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Sent.C. Cass. 08/05/2008, n. 11409

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1. Appalti - Difetti dell’opera - Ex art. 1667 C.c. - Azione di riduzione del prezzo d’appalto ex art. 1668 C.c. - Determinazione del giudice
1. In tema di riduzione del prezzo d’appalto ex art. 1668 C.c., l’accertamento del giudice deve fondarsi su criteri obiettivi consistenti nel raffronto tra il valore e il rendimento dell’opera pattuita con quelli dell’opera eseguita in modo viziato, non potendosi escludere che, in base ad un motivato apprezzamento, la differenza tra valore e rendimento possa coincidere con il costo delle opere necessarie per eliminare vizi e difformità. (Nella specie, relativa alla messa in opera della pavimentazione di un fabbricato industriale, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado per aver operato una riduzione del 40% del prezzo d’appalto, senza giustificarne le ragioni nonostante i vizi accertati consistessero in lievi imperfezioni nella connessione delle piastrelle della pavimentazione e in piccole variazioni del livello della superficie).

1. Ved. Cass. 10 gennaio 1996 n. 169 R ; 19 luglio 1993 n. 8043; [R=W19L938043] 15 giugno 1976 n. 2236. [R=W15G762236] 1n. Codice civile - Art. 1667 (Difformità e vizi dell’opera) (c.1) L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore. (c.2) Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. (c.3) L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna. Art. 1668 (Contenuto della garanzia per difetti dell’opera) (c.1) Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore. (c.2) Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
[Cod. civ. artt. 1667 (1n) e 1668 (1n)]

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