimento di un'obbligazione, dovrà provare i fatti costitutivi della stipulazione dei due contratti e dell'esistenza di difformità, vizi o difetti dell'opera, mentre chi ha garantito dovrà provare il fatto impeditivo della mancata utilizzazione del materiale da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 2697 secondo comma Cod. civ.

1. Ved. Cass. 7 febbraio 1996 n. 973,[R=W7F96973] 4 maggio 1994 n. 4285[R=W4MA944285] e 29 gennaio 1993 n. 1119 [R=W29GE931119](In generale sulla ripartizione dell'onere della prova). 1a. Come nota 2a., 3a., 4a. a Cass. 10 gennaio 1996 n. 169.R
Cod. Civ. art. 2697

Dalla redazione