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Sent.C. Stato 13/02/1996, n. 148

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1. Opere pubbliche - Concessione di sola costruzione - Controversie - Giurisdizione arbitrale - Esclusione. 2. Appalti - Obblighi dell'appaltatore - In caso di completamento di opera iniziata da altri - Obbligo di segnalare precedenti imperfezioni.
1. Appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, non soltanto le controversie in materia di concessioni di pubblici servizi, ma anche quelle in materia di concessioni traslative di pubbliche funzioni, quali le concessioni di sola costruzione, con conseguente preclusione della giurisdizione arbitrale e nullità della clausola arbitrale eventualmente stipulata in violazione di tale riserva, senza che possa contrariamente argomentarsi dalla disposizione di cui all'art. 4 D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406 che assimila la concessione di sola costruzione all'appalto di opera pubblica per i soli fini di adeguamento delle procedure di aggiudicazione, restando per il resto i due strumenti ontologicamente distinti. 2. L'appaltatore risponde verso il committente anche nel caso in cui le difformità ed i vizi dell'opera, oltre che nell'esecuzione dell'opera, trovino causa anche in condizioni preesistenti, imputabili a terzi o allo stesso committente; pertanto, l'appaltatore, nel caso in cui sia chiamato a completare un'opera iniziata da altri, deve segnalare al committente le eventuali imperfezioni e suggerire gli opportuni rimedi, in modo da fornire al cliente un risultato utile definitivo, salvo che si sia fatto previamente esonerare dalla relativa responsabilità.

1. Ved. Cass. S.U. 10 novembre 1994 n. 9356 R e 3 dicembre 1991 n. 12966R 1a. Come nota 1a. a C. Stato IV 18 gennaio 1996 n. 54.R 2a. Come nota 5a. a Cass. 10 gennaio 1996 n. 169.R
L. 6 dicembre 1971 n. 1034, art. 5[R=L103471,A=5]; D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406, art. 4[R=DLG40691,A=4] Cod. civ. art. 1374; D.M. 24 gennaio 1986

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