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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 21/01/2015, n. 1
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- L.R. 04/11/2024, n. 25
- L.R. 30/10/2023, n. 15
- L.R. 10/12/2021, n. 16
- L.R. 03/06/2021, n. 9
- Sent. Corte Cost. 12/07/2019, n. 175
- L.R. 27/12/2018, n. 14
- L.R. 22/10/2018, n. 8
- Sent. Corte Cost. 05/04/2018, n. 68
- L.R. 23/11/2016, n. 13
- L.R. 26/11/2015, n. 17
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Capo I - Oggetto, finalità e principi |
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Art. 1 - (Oggetto e definizione di governo del territorio e materie correlate)1. Il presente Testo Unico, di seguito denominato TU, ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto regionale e in attuazione della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento |
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Art. 2 - (Finalità e principi)1. La Regione persegue l’assetto ottimale del territorio regionale, secondo i principi di contenimento del consumo di suolo, di riuso del patrimonio edilizio esistente e di rigenerazione urbana, di valorizzazione del paesaggio, dei centri storici e dei beni culturali, secondo politiche di sviluppo sostenibile in una visione strategica integrata, sinergica e coerente con le linee di programmazione europee, nazionali e delle regioni contermini, nonché definisce norme e criteri di sostenibilità ambientale da applicarsi agli strumenti di governo del territorio e agli interventi edilizi e disciplin |
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Capo II - Programmazione e pianificazione |
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Art. 3 - (Definizione e dimensioni della pianificazione)1. La pianificazione è la modalità generale di governo del territorio, attraverso la quale le politiche pubbliche trovano coerenza, integrazione e sinergia, sulla base di elementi conoscitivi e valutativi condivisi sullo stato e sulle dinamiche d |
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Art. 4 - (Programmazione, pianificazione ed enti competenti)1. La pianificazione assume la forma ed i contenuti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, per indirizzare l’azione pubblica e privata sul territorio utilizzando gli strumenti di cui al comma 3. 2. Gli strumenti della pianificazione assicurano la cooperazione tra i soggetti istituzionali attraverso il bilanciamento degli obiettivi pubblici con le istanze e gli interessi dei privati. |
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Art. 5 - (La cooperazione, la concertazione e la partecipazione)1. La Regione e gli enti locali, nella formazione degli strumenti di pianificazione alle diverse scale, conformano la propria attività al metodo della cooperazione e della concertazione con i diversi soggetti preposti alla cura degli interessi coinvolti. |
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Capo III - Conferimento di funzioni |
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Art. 6 - (Funzioni di comuni e province)1. Il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali territoriali è ispirato ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. 2. Sono conferite, nelle materie disciplinate dal presente TU, agli enti locali le seguenti funzioni: a) ai comuni: 1) le funzioni in materia di strumenti urbanistici di cui al Titolo II, Capo IV e al Titolo III; 2) le funzioni in materia paesaggistica, di cui all’articolo 111; 3) le funzioni in materia di autorizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica avente tensione non superiore a 150 kV che interessano il territorio del comune, di cui all’articolo 111; |
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Capo IV - Definizioni |
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Art. 7 - (Definizioni di carattere generale)1. Ai fini del presente TU si definiscono: a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e delle loro pertinenze, ivi compresi quelli necessari a mantenere in efficienza, integrare o sostituire gli impianti esistenti. Tali interventi comprendono anche quelli indicati nell'elenco non esaustivo dell'Allegato 1 al decreto ministeriale 2 marzo 2018 (Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222); N38 b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle loro pertinenze nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) e gli altri interventi di cui alla medesima disposizione; N9 c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il cambio di destinazioni d’uso per attività con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il r |
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TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE |
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Capo I - Programmazione territoriale |
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Art. 8 - (Finalità e contenuti del Programma Strategico Territoriale (PST))1. Il PST, in coordinamento con gli strumenti regionali di programmazione economicofinanziaria, nonché con i riferimenti programmatici europei e nazionali: a) fornisce elementi per la territorializzazione delle politiche regionali di sviluppo nonché dei contenuti propri degli strumenti di programmazione economico-finanziaria; b) è strumento di riferimento per l’integrazione di temi e competenze settoriali della Giunta regionale e degli enti locali, nonché strumento per la costruzione e la condivisione delle scelte di sviluppo sostenibile |
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Art. 9 - (Procedimento di formazione, adozione e approvazione del PST)1. La Giunta regionale, preadotta il PST e lo rende noto agli enti locali e alla comunità regionale pubblicandolo nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BUR) e nel sito istituzionale della Regione nella apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, al fine di acquisire proposte |
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Capo II - Pianificazione paesaggistica |
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Art. 11 - (Contenuti del PPR)1. I contenuti del PPR, nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 143, comma 1 del d.lgs. 42/2004 e ad implementazione della disciplina urbanistico-edilizia del PRG, comprendono in particolare: |
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Art. 12 - (Elaborati del PPR)1. Il PPR è costituito dai seguenti elaborati: a) relazione illu |
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Art. 13 - (Procedimento di formazione, adozione e approvazione del PPR)1. La Giunta regionale preadotta il PPR, curando l’acquisizione di tutte le indagini e le analisi necessarie, con la partecipazione e il concorso degli enti locali. Il PPR è elaborato congiuntamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del d.lgs. 42/2004 e comunq |
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Art. 14 - (Efficacia, durata e norme di salvaguardia del PPR)1. Le previsioni del PPR, ai sensi dell’articolo 145, comma 3 del d.lgs. 42/2004: a) non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico; |
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Art. 15 - (Adeguamento degli strumenti di pianificazione al PPR)1. Le province e i soggetti gestori delle aree naturali protette conformano i rispettivi piani e programmi al PPR nei termini ivi stabiliti che non devono essere superiori ad un anno dall’approvazione del medesimo PPR ", assicurando la necessaria partecipazione degli organi ministeriali per quanto previsto all'articolo 13, comma 1"N11 |
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Capo III - Pianificazione d’area vasta |
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Art. 16 - (Finalità e azioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP))1. Il PTCP, la cui formazione è obbligatoria, è elaborato in base ad elementi e dati conoscitivi e valutativi dello stato del territorio e dell’ambiente. 2. La dimensione regolativa del PTCP si esprime attraverso la definizione di una disciplina in coerenza al PST ed in conformità al PPR |
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Art. 17 - (Elaborati e contenuti del PTCP)1. Il PTCP è costituito dai seguenti elaborati: a) la relazione illustrativa, che descrive il metodo ed i contenuti del PTCP e degli altri elaborati che lo compongono; b) la carta dei regimi normativi del territorio della provincia, da redigersi in formato georeferenziato nel rapporto di 1:25.000, con eventuali stralci nel rapporto di 1:10.000, che contiene, in particolare: |
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Art. 18 - (Copianificazione, formazione e approvazione, efficacia, durata e varianti del PTCP)1. La provincia, sulla base di adeguate conoscenze e valutazioni, approva il documento programmatico contenente gli indirizzi per la predisposizione del PTCP. 2. La provincia assicura la pubblicità del documento programmatico di cui al comma 1 tramite avviso da pubblicare nel BUR e nel proprio sito istituzionale nella apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente” e con ulteriori adeguate forme di informazione a tutti i comuni e ad altri soggetti pubblici e privati interessati. L’avviso fissa termini non inferiori a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione entro i quali tutti i soggetti interessati possono presentare valutazioni e proposte in merito al documento programmatico. 3. Le province, esaminate |
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Art. 19 - (Adeguamento del Piano Regolatore Generale al PTCP)1. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici al PTCP. |
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Capo IV - Piano Regolatore Generale |
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Sezione I - Norme generali e contenuto del Piano Regolatore Generale |
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Art. 20 - (Definizione e componenti del Piano Regolatore Generale (PRG))1. Il PRG è lo strumento di pianificazione dell’intero territorio comunale con il quale il comune, sulla base del sistema delle conoscenze e delle valutazioni di cui all’articolo 23, stabilisce la disciplina urbanistica per la valorizzazione e la trasformazione del territorio, definendo le condizioni di assetto per la |
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Art. 21 - (Parte strutturale del PRG)1. Il PRG, parte strutturale, identifica, in riferimento ad un’idea condivisa di sviluppo socio-economico e spaziale e mediante individuazione fondiaria, le componenti strutturali del territorio quali: a) gli elementi del territorio che costituiscono il sistema delle componenti naturali e assicurano il rispetto della biodiversità; b) le aree instabili o a rischio, per caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, idrauliche e sismiche, nonché i giacimenti di cava accertati; c) le aree agricole, quelle di particolare interesse agricolo, gli oliveti, nonché le aree boscate, anche con riferimento alle normative di settore; d) gli insediamenti esistenti e gli elementi del territorio che rivestono valore storico-culturale di cui all’art |
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Art. 22 - (Parte operativa del PRG)1. Il PRG, parte operativa: a) individua e delimita le diverse parti o tessuti all’interno degli insediamenti esistenti, per i quali, in coerenza con i criteri stabiliti dal PRG, parte strutturale, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera c), detta norme di conservazione, trasformazione, uso e relative modalità d’attuazione; b) individ |
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Sezione II - Copianificazione e approvazione del PRG |
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Art. 23 (Sistema delle conoscenze e delle valutazioni)1. Il sistema delle conoscenze e delle valutazioni è componente fondamentale della copianificazione, quale modalità di governo del territorio ai fini della definizione del PRG. Esso si articola in un quadro conoscitivo, in un bilancio urbanistico e ambientale, e in un Rapporto preliminare ai sensi all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambi |
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Art. 24 (Documento programmatico)1. Il comune, in coerenza con il sistema delle conoscenze e delle valutazioni di cui all’articolo 23, approva il documento programmatico contenente gli indirizzi per la parte strutturale del PRG, validi anche ai fini dell’eventuale accordo preliminare di copianificazione di cui all’articolo 26. 2. Il documento programmatico è c |
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Art. 25 (Conferenza di copianificazione)1. Il comune, sulla base del documento programmatico di cui all’articolo 24, e qualora ritenga necessario valutare interventi o previsioni di rilevanza sovracomunale o nei casi di cui al comma 6, convoca, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle valutazioni o proposte di cui al comma 4 dello stesso articolo 24, la conferenza di copianificazione, alla quale partecipano la Regione, la provincia terr |
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Art. 26 (Accordo preliminare di copianificazione)1. A conclusione della conferenza i soggetti partecipanti o alcuni di essi, nonché quelli invitati ai sensi dell’articolo 25, comma 1 e sulla base del verbale di cui al comma 5 dello stesso articolo, possono concludere u |
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Art. 27 - (Partecipazione dei privati)1. Gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i sogget |
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Art. 28 - (Adozione della parte strutturale del PRG)1. Entro il termine di centoventi giorni dalla ratifica dell’accordo di cui all’articolo 26, comma 2, o, in assenza del medesimo, dalla conclusione della conferenza di copianificazione, o dai termini di cui all’articolo 24, comma 4, il PRG, parte strutturale, comprensivo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e f) della l.r. 12/2010, è adottato dal consiglio comunale ed è depositato presso gli uffici comunali competenti e presso l’Autorità competente in materia di VAS. La sola Sintesi non tecnica è depositata presso le sedi di tutti i comuni confinanti. 2. Il deposito è reso noto al pubblico mediante la pubblicazione di un avviso nel BUR e la pubblicazione dello stesso avviso, contenente gli estremi di pubblicazione nel BUR, |
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Art. 29 - (Conferenza istituzionale per la formazione del PRG)1. Il comune, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di controdeduzioni alle osservazioni di cui all’articolo 28, comma 7, trasmette alla Regione la parte strutturale del PRG adottato. Qualora la Regione riscontri l’assenza degli elementi costitutivi il PRG, previsti dalle vigenti normative, nonché della eventuale valutazione d’incidenza o di quanto previsto in ordine alla VAS, ne dichiara l’irricevibilità restituendo i relativi atti al comune. N71 2. La Regione, per quanto di competenza, verifica i contenuti del PRG, parte strutturale, rispetto a quanto stabilito nell’accordo preliminare di copianificazione, ove stipulato, nonché rispetto alle normative di settore |
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Art. 30 - (Approvazione della parte strutturale del PRG)1. Il consiglio comunale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle deliberazioni della Regione di cui all’articolo 29, commi 9 e 10, approva il PRG, parte struttu |
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Art. 31 - (Adozione ed approvazione della parte operativa del PRG)1. Il PRG, parte operativa, è adottato e approvato dal consiglio comunale con le procedure di deposito e pubblicazione previste all’articolo 28 e quelle di verifica di carattere igienico-sanitario previste all’articolo 2 |
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Art. 32 - (Varianti)1. Le varianti del PRG, parte strutturale, seguono le procedure previste dagli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. 2. Le varianti del PRG, parte strutturale, per il recepimento, da parte degli enti interessati, di accordi definitivi sottoscritti ai sensi dell’articolo 29, comma 8, sono adottate ed approvate dal consiglio comunale con le procedure previste all’articolo 28, comma 2 e seguenti, e articolo 30, commi 2 e 3, senza la redazione del documento programmatico e la convocazione della conferenza di copianificazione, ed i tempi relativi a tutti i procedimenti previsti dal presente TU sono ridotti della metà. 3. Le varianti del PRG, parte strutturale, in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) o necessarie per localizzare o realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese quelle disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo a)) e successive modificazioni e dal Titolo VII, Capo II, nonché quelle da effettuare anche a mezzo di piano attuativo, connesse alla attuazione dei programmi edilizi ed urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, sono adottate dal comune con le procedure previste agli articoli 28, comma 2 e seguenti, senza la redazione del documento programmatico e la convocazione della conferenza di copianificazione, ed i tempi sono ridotti della metà e sono inviate alla Regione. Sono ridotti della metà anche i tempi relativi a tutti i procedimenti previsti dal presente TU. La Regione è tenuta a motivare la convocazione della conferenza istituzionale in ragione della complessità dei contenuti della variante, del relativo impatto territoriale prodotto e in caso di modifica sostanziale dei criteri e strategie informatori del PRG vigente. Esse sono approvate dal comune qualora la Regione, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e previa istruttoria, non convoca la conferenza istituzionale di cui all’articolo 29 o comunica di non doverla attivare. N81 |
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Art. 33 - (Assistenza per la formazione del PRG)1. La Regione e le province, per favorire la redazione del PRG, coadiuvano i comuni che ne facciano richiesta, |
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Capo V - Perequazione, premialità e compensazioni |
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Sezione I - Perequazione, premialità e compensazioni. |
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Art. 34 - (Finalità)1. Il presente Capo disciplina le modalità di perequazione nella formazione ed attuazione degli strumenti urbanistici generali, al fine di garantire: |
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Art. 35 - (Definizioni)1. Ai fini del presente Capo si intende per: a) quantità edificatoria di incremento di superficie utile coperta (SUC): è la quantità di cui può essere incrementata, in sed |
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Art. 36 - (Limiti territoriali)1. Tutte le zone a insediamenti in cui si articola il PRG sono idonee a generare quantità edificatorie per perequazione, premialità e com |
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Art. 37 - (La perequazione)1. La perequazione consiste nell’insieme delle tecniche e delle modalità di attuazione degli ambiti di tras |
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Art. 38 - (La premialità)1. La premialità consiste nell’attribuzione da parte del comune a soggetti attuatori di trasformazioni edilizie e urbanistiche, di quantità edificatorie di incremento rispetto a quelle di base, a fronte di impegni aggiuntivi volti a migliorare la qualità edilizia, urbanistica ed ambientale, rispetto a quanto previsto da disposizioni statali e regionali. La premialità può prevedere anche modifiche delle destinazioni d’uso, nonché trasferimenti o permute di aree. 2. La premialità ha lo scopo di incentivare i soggetti attuatori delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche a: |
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Art. 39 - (La compensazione)1. La compensazione consiste nell’attribuzione da parte del comune di quantità edificatorie a proprietari di immobili, a fronte di impegni onerosi di natura edilizia, urbanistica o ambientale non imposti dalle disposizioni legislative, ovvero in sostituzione del pagamento di oneri conseguenti ad atti restrittivi dei diritti reali disposti |
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Art. 40 - (Perequazione, premialità e compensazione nel PRG)1. Il PRG, parte strutturale, stabilisce gli obiettivi da perseguire ed i limiti entro i quali attuare la perequazione, la premialità e la compensazione, garantendo che gli interventi di trasformazione e di riqualificazione urbana ed ambientale previsti siano supportati da adeguate infrastrutture e dotazioni territoriali, anche ricorrendo ad impegni aggiuntivi condivisi con i soggetti interessati. 2. Il PRG, parte operativa: a) individua gli a |
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Art. 41 - (Convenzione urbanistica)1. Per le finalità di cui al presente Capo, il piano attuativo è accompagnato da una convenzione urbanistica volta a regolare i rapporti tra i proprietari interessati ed il comune. 2. La convenzione urbanistica, in particolare, preve |
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Art. 42 - (Utilizzazione delle quantità edificatorie)1. Le quantità edificatorie attribuite da premialità, compensazione e perequazione sono utilizzabili in loco ovvero a distanza negli ambiti di trasformazione e negli insediamenti previsti dal PRG, su proprietà catastalmente identificate, co |
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Art. 43 - (Incrementi del PRG)1. Le premialità e le compensazioni conseguenti all’applicazione del presente Capo, in termini di aree e di |
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Art. 44 - (Registro delle quantità edificatorie)1. Il comune istituisce ed aggiorna il Registro delle quantità edificatorie, di seguito Registro, in cui sono annotate, per ogni proprietà catastalmente individuata, le quantità edificatorie di premialità, compensazione e perequazione previste dalle dispos |
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Art. 45 - (Sopravvenienza di strumenti urbanistici)1. Qualora le quantità edificatorie attribuite a seguito di premialità e compensazione, nonché quelle di in |
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Art. 46 - (Valore delle compensazioni e delle premialità)1. L’autorità espropriante, per quanto previsto all’articolo 39, comma 2, può richiedere al proprietario del bene espropriando la disponibilità a definire |
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Sezione II - Premialità per gli interventi nei centri storici |
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Art. 47 - (Interventi premiali negli Ambiti di Rivitalizzazione Prioritaria (ARP))1. I comuni approvano, all’interno degli ARP di cui all’articolo 60, comma 1, lettera a), programmi urbanistici o piani attuativi, nonché programmi urbani complessi o attraverso titoli abilitativi condizionati alla stipula di convenzione o atto d’obbligo, finalizzati al restauro, risanamento conservativo, "manutenzione straordinaria che riguardi le parti strutturali dell'edificio,"N11 |
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Art. 48 - (Misura della quantità premiale)1. La SUC conseguita come premialità, a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 47, è determinata dal comune dividendo il costo degli interventi stessi, calcolato con le modalità indicate n |
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Art. 49 - (Limiti di utilizzo della quantità premiale)1. La SUC, conseguita come premialità ai sensi dell’articolo 48, è utilizzata per nuove costruzioni o ampliamenti di quelle esistenti nei limiti di cui agli articoli 36 e 43, compresa la possibilità di incremento delle aree di cui all’articolo 21, comma 2, lettera g). |
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Art. 50 - (Trasferimento della quantità edificatoria premiale)1. La quantità edificatoria premiale è determinata nella convenzione che disciplina i rapporti per l’attua |
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Sezione III - Premialità per gli interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici |
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Art. 51 - (Determinazione della premialità per interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici)1. Per la realizzazione di nuovi edifici che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale di cui al disciplinare tecnico di cui all’articolo 163, la potenzialità edificatoria stabilita in via ordinaria dallo strumento urbanistico generale, dal piano attuativo o da specifiche normative sul lotto oggetto di intervento, è incrementata del venticinque per cento nel caso di edifici classificati in classe “A”, o del quindici per cento nel caso di edifici classificati in classe “B”. 2. Nel caso di edifici esistenti sui quali si eseguon |
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TITOLO III - NORME PER L’ATTUAZIONE DEL PRG E PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, URBANA ED EDILIZIA |
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Capo I - Pianificazione attuativa |
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Art. 52 - (Piano attuativo e modalità di intervento)1. Il PRG è attuato mediante piani attuativi: |
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Art. 53 - (Piano attuativo di iniziativa pubblica)1. Il piano attuativo di iniziativa pubblica, la cui approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste, e si rende necessario per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, riguarda: a) |
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Art. 54 - (Piano attuativo di iniziativa privata e mista)1. Il piano attuativo se promosso da soggetti misti, pubblici e privati, produce gli effetti di cui all’articolo 53. 2. I proprietari di almeno il cinquantuno per cento del valore catastale degli immobili e della superficie delle aree perimetrate dal PRG, parte operativa, possono presentare una proposta di piano attuativo, purché riferita ad aree che costituiscano un� |
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Art. 55 - (Piano attuativo)1. Il piano attuativo consegue gli obiettivi fissati nel PRG e contiene: a) la delimitazione degli spazi collettivi, destinati a servizi pubblici, di interesse generale, privati e di uso pubblico e a infrastrutture tecnologiche, ivi comprese quelle per le telecomunicazioni, nonché le reti viarie di cui al Titolo VI, Capo III; b) la realizzazione e la loca |
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Art. 56 - (Adozione e approvazione del piano attuativo)1. Il proprietario o chi ha titolo a presentare l’istanza del piano attuativo, o il progettista incaricato, possono richiedere al SUAPE di effettuare una istruttoria preliminare sul progetto di piano per accertare il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale e verificare la completezza della documentazione da allegare all’istanza medesima, nonché al fine dell’eventuale procedimento di VAS. La richiesta di istruttoria preliminare può riguardare anche la convocazione di una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell’articolo 14-bis della l. 241/1990, tra le amministrazioni e gli uffici coinvolti nel procedimento edilizio. 2. Il responsabile del SUAPE, qualora accerti l’incompletezza degli elaborati del piano attuativo previsti dalle relative normative, dichiara con apposito atto l’irricevibilità della domanda. Qualora accerti la necessità di applicare la VAS oppure la valutazione di incidenza, comunica al richiedente la sospensione del procedimento e consegna contemporaneamente all’interessato una dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica, qualora ne sussistano le condizioni. 3. Il SUAPE acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente, gli altri pareri, assensi, autorizzazioni e nulla-osta comunque denominati, nonché i pareri che debbono essere resi dagli uffici comunali, necessari ai fini dell’approvazione del piano attuativo ", compreso il parere in materia idraulica"N42 da esprimere con le modalità di cui all’articolo 112, comma 4, lettera d). "Il parere di cui all’articolo 89 del d.p.r. 380/2001 è espresso dalla Regione." |
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Art. 57 - (Validità del piano attuativo)1. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo è depositata presso la competente struttura comunale e notificata a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano stesso. 2. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo d’iniziativa pubblica o mista compresi i piani attuativi approvati per le finalità di cui alla l. 167/1962 e all’art |
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Art. 58 - (Piano attuativo con modifiche al PRG)1. Il Piano attuativo può apportare al PRG, parte operativa, le seguenti modifiche senza ricorrere alle procedure di varianti al PRG: |
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Art. 59 - (Decadenza di vincoli preordinati all’esproprio e assenza del piano attuativo obbligatorio)1. Nelle aree assoggettate dallo strumento urbanistico generale a vincoli preordinati all’esproprio, sono consentiti negli edifici esistenti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia. |
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Capo II - Norme per i centri storici |
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Art. 60 - (Definizioni)1. Agli effetti del presente Capo si intendono per: a) ambiti di rivital |
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Art. 61 - (Obiettivi)1. La Regione favorisce la realizzazione di programmi, progetti, azioni ed interventi di rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzazione dei centri storici, che perseguono i seguenti obiettivi: |
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Art. 62 - (Quadro strategico di valorizzazione)1. I comuni, anche in forma associata e con il concorso dei cittadini, delle associazioni di categoria degli operatori economici, dei portatori di interessi collettivi e delle istituzioni pubbliche o di interesse pubblico, redigono il quadro strategico di valorizzazione dei centri storici e delle altre parti di tessuto urbano contigue che con essi si relazio |
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Art. 63 - (Misure incentivanti le attività economiche)1. All’interno del centro storico e dell’ARP: a) è consentito lo |
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Art. 64 - (Interventi nei centri storici)1. "Fermo restando quanto previsto all'articolo 243, comma 5, primo periodo, nei centri storici è obbligatoria l'approvazione del piano attuativo, ad eccezione dei seguenti interventi ad attuazione diretta:"N20 a) interventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c) e di ristrutturazione edilizia che non comporti aumento della SUC o modifiche della sagoma e dell’area di sedime preesistenti; |
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Art. 65 - (Ambiti di Rivitalizzazione Prioritaria (ARP))1. I comuni possono delimitare l’ARP ricomprendente uno o più isolati edilizi, che necessitano di interventi di riqualificazione e rigenerazione edilizia, urbanistica, ambientale e socio-economica e di integrazione con infrastrutture, servizi e dotazioni territoriali e f |
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Art. 66 - (Capacità edificatoria e destinazione d’uso)1. Qualora all’interno dei centri storici e dell’ARP insistano edifici costruiti in epoca recente, senza alcun valore storico, artistico, culturale ed ambientale, il cui sedime è indispensabile per migliorare o realizzare spazi ed infrastrutture pubbliche, ovvero sia necessario ripristinare la tipologia originaria degli edifici, mediante l’eliminazione di superfetazioni o sovrastrutture di epoca re |
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Art. 67 - (Servizi e infrastrutture)1. Nei centri storici è consentita, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici, la realizzazione di |
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Capo III - Programmi urbani complessi |
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Art. 68 - (Formazione dei programmi urbani complessi)1. Il programma urbano complesso è uno strumento operativo di programmazione economica, urbanistica e paesaggistico-ambientale, caratterizzato da pluralità di interventi pubblici e privati. 2. I comuni individuano l’ambito territoriale oggetto del programma urbano complesso tenendo conto delle aree che necessitano di interventi di riqualificazione e rigenerazione edilizia, urbanistica, ambiental |
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Art. 69 - (Soggetti promotori e contenuti del programma urbano complesso)1. Il programma urbano complesso è predisposto dal comune, ovvero proposto al comune da soggetti pubblici o privati, anche associati fra loro. 2. Il programma urbano complesso è costituito dal programma preliminare e dal programma definitivo. 3. Il programma preliminare indica gli elementi di carattere economico, tecnico ed urbanistico atti a valutare la fattibilità e la legitti |
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Art. 70 - (Promozione e finanziamento dei programmi urbani complessi)1. La Giunta regionale promuove la riqualificazione urbana e dei centri storici mediante la concessione di finanziamenti ad enti pubblici, imprese, cooperative, privati singoli, associati o riuniti in consorzio, per la realizzazione di programmi urbani complessi. 2. Gli interventi previsti nei programmi urbani complessi ammissibili al finanziamento regionale possono riguardare: a) la costruzione, il recupero, oppure l’acquisizione e il recupero di immobili destinati prevalentemente alla residenza con tipologie di alloggi da destinare a diversi utenti, con particolare attenzione ai nuclei familiari con figli a carico, alle famiglie di nuova formazione, agli anziani, ai disabili, agli studenti e agli immigrati, da realizzar |
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Art. 71 - (Individuazione ed attuazione dei programmi urbani complessi)1. La Giunta regionale, ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti di cui all’articolo 70, individua, mediante bando pubblico, i programmi urbani complessi, adottati dal comune competente. 2. Per l’attuazione degli interventi previsti dal programma urbano complesso ammesso al finanziamento regionale, il Presidente della Giunta regionale promuove la for |
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Capo IV - Programmi di riqualificazione urbana |
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Art. 72 - (Attuazione del PRG tramite programma urbanistico)1. Il programma urbanistico è costituito da un insieme di interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana, relativi alle opere di urbanizzazione, all’edilizia per la residenza, per le attività produttive ed i servizi, al superamento delle barriere architettoniche e agli elementi e opere per la riduzione della vulnerabilità urbana di cui all’articolo 22, comma 1, lettera e). Per la loro attuazione si applicano le norme di tipo premiale di cui al Titolo II, Capo V. Il comune promuove i programmi urbanistici la cui attuazione può avvenire con uno o più piani attuativi o con singoli progetti da attuare mediante titolo abilitativo condizionato alla stipula di convenzione o atto d’obbligo. |
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Art. 73 - (Edilizia residenziale sociale)1. I comuni qualora non dispongono dei piani previsti dalla l. 167/1962 possono individuare nel PRG con deliberazione del consiglio comunale le aree necessarie per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale sociale, anc |
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Art. 74 - (Interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana)1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia finalizzati alla riqualificazione complessiva degli immobili e la rigenerazione urbana di insediamenti prevalentemente residenziali, nonché quelli produttivi e per servizi dismessi, volti a favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio insediato esistente e in modo di evitare il consumo di nuovo suolo, anche con ampliamento della SUC degli edifici esistenti, sono consentiti in deroga agli strumenti di programmazione |
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Capo V - Interventi finalizzati alla riqualificazione urbanistica, architettonica, strutturale ed ambientale degli edifici esistenti |
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Art. 75 - (Finalità e ambito di applicazione)1. Le disposizioni del presente Capo sono volte al miglioramento della funzionalità degli spazi abitativi, produttivi e pertinenziali degli edifici esistenti, assicurando al contempo il conseguimento di più elevati livelli di sicurezza, di efficienza energetica e di qualità architettonica, in coerenza con i caratteri storici, paesaggistici ambientali ed urbanistici delle zone ove tali edifici sono ubicati. 2. Le disposizioni del presente Capo si applicano nel rispetto della disciplina delle zone a rischio di frana e idraulico di cui agli articoli 14, 15, 2 |
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Art. 76 - (Interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale)1. Sono consentiti interventi edilizi di ampliamento entro il limite massimo del venticinque per cento della SUC di ciascuna unità immobiliare fino al massimo di ottanta metri quadrati, c |
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Art. 77 - (Interventi di recupero su edifici a destinazione residenziale)1. Gli edifici a destinazione residenziale possono essere demoliti e ricostruiti con un incremento della SUC entro il limite massimo del venticinque per cento di quella esistente. 2. Qualora gli edifici interessati da intervent |
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Art. 78 - (Interventi di ampliamento di edifici a destinazione produttiva e per servizi)1. Gli edifici a destinazione non residenziale per almeno il settantacinque per cento della SUC, ricadenti negli insediamenti di cui agli articoli 91, 94, 95, 96 e 97 delle norme regolamentari Titolo II, Capo I, possono essere ampliati ovvero essere oggetto di interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, anche al fine di insediare funzioni sostitutive di quelle dismesse o integrative di quelle esistenti comunque conformi c |
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Art. 79 - (Condizioni per gli interventi)1. Tutti gli interventi di ampliamento di cui agli articoli 76, 77 e 78, fermo restando il rispetto delle normative in materia di distanze delle costruzioni, devono garantire il miglioramento della qualità architettonica ed ambientale degli edifici esistenti. |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO |
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Capo I - Norme per la pianificazione urbanistica territoriale |
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Sezione I - Tematismi della pianificazione. |
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Art. 80 - (Tematismi della pianificazione)1. I tematismi della pianificazione per la valorizzazione del territorio, e delle potenzialità territoriali dell’Umbria in un’ottica di sviluppo sostenibile e durevole, sono i seguenti: |
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Sezione II - Sistema ambientale |
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Art. 81 - (Rete Ecologica regionale)1. La Rete Ecologica regionale di cui alla carta n. 6 allegata alla legge regionale 27/2000 è un sistema interconnesso di habitat, di elementi paesaggistici e di unità terr |
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Art. 82 - (Unità regionali di connessione ecologica, corridoi e frammenti)1. Il PRG, parte strutturale, nonché le varianti di cui all’articolo 32, individua in termini fondiari le componenti della rete ecologica di cui all’articolo 81 stabilendone le specifiche dimensioni e le normative di salvaguardia e formula, altresì, le previsioni finalizzate alla protezione, alla ricostituzione e all’adeguamento delle componenti ecologiche prevedendo le m |
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Art. 83 - (Zone di elevata diversità floristico-vegetazionale e aree di particolare interesse naturalistico ambientale)1. Nella carta n. 8 allegata alla l.r. 27/2000, sono indicate le zone ad elevata diversità floristicovegetazionale da considerare come banche genetiche e modelli di riferimento per interventi di ripristino e recupero naturalistico. 2. Il PTCP, anche sulla base delle indicazioni della carta di cui al comma 1, definisce gli ambiti di massima tutela e la relativa disciplina che dovrà essere improntata sui seguenti obiettivi: a) la protezione degli habitat che comprendono le specie floristiche rare minacciate di estinzione o vul |
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Art. 84 - (Rete Natura 2000)1. La Regione partecipa alla costituzione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 di cui all’articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Le aree della Rete Natura 2000 ricadenti sul territorio regionale sono indivi |
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Art. 85 - (Aree boscate)1. Le aree boscate, come definite all’articolo 5 della l.r. 28/2001 e quelle dove il bosco è parzialmente o totalmente distrutto da incendi, alluvioni o frane sono disciplinate dal PPR, ai fini della tutela e salvaguardia dell’estensione della superficie boscata e delle relative radure perimetrali o interne. In dette aree è stabilito il divieto assoluto di nuovi interventi edilizi, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5. |
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Art. 86 - (Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche)1. La Regione, con il PPR, tutela gli ambiti caratterizzati da aree di particolare interesse geologico e da singolarità geologiche indicati nella carta n. 11 allegata alla l.r. 27/2000. 2. La Giunta regionale, ai fini della tutela di cui al comma 1, istituisce e aggiorna il catasto regionale delle singolarità |
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Art. 87 - (Aree naturali protette)1. Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e le aree naturali protette di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), con le relative aree contigue, nonché quelle di studio indicate dal piano delle aree naturali protette di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 10 febbraio 1998, n. 61 (Approvazione del piano regionale delle aree naturali protette – Art. 5 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9) sono rappresentate nelle carte nn. 12 e 13 allegate alla l.r. 27/2000 e sono individuate nel PRG, parte strutturale. |
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Sezione III - Spazio rurale |
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Art. 88 - (Definizioni)1. Ai fini dell’applicazione delle norme contenute nella presente Sezione III, oltre a quelle contenute all’articolo 7 del TU, si assumono le seguenti ulteriori definizioni: a) spazio rurale: è la parte del territorio regionale comprendente le aree agricole e le aree boscate, caratterizzata da edifici sparsi, non compresi negli insediamenti residenziali, produttivi e per servizi di cui alle norme regolamentari Titolo II, Capo I, Sezione IV, nonché ricomprendente gli insediamenti umani caratterizzati dalla integrazione dei valori storicoarchitet |
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Art. 89 - (Disposizioni di carattere generale e competenze dei comuni)1. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti nel territorio agricolo sono realizzati nel rispetto delle tradizionali caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale dei relativi territori, individuate dal comune in applicazione della deliberazione della Giunta regionale 420/2007. |
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Art. 90 - (Realizzazione di nuovi edifici)1. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, l’indice di utilizzazione territoriale massimo consentito per la realizzazione di nuovi edifici destinati a residenza è di due metri quadri di SUC per ogni ettaro di superficie di terreno interessato. 2. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli è consentita la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole necessari all’attività dell’impresa, con un indice di utilizzazione territoriale massimo di quaranta metri quadri di SUC per ogni ettaro di superficie di terreno interessato. Le serre qualora non comportino trasformazione permanente del suolo non costituiscono SUC. La realizzazione di tali edifici è subordinata alla presentazione al comune di un piano aziendale. |
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Art. 91 - (Interventi relativi agli edifici esistenti)1. Nei singoli edifici destinati a residenza sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché, per quelli già esistenti alla data del 13 novembre 1997, ampliamenti per un incremento massimo di cento metri quadri di SUC. In caso di ampliamento, l’altezza massima della parte ampliata può eccedere il limite di metri lineari sei e cinquanta, sino al raggiungimento dell’altezza massima dell’edificio esistente. 1-bis. Gli ampliamenti di cui al primo periodo del comma 1, in relazione alle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio esistente, possono costituire un organismo edilizio autonomo, nel rispetto delle distanze minime di legge, purché siano realizzati a distanza non superiore a quindici metri lineari dal suddetto edificio esistente e consistano nel solo piano terreno. N89 2. L’ampliamento di cui al comma 1 è comprensivo di quelli già realizzati in applicazione della normativa previgente. 3. Gli interventi di ampliamento di edifici residenziali di cui al comma 1, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica previsti dal presente articolo, sono subordinati alla individuazione da parte del comune degli edifici sparsi nel territorio, ai sensi dell’articolo 89, comma 4. 4. Per gli edifici di cui all’articolo 89, comma 4, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché interventi di ristrutturazione interna, purché non pregiudichino le caratteristiche tipologiche e storicoarchitettoniche del medesimo. Eventuali ampliamenti di tali edifici destinati a residenza sono consentiti nei limiti fissati dai comuni in sede di individuazione, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e storicoarchitettoniche di ciascun edificio e, comunque con le limitazioni di cui al comma 1. Detti ampliamenti, qualora a seguito della loro realizzazione comp |
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Art. 92 - (Aree di particolare interesse agricolo)1. Le aree di particolare interesse agricolo sono quelle individuate dai PRG, parte strutturale, vigenti alla data di entrata in vigore del presente TU. Per gli strumenti urbanistici generali non ancora approvati ai sensi della |
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Art. 93 - (Attività zootecnica)1. I comuni nel PRG, parte strutturale, individuano gli allevamenti esistenti ed i relativi impianti, nonché |
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Art. 94 - (Oliveti)1. Gli oliveti, oltre a qualificare le produzioni agricole, rappresentano un elemento identitario del territorio umbro. 2. Il PPR ed il PRG, parte strutturale, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, dettano norme che salvaguardano le aree di produzione, limitando le eventuali trasformazioni ai fini edilizi e infrastrutturali e prevedendo modalità e te |
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Sezione IV - (Ambiti urbani e insediamenti residenziali, produttivi e per servizi) |
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Art. 95 - (Criteri e normative per gli ambiti urbani e per gli insediamenti residenziali, produttivi e per servizi)1. La programmazione e la pianificazione territoriale perseguono i seguenti obiettivi: a) riqualificazione dei centri storici anche con la contestuale riduzione del rischio sismico per il patrimonio edilizio esistente; b) sviluppo urbano adeguato al contesto ambientale e storico, nonché alle effettive necessità abitative e produttive contenendo il consumo di suolo agricolo entro i limiti di cui al comma 3; c) qualificazione del sistema dei servizi e delle infrastrutture necessarie anche per la diffusione dell’uso delle tecnologie informatiche, telematiche e satellitari; d) realizzazione dei sistemi di mobilità, comprese le basi logistiche di interscambio e del trasporto pubblico locale, volti alla riduzione della congestione da traffico, l’uso di mezzi non inquinanti e gli interventi tesi a migliorare i livelli di mobilità di persone e merci; e) riduzione dei livelli di inquinamento acustico e da immissioni nell’atmosfera; f) valorizzazione di parchi urbani territoriali e la definizione di un sistema di aree verdi attrezzate e di servizi da collegare con le pist |
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Art. 96 - (Aree e insediamenti di valore storico culturale e paesaggistico)1. Le aree e gli insediamenti di valore storico, culturale e paesaggistico, di cui alle carte 23, 24, 25, 26 e 27 allegate alla l.r. 27/2000, da perimetrare nel PRG, parte strutturale, sono: a) i centri storici; |
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Sezione V - Sistemi infrastrutturali |
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Art. 97 - (Classificazione urbanistico-territoriale delle strade di interesse regionale)1. Al fine di garantire la continuità territoriale e la accessibilità degli insediamenti, la Regione individua la rete stradale di interesse regionale secondo la seguente classificazione urbanisticoterritoriale: a) viabilità di livello autostradale: costituita dai c |
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Art. 99 - (Classificazione tecnico-funzionale)1. Ai fini di una omogenea classificazione tecnico-funzionale delle strade sul territorio regionale è stabilita la seguente gerarchia della rete: a) autostrade extraurbane o urbane; |
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Art. 100 - (Norme di tutela della rete stradale)1. Ai fini della salvaguardia e tutela della rete stradale di interesse regionale esistente e di progetto, ivi comprese le pertinenze di esercizio e di servizio, si applicano le norme del d.lgs. 285/1992, integrato dal regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), secondo le seguenti articolazioni: a) per la viabilità di livello autostradale si appli |
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Art. 101 - (Tracciati ferroviari)1. Ai fini della salvaguardia e tutela dei tracciati ferroviari da velocizzare e di quelli con previsione di r |
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Art. 102 - (Salvaguardia dell’ambito aeroportuale regionale)1. I fabbricati situati, anche parzialmente, all’interno delle aree di cui all’articolo 4 delle NTA del Piano particolareggiato dell’Aeroporto regionale, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 |
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Art. 103 - (Aviosuperfici)1. La provincia, attraverso il PTCP, può individuare e promuovere, d’intesa con i comuni interessati, le aviosuperfici di interesse locale idonee al trasporto di passeggeri e allo sviluppo turistico, le quali assolvono anche a dotazioni territoriali e funzionali di cui all’articolo |
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Art. 104 - (Campi di volo ed elisuperfici)1. I campi di volo e le elisuperfici per l’approdo e la partenza di velivoli ultraleggeri ed elicotteri, i quali assolvono anche a dotazioni territoriali e funzionali di cui all’articolo 84, comma 1, let |
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Art. 105 - (Interventi edificatori consentiti nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie)1. Gli edifici esistenti a destinazione residenziale, produttivi e per servizi alla data del 13 novembre 1997, ubicati nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie, possono essere oggetto degli interventi previsti dalla vigente normativa regionale per le zone agricole, comunque nel rispetto delle norme del codice della strada e relativo regolamento attuativo, nonché delle norme in materia di ferrovie, di cui al d.p.r. 753/1980. 2. Gli interventi di ampliamento di edifici da effettuare ai sensi del comma 1 sono consentiti nel |
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Sezione VI - Rischio territoriale ed ambientale |
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Art. 106 - (Individuazioni delle parti di territorio esposte a pericolo geologico ed idrogeologico)1. Sono documenti di riferimento per lo scenario di pericolosità da frana della Regione Umbria l’Inventario Fenomeni Franosi in Italia (IFFI) e l’Atlante dei Siti di Attenzione per il Rischio Idrogeologico, approvati con deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2013, n. 384 e pubblicati nel portale della struttura geografica regionale. 2. I PRG, parte strutturale, recepiscono in termini fondiari le frane cartografate nell’Inventario IFFI, gli ambiti individuati nell’Atlante dei Siti di Attenzione per il Rischio |
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Art. 107 - (Criteri per la tutela e l’uso del territorio regionale soggetto ad inquinamento e per il risanamento dei corpi idrici)1. I comuni nel PRG, parte strutturale, recepiscono gli ambiti con acquiferi di rilevante interesse regionale di cui alla carta n. 45 allegata alla l.r. 27/2000, in cui sono ricompresi quelli a vulnerabilità accertata nonché recepiscono gli ambiti delle aree di salvaguardia e zone di protezione dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano di cui alla tavola n. 6 del Piano regionale di Tutela delle acque (PTA), di cui alla |
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Art. 108 - (Fasce di rispetto dei corsi d’acqua e dei laghi e loro utilizzo)1. All’esterno dei centri abitati, a distanza inferiore a metri lineari 100 dalle rive dei laghi e dalle sponde dei corsi d’acqua, indicati nelle carte n. 46 e n. 47 allegate alla l.r. 27/2000, è consentita l’attività agricola nel rispetto morfologico, idrogeologico, biochimico, strutturale e naturalistico del suolo. 2. Le distanze sono calcolate dal confine demaniale o almeno a partire dal piede degli argini e loro accessori e, in assenza di arginatura, dal ciglio superiore della sponda mentre, per i laghi, dalla linea corrispondente alla quota del massimo invaso regolato. |
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Art. 109 - (Organizzazione territoriale della protezione civile e criteri per la vulnerabilità dei sistemi urbani)1. I comuni predispongono i piani comunali o intercomunali di protezione civile sulla base delle normative nazionali e degli indirizzi regionali. A tali fini il PRG, parte strutturale, specifica: a) le tipologie di rischio presenti sul territorio comunale, redigendo |
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TITOLO V - Disciplina dell’attività edilizia |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 110 - (Funzioni riallocate alla Regione ai sensi della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10)1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative) sono esercitate dalla Regione le funzioni concernenti: |
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Art. 111 - (Funzioni conferite ai comuni)1. Le funzioni amministrative di cui agli articoli 146, 152, 153, 154, 159, 167, 168 e 181 del d.lgs. 42/2004, anche relativamente alle infrastrutture energetiche di cui all’articolo 110, comma 1, lettera a) che interessano il territorio comunale sono esercitate dai comuni in possesso dei requisiti di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004. 2. Fino al conseguimento dei requisiti suddetti le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione che provvede anche, per il tempo relativo all’esercizio delle funzioni, alla determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’articolo 167 del d.lgs. 42/2004. |
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Art. 112 - (Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio)1. I comuni istituiscono la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l’emanazione di pareri, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali, esclusivamente per gli interventi che interessano: a) le aree e gli insediamenti di cui all’articolo 96; b) le aree di particolare interesse naturalistico ambientale, i siti della Rete Natura 2000, nonché quelle di interesse geologico e le singolarità geologiche, di cui agli articoli 83, comma 5, 84 e 86; c) le aree contigue alle aree naturali protette di cui all’articolo 87, comma 1; |
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Art. 113 - (Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE))1. I comuni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V, del Titolo II, del d.lgs. 267/2000, costituiscono il SUAPE, quale unico punto di accesso che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di SCIA. I comuni possono affidare al SUAPE la competenza dei procedimenti in materia di attività edilizia. 2. Il SUAPE è la struttura organizzativa responsabile del procedimento unico di cui al d.p.r. 160/2010, ferme restando le competenze e l’autonomia delle singole amministrazioni, nell’attribuzione delle responsabilità provvedimentali e dei singoli procedimenti. Nel caso in cui leggi, regolamenti o altri provvedimenti regionali o degli enti locali fanno riferimento allo Sportello unico per l’edilizia o allo Sportello unico per le attività produttive, esso deve intendersi riferito al SUAPE di cui al presente articolo. 3. Il SUAPE provvede in particolare: a) alla ricezione delle segnalazioni certificate di inizio attività, delle domande per il rilascio di permesso di costruire, delle comunicazioni di cui all’articolo 118, commi 2 e 3, della documentazione ai fini dell’agibilità di cui agli articoli 137 e 138 e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, nonché della documentazione inerente i pareri e le autorizzazioni ai sensi del d.lgs. 42/2004; b) all’adozione, nelle materie di cui alla lettera a), dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi, in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della l. 241/1990 e dell’articolo 25 |
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Art. 114 - (Permesso di costruire e SCIA)1. I titoli abilitativi sono il permesso di costruire e la SCIA. 2. Ad eccezione dei casi previsti dagli articoli 118 e 212, le attività edilizie, anche su aree demaniali, sono soggette a titolo abilitativo e la loro realizzazione è subordinata, salvo i casi di esonero previsti all’articolo 133, alla corresponsione del contributo di costruzione. 3. Gli interventi oggetto del titolo abilitativo devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunali generali e attuativi, nella pianificazione territoriale-paesaggistica, nonché nei piani di settore. Gli stessi devono rispettare i vincoli esistenti sul territorio interessato. 4. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo ed è irrevocabile. 5. I titoli abilitativi di cui al |
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Art. 115 - (Certificazione preventiva sull’esistenza e sulla qualità dei vincoli)1. Il proprietario dell’immobile, o chi abbia titolo alla presentazione della domanda di permesso di costruire o della SCIA, può chiedere prel |
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Art. 116 - (Adempimenti sulla regolarità contributiva delle imprese)1. Il direttore dei lavori, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), per i lavori privati, trasmette al SUAPE all’inizio e al termine degli stessi, il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 90, comma 9 del medesimo d.lgs. 81/2008 e provvede a: a) acquisire prima dell’inizio dei lavori, copia delle denunce effettuate dalle imprese esecutrici dei lavori agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa, per i soggetti obbligati, la Cassa edile; b) N223 c) controllare, durante l’esecuzione dei lavori, sulla presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato. Le attività di controllo consistono nell’annotazione, sul giornale dei lavori, da parte del direttore dei lavori, delle visite che effettua in cantiere con autonomia decisionale e secondo i criteri che ritiene adeguati alla specificità di ogni singolo cantiere; consistono, altresì, nella comunicazione di eventuali irregolarità al committente, agli en |
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Art. 117 - (Irregolarità contributiva delle imprese)1. La Regione, nel caso previsto all’articolo 116, comma 3, applica all’impresa non risultata in regola una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’uno per cento dell’importo complessivo dei lavori direttamente eseguiti dalla stessa impresa. La sanzione è comunque ricompresa tra un minimo di euro duemila e un massimo di e |
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Capo II - Attività edilizia libera |
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Art. 118 - (Attività edilizia senza titolo abilitativo)1. Sono eseguiti senza titolo abilitativo, nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale per l’attività edilizia e dello strumento urbanistico sulle tipologie e sui materiali utilizzabili nonché delle disposizioni di cui al comma 5, i seguenti interventi: a) la manutenzione ordinaria; b) l'eliminazione di barriere architettoniche che non comporti la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio e che comunque non riguardino le parti strutturali dell'edificio; N113 c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che hanno carattere geognostico e sono eseguite in aree esterne al centro abitato, con esclusione delle attività di ricerca di idrocarburi; d) le opere pertinenziali degli edifici nei limiti di cui all’articolo 21, comma 3 delle norme regolamentari Titolo I, Capo I, comprese le opere e gli elementi di arredo urbano e di segnaletica da realizzare nelle aree pubbliche e al servizio della viabilità; e) N35 f) la realizzazione della viabilità poderale e interpoderale, diversa dalla viabilità forestale di cui alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 28/2001, i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola, effettuati con compensazione tra scavo e riporto e senza asportazione di terreno o di altro materiale al di fuori dell’azienda agricola interessata dagli interventi, da effettuare comunque nel rispetto dell’assetto morfologico e paesaggistico locale; N228 g) gli interventi per impianti idraulici agrari, le strutture a protezione dei pozzi, la realizzazione di sentieri, percorsi didattici attrezzati, chiudende e tettoie mobili con strutture aperte di modeste dimensioni per le attività zootecniche, cisterne non interrate, abbeveratoi o fontanili e condotte idriche non interrate; N229 g-bis) gli interventi agro-silvo |
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Capo III - Titoli abilitativi |
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Art. 119 - (Interventi subordinati a permesso di costruire)1. Sono subordinati a permesso di costruire, salvo quanto previsto agli articoli 118 e 124, gli interventi: a) di nuova costruzione; |
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Art. 120 - (Presupposti per il rilascio del permesso di costruire)1. Il permesso di costruire è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell’attuazione delle |
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Art. 121 - (Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire)1. Nel permesso di costruire sono indicati il termine di inizio e di ultimazione dei lavori. 2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo abilitativo, quello di ultimazione dei lavori, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare i quat |
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Art. 122 - (Istruttoria preliminare)1. Il proprietario o chi ha titolo a presentare la comunicazione di inizio lavori o l’istanza di titolo abilitativo, o il progettista incaricato, possono richiedere al SUAPE di effettuare una istruttoria preliminare sul progetto edilizio da allegare per acce |
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Art. 123 - (Procedimento per il permesso di costruire)1. La domanda per il permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne ha titolo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 122, è presentata al SUAPE corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento comunale per l’attività edilizia e da altri documenti previsti dalla vigente normativa, nonché da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di dotazioni territoriali e funzionali, alle norme del regolamento per l’attività edilizia, accertando il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da normative o da atti amministrativi a contenuto generale. Gli elaborati progettuali contengono anche la classificazione degli edifici in attuazione dell’atto di indirizzo di cui all’articolo 248, comma 1, lettera b). La dichiarazione del progettista abilitato deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza, igienico sanitarie di cui all’articolo 114, comma 7 o riportare il parere della ASL nel caso non possa essere sostituito dalla certificazione, a quelle concernenti l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento proposto o previste dalla convenzione oppure dall’atto d’obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici. 2. La domanda è corredata dalla quantificazione, certificata dal progettista, del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e ad essa è allegata, ove necessaria, la documentazione relativa alle autocertificazioni, e quella di cui agli articoli 127 e 128 nonché gli eventuali assensi comunque denominati di cui all’articolo 113, comma 4 e l’eventuale copia dei pareri previsti agli articoli 128 e 129. Il provvedimento finale sulla domanda è adottato ai sensi del comma 9 entro settantacinque giorni comp |
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Art. 124 - (Interventi subordinati alla SCIA)1. Sono realizzabili mediante SCIA obbligatoria tutti gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 118 e 119, ed inoltre: a) gli interventi di cui all’articolo 119, disciplinati da piani attuativi; b) le varianti a permessi di costruire o a SCIA, presentate anche in corso d’opera o prima dell’ultimazione dei lavori, che non incidono sui parametri urbanistici e sulla SUC, che non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire, comu |
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Art. 125 - (Disciplina della SCIA)1. Il proprietario dell’immobile, o chi ne ha titolo, è tenuto a presentare al SUAPE la SCIA, accompagnata da una dichiarazione a firma di un progettista abilitato e corredata dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento per l’attività edilizia o da altri documenti previsti dalla vigente normativa nonché da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione. La SCIA è corredata, altresì, dalla quantificazione, certificata dal progettista, del contributo di costruzione e dal versamento del relativo importo, secondo quanto previsto dalle corrispondenti normative e ad essa è allegata, ove necessaria, la documentazione relativa alle autocertificazioni, quella in materia di autorizzazione paesaggistica, la documentazione di cui all’articolo 127, nonché gli assensi eventualmente necessari di cui all’articolo 113, comma 4 e la ricevuta della richiesta di parere agli organi competenti per quanto previsto agli articoli 128 e 129, ovvero copia dei relativi pareri. Gli elaborati progettuali contengono la classificazione degli edifici stessi in attuazione dell’atto di indirizzo di cui all’articolo 248, comma 1, lettera b). 2. La dichiarazione di cui al comma 1 assevera la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di dotazioni territoriali e funzionali, alle norme del regolamento comunale per l’attività edilizia comunale, accertando il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale. Essa deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie di cui all’articolo 114, comma 7, o riportare il parere della ASL nei casi in cui non possa essere sostituito dalla certificazione, a quelle concernenti l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento proposto o previste dalla convenzione oppure dall’atto d’obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici. 3. Il SUAPE, al momento della presentazione della segnalazione, verifica la completezza formale della segnalazione stessa e dei relativi allegati e in caso di verifica positiva rilascia la ricevuta cons |
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Art. 126 - (Autorizzazioni preliminari)1. Nei casi in cui si applica la disciplina relativa ai titoli abilitativi, o nei casi di cui all’articolo 118, comma 5, prima della presentazione delle istanze o, nel caso di attiv |
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Art. 127 - (Certificazione in materia idrogeologica e di scarichi)1. Per gli interventi edilizi che interessano i terreni vincolati per scopi idrogeologici, individuati a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), ai fini della documentazione da allegare all’istanza di titolo abilitativo di cui agli articoli 123 e 125 o della comunicazione di cui all’articolo 118, comma 2, e per l’attività di cui all’articolo 118, comma 1 ad eccezione di quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, la compatibilità con le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrauliche dei territori, nonché l’ammissibilità degli scarichi sul suolo o in acque superficiali delle acqu |
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Art. 128 - (Adempimenti in materia di assetto idraulico)1. Il parere dell’Autorità idraulica competente, ove previsto per gli interventi ricompresi nei piani di bacino per l’assetto idrogeologico e dalle relative normative regionali e sulla base della certificazione di compatibilità sottoscritta da professionisti abilitati competenti per materia, è espresso entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente senza che l’Autorità idraulica abbia reso il parere prescritto, il comune indice, previa segnalazione alla Corte dei Conti, una conferenza di servizi, alla quale l’Autorità idraulica partecipa o fa pervenire un parere scritto; qualora l’Autorità idraulica non si esprime definitivamente si applica l’articolo 14-ter, comma 7 della l. 241/1990. |
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Art. 129 - (Scarichi delle acque reflue in pubblica fognatura)1. I pareri degli organi competenti in materia di scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ai fini dei piani attuativi, |
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Capo IV - Contributo di costruzione |
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Art. 130 - (Contributo di costruzione per il permesso di costruire e per la SCIA)1. Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui all’articolo 133, il permesso di costruire o la presentazione della SCIA, comportano la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione di cui agli articoli 131 e 132 determinati con riferimento alla data di presentazione della richiesta di permesso di costruire o di presentazione della SCIA. 2. Il contributo di costruzione è cer |
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Art. 131 - (Oneri di urbanizzazione)1. Salvo quanto previsto all’articolo 130, comma 3, la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune con il permesso di costruire ovvero con la SCIA o con le modalità previste all’articolo 123, comma 13. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, nonché del contributo sul costo di costruzione di cui all’articolo 132, l’intestatario del titolo abilitativo può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis del d.p.r. 380/2001 |
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Art. 132 - (Costo di costruzione)1. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalla Regione con riferimento al costo massimo ammissibile per l’edilizia residenziale pubblica, definito dalla stessa Regione. Il costo unitario di costruzione dei nuovi edifici, riferito a metro quadro di SUC da realizzare che i comuni applicano per il calcolo del contributo sul costo di costruzione, non può risultare comunque inferiore al trenta per cento del costo massimo ammissibile di cui al precedente periodo. |
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Art. 133 - (Riduzione o esonero dal contributo di costruzione)1. Il contributo di costruzione non è dovuto: 0a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo professionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38); N217 |
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Art. 134 - (Convenzione-tipo)1. Ai fini del titolo abilitativo relativo agli interventi di edilizia abitativa convenzionata, la Giunta regionale approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri e i parametri ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali, nonché gli atti d’obbligo in ordine essenzialmente a: a) l’indicazione delle caratteristiche tipologiche e c |
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Art. 135 - (Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza)1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 133, il titolo abilitativo relativo a costruzioni destinate ad attività produttive comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle ne |
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Art. 136 - (Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione)1. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, dal titolo abilitativo o da apposito provvedimento comunale del contributo di costruzione di cui agli articoli 131 e 132 comporta: |
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Capo V - Controlli |
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Art. 137 - (Agibilità)1. L’agibilità attesta che l’opera realizzata corrisponde al progetto comunque assentito, dal punto di vista dimensionale, della destinazione d’uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo o negli atti di assenso o autorizzazioni rilasciate, nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. 2. L’agibilità è acquisita con il procedimento di cui all’articolo 138, con riferimento ai seguenti interventi anche sottoposti alla comunicazione di cui all’articolo 118, comma 2, lettera e): |
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Art. 138 - (Procedimento per l’agibilità)1. Entro novanta giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto di cui all’articolo 137, comma 4, è tenuto a presentare al SUAPE la seguente documentazione: a) attestazione dell’avvenuta iscrizione al catasto ovvero delle variazioni conseguente agli interventi; b) dichiarazione, sottoscritta dal direttore dei lavori che assevera la conformità dell’opera rispetto al progetto comunque assentito, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri, alla salubrità degli ambienti e all’adozione delle misure obbligatorie previste dalle norme regolamentari regionali in materia di risparmio idrico, nonché al rispetto degli adempimenti relativi alle certificazioni, all’assetto idraulico ed agli scarichi di cui agli articoli 127, 128 e 129, sostitutive delle relative autorizzazioni; c) dichiarazione del direttore dei lavori in ordine agli adempimenti relativi alle opere di urbanizzazione necessarie all’utilizzo dell’immobile, in base alla relativa convenzione o atto d’obbligo, comprensive del relativo collaudo, anche parziale; d) dichiarazione dell’impresa installatrice |
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Art. 139 - (Determinazione delle variazioni essenziali)1. Costituiscono variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla SCIA: a) il mutamento della destinazione d’uso nelle zone agricole di annessi rurali a fini residenziali, ovvero il mutamento della destinazione d’uso assentita che risulti in contrasto con la disciplina urbanistica o che comporti pregiudizio sotto il profilo igienicosanitario; b) un incremento d |
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Art. 139-bis - (Stato legittimo degli immobili)1. Fatto salvo quanto previsto dai commi da 2 a 5, lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione, integrato dagli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, dai titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, dalle tolleranze costruttive di cui all'articolo 14 |
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Capo VI - Vigilanza, responsabilità e sanzioni |
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Art. 140 - (Controlli sui titoli e sulle opere eseguite)1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale esercita i compiti di vigilanza dell’attività edilizia, compresa quella libera, verificando anche la veridicità delle dichiarazioni e certificazioni dei progetti previste agli articoli 118, commi 2 e 3, 123 e 125 e la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione mediante permesso di costruire, SCIA e comunicazione di inizio dei lavori. 2. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale esegue il controllo di merito dei contenuti dell’asseverazione allegata alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all’articolo 118, comma 3, alle istanze di titolo abilitativo di cui agli articoli 123 e 125, nonché alle istanze di cui agli articoli 137 e 138. 3. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale è tenuto a eseguire semestralmente i controlli di cui ai commi 1 e 2 su un campione di almeno il venti per cento. Di tale attività è data comunicazione alla Regione, salvi altri obblighi di legge e regolamentari. Dell’attività di controllo svolta dai comuni viene presentata apposita relazione annuale all’Assemblea legislativa. N129 |
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Art. 141 - (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia)1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche avvalendosi del nucleo di controllo di cui al comma 5 e secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate anche nei titoli abilitativi. 2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali, da altre norme urbanistiche vigenti o adottate a vincolo di inedificabilità, o a vincoli preordinati all’esproprio, nonché, fatta salva la disciplina di cui agli articoli successivi, in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ordina l’immediata sospensione dei lavori. Tale provvedimento costituisce anche atto di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 8 della l. 241/1990 e ha effetto fino alla adozione del provvedimento di eventuale annullamento del procedimento o di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, da adottare e notificare decorsi quindici giorni e non oltre quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori. Nel termine di quindici giorni dalla notifica dell’ordine di sospensione dei lavori l’interessato ha facoltà di presentare, per una sola volta, documenti in relazione al provvedimento definitivo da emanare. Qualora le opere e le difformità di cui sopra interessino aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 3267/1923, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 7 |
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Art. 142 - (Responsabilità)1. Il titolare del titolo abilitativo, N27 il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente titolo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica ed edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei piani di settore, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del titolo abilitativo e alle modalità esecutive o prescrizioni stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, |
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Art. 143 - (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. 2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 139, con l’esclusione di quelli di ristrutturazione edilizia, ai quali si applicano le procedure di cui all’articolo 144, ingiunge al proprietario e ai responsabili dell’abuso, nei termini di cui all’articolo 141, comma 3, la rimozione o la demolizione e la remissione in pristino, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. 3. Se il proprietario o il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione, prorogabili di ulteriori trenta giorni su motivata richiesta dell’interessa |
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Art. 144 - (Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità)1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), eseguiti in assenza del titolo abilitativo o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle previsioni o prescrizioni del titolo abilitativo, nonché a quelle degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi entro un termine congruo non superiore a centoventi giorni stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con ordinanza, da emettere nei termini di cui all’articolo 141, comma 3. Decorso il termine stabilito per la rimozione o demolizione l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso. |
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Art. 145 - (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire)1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro un termine congruo comunque non superiore a centoventi giorni fissato con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, da emettere nei termini di cui all’articolo 141, comma 3. Decorso il termine stabilito per la rimozione o la demolizione l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso. 2. Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili dell’abuso e sulla base della valutazione del diri |
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Art. 146 - (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA o dalla comunicazione)1. Gli interventi edilizi di cui all’articolo 124, con esclusione di quelli indicati alle lettere a) e c) del comma 1, realizzati in assenza della SCIA o in difformità da essa sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro un termine congruo non superiore a centoventi giorni fissato con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, da emettere nei termini di cui all’articolo 141, comma 3. Decorso il termine stabilito per la rimozione o la demolizione l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso. 2. Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili dell’abuso e sulla base della valutazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, anche in considerazione delle caratteristiche delle opere eseguite rispetto all’organismo edilizio preesistente oggetto di trasformazione, è irrogata una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità dell’abuso, da 1,5 a 2,5 volte l’importo del co |
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Art. 147 - (Mutamenti di destinazione d’uso realizzati in assenza di titolo abilitativo)1. I proprietari degli immobili che modificano la destinazione d’uso in atto in un edificio o in una singola unità immobiliare senza il titolo abilitativo di cui all’articolo 155, comma 4 sono soggetti alle seguenti sanzioni: a) nel caso in cui il mutamento di destinazione d’uso risulti conforme alle norme urbanistiche ed edilizie, da euro trecento a euro tremila, in rapporto alla superficie interessata dall’abuso; |
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Art. 147-bis - (Tolleranze costruttive)1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie utile coperta e di ogni altro parametro dell'edificio o delle singole unità immobiliari e delle opere pertinenziali non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del due per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregol |
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Art. 147-ter - (Spessori dei solai) |
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Art. 148 - (Annullamento del permesso di costruire o del piano attuativo da parte della Regione)1. Fermo restando quanto previsto al comma 13, secondo periodo dell’articolo 125, entro dieci anni dalla adozione, possono essere annullati dalla Regione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi edilizi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi comunali, nonché non conformi a prescrizioni del Piano territoriale di Coordinamento provinciale o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della adozione; nello stesso termine possono essere annullati gli atti di approvazione di piani attuativi o par |
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Art. 149 - (Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato)1. In caso di annullamento del titolo abilitativo qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle proced |
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Art. 150 - (Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Regione)1. In caso di interventi eseguiti in assenza del titolo abilitativo o in contrasto con il medesimo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, con le normative di settore o del Piano territoriale di Coordinamento provinciale, o comunque con la normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i |
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Art. 151 - (Demolizione di opere abusive)1. La demolizione a cura del comune o della Regione è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio su valutazione tecnico-economica approvata dalla Giunta dell’ente. N147 |
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Art. 152 - (Competenze della Regione e del Comune)1. Fermo restando quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 dell’articolo 141, il comune d� |
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Art. 153 - (Valutazione della gravità dell’abuso)1. Per l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 143, commi 5 e 7, 144, 145, 146 e 149 la graduazio |
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Art. 154 - (Accertamento di conformità)1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, con variazioni essenziali o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 143, comma 3, 144, comma 1, 145, comma 1, 146, comma 1 e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il titolo a sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati. Ai fini di cui al presente comma è consentito l’adeguamento di eventuali piani attuativi, purché tale adeguamento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione dell'intervento oggetto di sanatoria, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati. Per le violazioni di cui all’articolo 147, limitatamente al solo mutamento di destinazione d'uso, senza opere edilizie, il titolo abilitativo a sanatoria è rilasciato se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al |
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TITOLO VI - NORMATIVA TECNICA PER GLI INTERVENTI EDILIZI |
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Capo I - Normativa tecnica |
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Art. 155 - (Mutamenti della destinazione d'uso degli immobili e titolo abilitativo)1. Gli strumenti urbanistici generali e i piani attuativi dei comuni stabiliscono le destinazioni d'uso ammesse in un insediamento. Si considera prevalente la destinazione d'uso qualificante gli insediamenti. Sono compatibili le destinazioni d'uso funzionali, similari o che integrano e supportano la destinazione d'uso prevalente. 2. La destinazione d'uso di un edificio o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di SUC, considerando anche quella dei locali pertinenziali che risultano in stretto rapporto funzionale con la destinazione d'uso medesima. 3. La destinazione d'uso in atto in un edificio o in una singola unità immobiliare è quella stabilita dall'ultimo titolo abilitativo assentito, per la costruzione o per il recupero, dal certificato di agibilità o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita, ovvero da altri atti o certificazioni probanti, nonché da quella risultante dallo stato di fatto attestato dal proprietario, con presentazione di |
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Art. 156 - (Uso dei vani degli edifici esistenti)1. Negli edifici esistenti o autorizzati alla data del 31 dicembre 2009, destinati in tutto o in parte a residenza o a servizi, sono consentiti interventi con cambio di destinazione d’uso dei vani, sostanzialmente corrispondenti, posti al piano sottotetto, terreno e seminterrato nel rispetto delle seguenti condizioni minime: a) in caso di va |
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Art. 157 - (Interventi edilizi consentiti sugli edifici)1. Gli interventi di cui all’articolo 156 possono comportare l’apertura di finestre, lucernai, abbaini e terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di aereoilluminazione, a condizione che siano curate le soluzioni progettuali in funzione dell’aspetto e della qualità architettonica e tipologica dell’edificio. 2. Ai so |
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Art. 158 - (Impianti al servizio delle attività produttive)1. Le superfici strettamente necessarie dei locali tecnologici per impianti idrici e di pompaggio, di riscalda |
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Art. 159 - (Interventi edilizi di prevenzione sismica degli edifici)1. Al fine di favorire la prevenzione sismica del patrimonio edilizio esistente, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia che non riguardino la completa demolizione e ricostruzione, relativi ad interi edifici, che costituiscano isolati edilizi, che prevedono l’adeguamento sismico o un livello di miglioramen |
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Capo II - Normativa ambientale per l’edilizia e certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici |
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Art. 160 - (Normativa ambientale per l’edilizia sostenibile)1. Le norme regolamentari di cui all’articolo 245, comma 1, lettera a) stabiliscono le modalità per: |
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Art. 161 - (Definizioni)1. Ai fini del presente Capo II si definisce: a) prestazione ambientale: il risultato o il rendimento prodotto dalle caratteristiche edilizie, energetiche ed ambientali dell’edificio, misurato sulla base di |
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Art. 162 - (Oggetto e ambito di applicazione)1. La certificazione di sostenibilità ambientale si applica a tutti gli edifici. La certificazione riguarda: a) la fase di progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione; b) la fase di progettazione e di realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica riferiti a tutte le unità immobiliari esistenti o previste; c) il riconoscimento delle caratteristiche di sostenibilità ambientale degli edif |
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Art. 163 - (Disciplinare tecnico)1. La Giunta regionale approva il disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degl |
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Art. 164 - (Richiesta di certificazione)1. Alla richiesta della certificazione di sostenibilità ambientale è allegata la seguente documentazione sottoscritta dal progettista, dal direttore dei lavori o da un tecnico esterno nominato dal committente iscritto agli ordini o al collegio: a) una relazione che illustra le soluzioni adottate nella pr |
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Art. 165 - (Rilascio di certificazione)1. La certificazione di sostenibilità ambientale è rilasciata dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), e dagli altri soggetti certificatori individuati dalla Giunta regionale sulla base di requisiti definiti con l’atto di indirizzo di cui all’articolo 248, comma 1, lettera m) su richiesta del proprietario dell’i |
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Art. 166 - (Incentivi economici)1. La Giunta regionale, per le finalità di cui al presente Capo: a) concede contributi finalizzati a promuovere il processo di certific |
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Art. 167 - (Altre forme di incentivazione e diffusione)1. La Regione, in sede di finanziamento di programmi e progetti edilizi ed urbanistici, privilegia quelli che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale. |
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Art. 168 - (Controlli e sanzioni)1. Il comune in applicazione dell’articolo 140, esercita il controllo sulla rispondenza degli interventi sottoposti alla certificazione di sostenibilità ambientale av |
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Capo III - Disposizioni per la rete viaria |
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Sezione I - Normativa tecnica |
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Art. 169 - (Regolamento viario)1. La Regione, le Province e i Comuni adottano un proprio regolamento viario per la disciplina delle strade di loro proprietà, classificate ai sensi degli articoli 97, 98 e 99, sulla base del regolamento viario tipo di cui all’articolo 248, comma 1, lettera l). |
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Art. 170 - (Programmi, requisiti e standard di qualità)1. La Regione, le Province ed i Comuni, in conseguenza della classificazione della rete stradale di cui agli articoli 98 e 99, successivamente all’adozione del regolamento viario di cui all’articolo 169 e sulla base di una analisi della situazione esistente, predispongono il programma degli interventi, t |
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Sezione II - Contributi e iniziative regionali |
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Art. 171 - (Tipologie di intervento)1. La Regione concorre a finanziare gli interventi sulla rete stradale infrastrutturale regionale di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione V, in via diretta o attraverso propri enti strumentali, mediante contributi ai soggetti proprietari delle infrastrutture ovvero titolari della concessione o della gestione delle infrastrutture stesse. 2. La Regione concorre a finanziare gli interventi delle province e dei comuni contenuti nei programmi di cui all’articolo 170 che, volti ad incrementare la sicurezza e la fluidificazione di tutte le componenti di traffico, assicurino: a) l’aumento della visibilità nelle intersezioni e la risoluzione degli attraversamenti a raso; |
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Art. 172 - (Procedure per la concessione dei contributi regionali)1. La Regione, per la concessione dei contributi di cui all’articolo 171, attribuisce priorità di finanziamento in particolare agli interventi: a) compresi in intese e accordi di programma stipulati tra la Regione medesima ed i soggetti beneficiari; |
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Art. 173 - (Iniziative regionali per la progettazione della viabilità statale)1. La Giunta regionale intraprende studi, analisi e progettazioni per la realizzazione degli interventi di pot |
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Art. 174 - (Cofinanziamento per la progettazione e la realizzazione di strade statali)1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi di potenziamento della rete viaria statale, la Giunta |
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Sezione III - Rete escursionistica |
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Art. 175 - (Rete escursionistica di interesse interregionale, regionale e complementare)1. Sono considerate di interesse interregionale e costituiscono la rete strutturale primaria dell’escursionismo umbro, le seguenti direttrici di percorrenza per il tratto umbro: a) dorsale appenninica; |
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Art. 176 - (Progettazione e realizzazione della rete escursionistica di interesse interregionale, regionale e complementare)1. Alla programmazione della rete escursionistica di interesse regionale e interregionale provvede la Giunta regionale in raccordo con le province ed i comuni interessati ai singoli progetti, avvalendosi anche del Corpo forestale dello St |
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Art. 177 - (Divieto di circolazione)1. I progetti riguardanti la costituzione della rete escursionistica devono contenere l’indicazione dei trat |
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Capo IV - Disposizioni per le linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt |
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Art. 178 - (Domanda di autorizzazione)1. La domanda di autorizzazione a costruire nuove linee, stazioni elettriche e relative opere accessorie, ovvero a variare le caratteristiche elettriche o del tracciato di linee esistenti fatto salvo quanto previsto ai commi 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, deve essere presentata alla Regione o al comune ai sensi degli articoli 110, comma 1, lettera b) e 111, comma 6, corredata da una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti, da elaborati progettuali sufficienti a stabilire l’impatto con l’ambiente. N160 2. Gli impianti debbono essere progettati in modo che gli stessi siano collocati possibilmente lungo i confini, le testate dei campi e comunque in modo da recare il minore pregiudizio alle o |
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Art. 179 - (Attraversamento di beni demaniali ed interferenze con opere pubbliche)1. Per l’esecuzione dei lavori di costruzione e di manutenzione dei tratti di linea che attraversano zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, t |
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Art. 180 - (Amovibilità ed inamovibilità degli elettrodotti)1. Le linee elettriche a tensione inferiore a 130.000 Volt si considerano tutte soggette a spostamento, salvo |
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Art. 181 - (Indennità a Regioni, Province, Comuni)1. Per le servitù costituite sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione, delle Province e dei Comuni, |
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Capo V - Disposizioni per il contenimento e la riduzione dall’inquinamento acustico |
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Art. 183 - (Definizioni)1. Ai fini del presente Capo si fa rinvio alle definizioni contenute nell’articolo 2 della leg |
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Art. 184 - (Competenze della Giunta regionale)1. La Giunta regionale adotta, con il supporto dell’ARPA, ai sensi dell’articolo 187, comma 1, lettera c), |
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Art. 185 - (Competenze delle province)1. Sono attribuite alle province, in attuazione dell’articolo 5 della l. 447/1995, le seguenti funzioni amministrative: a) coordinamento e composizione di conflitti tra comuni limitrofi, in relazione alla zonizzazione acustica del territorio ed alla definiz |
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Art. 187 - (Competenze dell’ARPA)1. L’ARPA, nell’ambito dei compiti ad essa assegnati dalla l.r. 9/1998, provvede a: |
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Art. 188 - (Classificazione acustica)1. La classificazione acustica, in applicazione del disposto dell’articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), contiene: a) la suddivisione del territorio nelle zone acusticamente omogenee |
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Art. 189 - (Aree di rilevante interesse paesaggistico ambientale e turistico)1. Con la classificazione acustica di cui all’articolo 188, i comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico hanno facoltà di assumere, per determinate aree, limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli stabiliti dallo Stato per la classe corrispondente, secondo i seguenti criteri: |
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Art. 190 - (Piano comunale di risanamento acustico)1. I comuni adottano il Piano comunale di risanamento acustico entro un anno dal verificarsi dei casi previsti dall’articolo 7, comma 1, della l. 447/1995. Il piano è predisposto in coerenza con le norme di cui agli articoli 121 e 122 delle norme regolam |
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Art. 191 - (Piano regionale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico)1. Il piano regionale triennale è adottato dalla Giunta regionale, sentite le province, sulla base dei piani |
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Art. 192 - (Valutazione di clima acustico)1. Ai fini della valutazione previsionale del clima acustico prevista dall’articolo 8, comma 3 della l. 447/1995, il soggetto che intende realizzare le opere ivi indicate è tenuto ad allegare |
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Art. 193 - (Documentazione di impatto acustico)1. La documentazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, secondo quanto previsto agli articoli 131 e 132 delle norme regolamentari Titolo III, è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento dell |
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Art. 194 - (Piano di risanamento delle imprese)1. Entro il termine di sei mesi dall’approvazione della classificazione acustica comunale, le imprese, nel caso in cui non risulti verificata la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti, provvedono direttamente all’adeguamento oppure, entro lo stesso termine e sulla base dei criteri stabiliti dagli articoli 133, 134 e 135 delle norme regolamentari Titolo III, presentano al comun |
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Art. 195 - (Immissioni sonore da attività temporanee)1. Si definiscono attività temporanee quelle che si svolgono e si concludono in un periodo di tempo limitato ed in luoghi non stabilmente attrezzati per accogliere tali tipi di attività, quali ad esempio: a) cantieri; |
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Art. 196 - (Requisiti acustici passivi degli edifici)1. I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’articolo 7, comma 1, lettera f) "nonché quelli riguardanti gli interventi di r |
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Art. 197 - (Sperimentazione ed innovazione)1. La Regione promuove e sostiene attività di studio, ricerca e diffusione delle conoscenze nel campo del con |
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Art. 198 - (Tecnico competente in acustica ambientale)1. La Regione procede al riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale, come definita all’articolo 2 comma 6 della l. 447/1995 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8, |
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Capo VI - Normativa sismica |
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Art. 199 - (Funzioni della Regione)1. La Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle competenze di cui al presente Capo e promuove un’adeguata formazione in materia sismica del personale regionale. N163 2. La Regione favorisce indagini per la valutazione del rischio sismico, finalizzate alla definizione degli interventi di prevenzione sismica. |
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Art. 200 - (Funzioni della provincia) |
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Art. 201 - (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle opere ed alle costruzioni in zona sismica concernenti: a) tutti i lavori di nuova costruzione, di ampliamento e di sopraelevazione e i lavori di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente che compromettono la sicurezza statica della costruzione o riguardano le strutture o alterano l’entità e/o la distribuzione dei carichi, ad eccezione degli interventi esclusi da specifiche norme statali; |
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Art. 202 - (Autorizzazione sismica)1. I lavori relativi alle opere e alle costruzioni di cui all'articolo 201, comma 1, individuati dalla Regione come interventi rilevanti ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 250, non possono iniziare senza la preventiva autorizzazione sismica di cui all'articolo 94 del D.P.R. n. 380/2001, rilasciata dall'autorità regionale competente. N172 1-bis. Il soggetto interessato ai lavori di cui al comma 1 è tenuto ad allegare alla richiesta di autorizzazione sismica preventiva la seguente documentazione: a) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la proprietà dell'intera unità strutturale di riferimento; b) l'autorizzazione del condominio istituit |
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Art. 202-bis - (Parere regionale di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni per lavori pubblici)1. Nei casi di lavori pubblici soggetti alle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzi |
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Art. 203 - (Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione sismica)1. Il soggetto interessato all’esecuzione dei lavori di cui agli articoli 201 e 202 presenta la richiesta per il rilascio dell’autorizzazione sismica, di cui all’articolo 94 del d.p.r. 380/2001, al SUAPE del comune competente per territorio. Alla richiesta di autorizzazione è allegata l’asseverazione di cui all’articolo 206, comma 2, la ricevuta di versamento del rimborso forfetario di cui all’articolo 211 e il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto dal progettista abilitato in conformità alle disposizioni contenute all’articolo 93, commi 3, 4 e 5 del d.p.r. 380/2001 e secondo le norme tecniche sulle costruzioni. Il SUAPE trasmette, entro cinque giorni dal ricevimento, la richiesta con l’allegata documentazione alla Regione attraverso il portale telematico regionale della sismica. |
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Art. 204 - (Preavviso scritto e deposito dei progetti)1. L’inizio dei lavori relativo alle opere e alle costruzioni di cui all’articolo 201, comma 1, individuati dalla Regione come interventi di minore rilevanza ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 250, è subordinato alla presentazione del preavviso scritto e al deposito del progetto esecutivo, insieme con la ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all’articolo 211, l’asseverazione di cui all’articolo 206, comma 2, con le modalità di cui all’articolo 205. Restano ferme le d |
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Art. 205 - (Procedimento per preavviso, deposito del progetto esecutivo e rilascio del parere tecnico su verifica ai fini sismici)1. Il soggetto interessato all’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 204, comma 1 presenta il preavviso scritto e deposita il progetto esecutivo, unitamente alla ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all’articolo 211 ed alla asseverazione di cui all’articolo 206, comma 2, al SUAPE. 2. Il SUAPE rilascia all’interessato la ricevuta di avvenuto deposito e trasmette alla Regione, entro il termine di cinque giorni dal deposito, il preavviso e il progetto con allegata la relativa documentazione attrave |
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Art. 205-bis - (Procedimento per preavviso e deposito degli interventi privi di rilevanza)1. L'inizio de |
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Art. 206 - (Certificato di rispondenza e asseverazione)1. Per i lavori di cui all'articolo 201, comma 1, nelle Zone 1, 2 e 3 ad alta, media e bassa sismicità: a) il deposito del certificato di collaudo statico, ai sensi del comma 7 dell'articolo 67 del D.P.R. n. 380/2001, eq |
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Art. 207 - (Verifica tecnica e valutazione di sicurezza di edifici e infrastrutture esistenti)1. La verifica tecnica sugli edifici e sulle opere infrastrutturali di cui all’articolo 20 del decretolegge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative |
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Art. 207-bis - (Adempimenti per gli interventi realizzati nelle zone sismiche per l'accertamento di conformità) |
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Art. 208 - (Attività di vigilanza e controllo)1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all’articolo 103, comma 1 del d.p.r. 380/2001 che, nell’espletamento delle loro funzioni, accertano che i lavori sono stati iniziati in carenza di autorizzazione sismica o del preavviso e del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui all’articolo 201, compil |
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Art. 209 - (Tutela in sede amministrativa)1. Avverso il provvedimento di diniego di cui all’articolo 203, comma 3 o in caso di mancato rilascio del pr |
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Art. 210 - (Collaudo statico)1. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme tecniche vigenti, con le limitazioni e per le fattispecie ivi individuate, per gli interventi edilizi di cui all’articolo 201, comma 1 e all’articolo 202, comma 2 è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d’opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezi |
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Art. 211 - (Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli)1. Per la richiesta dell’autorizzazione di cui all’articolo 202 e per il deposito dei progetti ai sensi dell’articolo 204 è dovuta, da parte dei soggetti richiedenti, la corresponsione alla Regione di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli da parte delle strutture tecniche competenti. |
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TITOLO VII - ALTRE ATTIVITÀ AUTORIZZATIVE E LEGGI DI SETTORE |
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Capo I - Opere pubbliche |
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Art. 212 - (Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e opere di interesse pubblico)1. Le disposizioni del Titolo V, fatto salvo quanto previsto all’articolo 118, non trovano applicazione per: a) le opere e i programmi di intervento pubblico o di interesse pubblico, da realizzare a seguito della conclusione di accordo di programma, con l’assenso del comune interessato, ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 267/2000, qualora l’accordo stesso contiene gli elementi costitutivi del titolo abilitativo corrispondente; b) le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, e le opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici; |
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Capo II - Espropriazioni per pubblica utilità |
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Art. 214 - (Ambito di applicazione e definizioni)1. Le disposizioni del presente Capo si applicano per l’espropriazione, anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi ad immobili anche se non sia prevista la loro materiale modificazione o trasformazione per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali. 2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l’utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione. 3. L’espropriazione dei beni |
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Art. 215 - (Competenze in materia di espropriazioni)1. L’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, è anche competente all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari, fatte salve le possibilità di delega o conferimento di cui ai commi successivi. 2. Costituiscono autorità espropriante ai sensi del presente Capo la Regione, le Province, le Comunità Montane, i Comuni ed ogni altro ente pubblico competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché i soggetti privati ai quali sia attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge. 3. Possono essere altresì autorità espropriante, ai sensi del presente Capo, le società costituite e partecipate dagli enti pubblici di cui al comma 2 quando le amministrazioni |
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Art. 216 - (Attività di indirizzo e coordinamento della Regione)1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di una gestione omogenea, efficace, efficiente, economica e trasparente della materia. 2. La Regione in particola |
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Art. 217 - (Procedimenti di competenza regionale)1. La Regione, previa intesa, può delegare ad altri enti pubblici le funzioni di autorità espropriante per uno o più procedimenti di competenza regionale, propria o conferita dallo Stato, specificamente identificati. |
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Art. 218 - (Vincoli derivanti da piani urbanistici)1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando diventa efficace l’atto di approvazione dello strumento urbanistico generale, ovvero di una sua variante, con il quale il bene stesso è destinato ad opere pubbliche o di pubblica utilità, o comunque con l’approvazione del progetto di cui all’articolo 220 o in base a specifiche disposizioni normative. |
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Art. 219 - (Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali)1. Il vincolo preordinato all’esproprio, ai fini della localizzazione di un’opera pubblica o di pubblica u |
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Art. 220 - (Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo)1. Con il provvedimento che approva il progetto definitivo "o esecutivo"N11, possono essere dichiarate di pubblica utilità, anche senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, le seguenti opere: a) opere di difesa del suolo, di consolidamento degli abitati, di infrastrutturazione tecnologica a rete che non pregiudicano l’attuazione della destinazione prevista; |
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Art. 221 - (Partecipazione degli interessati)1. Al fine della partecipazione al procedimento degli interessati e del proprietario del bene, sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio, si rispettano le forme di pubblicità previste dagli articoli 28, 31, 32 e 56 per l’approvazione |
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Art. 222 - (Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità)1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta: |
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Art. 223 - (Disposizioni sull’approvazione di progetti non conformi allo strumento urbanistico)1. In tutti i casi nei quali l’opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare non risulti conforme alle |
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Art. 224 - (Disposizioni sulla redazione e approvazione del progetto)1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente, nonché per l’attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati dall’autorità espropriante ad introdursi nell’area interessata. 2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore o detentore, se risulti conosciuto. L� |
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Art. 225 - (Le modalità che precedono l’approvazione del progetto definitivo)1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un’opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l’adozione dell’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera. A tale fine, egli deposita presso l’ufficio per le espropriazioni il progetto dell’opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. 2. Nell’atto di approvazione del progetto sono richiamati gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l’espropriazione, con l’indicazione dell’estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con le generalità dei proprietari iscritti nei registri catastali. |
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Art. 226 - (Procedimento di determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione)1. Per i proprietari che non hanno concordato la determinazione dell’indennità di espropriazione ai sensi dell’articolo 20 del d.p.r. 327/2001, l’autorità espropriante chiede la determinazione dell’indennità medesima alla Commissione prevista dall’articolo 230 e contemporaneamente invita il proprietario interessato, mediante lettera raccomandata con |
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Art. 227 - (Determinazione urgente dell’indennità provvisoria)1. Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 20 del d.p.r. 327/2001, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell’indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide. |
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Art. 228 - (Occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione)1. Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 20 del d.p.r. 327/2001, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l’indennità di espropriazione e che dispone anche l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l’elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, lo stato di fatto degli stessi, le eventuali attività presenti o le colture in atto, indica i beni da occupare e determina l’indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è inviato con modalità che certifichino l’avvenuta comunicazio |
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Art. 229 - (Disposizioni sul procedimento di emanazione del decreto di esproprio)1. Le comunicazioni e le notifiche previste al Titolo II Capo IV e Capo XI del d.p.r. 327/2001 possono essere effettuate anche con ulteriori modalità che comunque certifichino l’avvenuta comunicazione secondo la disciplina vigente quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata. |
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Art. 230 - (Commissione competente a determinare l’indennità definitiva)1. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede presso la Giunta regionale e si compone dei seguenti membri: a) il dirigente del Servizio regionale competente; b) il responsabile della Direzione Regionale dell’Agenzia del Territorio, o suo delegato; c) due esperti in materia di estimo designati dalla Giunta regionale; d) due esperti in materia di agricoltura e foreste designati dalla Giunta regionale. 2. Le funzioni di Presidente vengono svolte dal dirigente del Servizio regionale competente e nel caso di assenza o impedimento, dal membro designato dalla Direzione Regionale dell’Agenzia del Territorio. La Commissione delibera validamente c |
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Art. 231 - (Determinazione dell’indennità di aree edificabili)1. Per la determinazione dell’indennità da corrispondere ai proprietari di aree edificabili o legittimamente edificate, fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 232 in riferimento al concetto di edificabilità legale, si applicano gli articoli 36, 37, 38 e 39 del d.p.r. 327/2001. 2. Per interventi di riforma economico-sociale ai sensi dell’articolo 37, comma 1, secondo periodo del d.p.r. 327/2001, si intendono quelli dall’in |
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Art. 232 - (Disposizioni sul riconoscimento dell’edificabilità legale)1. Ai soli fini del requisito di edificabilità legale dei terreni da espropriare, non si considerano edificab |
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Art. 233 - (Determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di un’area non edificabile)1. Nel caso di esproprio di un’area non edificabile, l’indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola, sen |
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Art. 234 - (Indennità aggiuntive e frutti pendenti)1. Spetta una indennità aggiuntiva all’affittuario che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria |
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Art. 235 - (Cessione volontaria)1. Dalla data di dichiarazione della pubblica utilità dell’opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, i |
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Art. 236 - (Disposizioni sul riconoscimento dell’edificabilità di fatto)1. Un’area possiede i caratteri dell’edificabilità di fatto se, nell’ambito territoriale in cui l’area |
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Art. 237 - (Pagamento definitivo dell’indennità)1. L’autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, quando è divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell’indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l’accord |
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Art. 238 - (Disposizioni per le infrastrutture energetiche a rete o puntuali non facenti parte delle reti energetiche nazionali)1. Il provvedimento di cui all’articolo 52-quater del d.p.r. 327/2001 relativo a infrastrutture energetiche a rete o puntuali non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione o dal soggetto da essa delegato. Il medesimo provvedimento è adottato dal comune nel ca |
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Capo III - Valutazione ambientale strategica di piani urbanistici e territoriali |
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Art. 239 - (Valutazione di piani urbanistici)1. Le disposizioni del presente Capo integrano la disciplina di VAS di piani urbanistici e territoriali prevista dalla l.r. 12/2010. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione della VAS gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale di cui al comma 4, lettera e) dell’articolo 3 della l.r. 12/2010, alle condizioni ivi previste. |
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Art. 240 - (Procedimento di VAS)1. Il parere motivato ambientale relativo al PRG, comprensivo delle valutazioni su tutte le osservazioni perve |
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Art. 241 - (Autorità competenti)1. L’Autorità competente, cui spetta condurre il processo di VAS sui piani urbanistici e territoriali mediante lo svolgimento delle fasi di consultazione, l’adozione del provvedimento di Verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata, l’espressione del parere motivato e la r |
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Art. 242 - (Verifica di assoggettabilità)1. Fermo quanto previsto all’articolo 3, comma 4, lettera e) della l.r. 12/2010, i piani attuativi e i programmi urbanistici, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 3 comma 2 della stessa legge regionale, che determinano la |
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TITOLO VIII - APPLICAZIONE, NORME DI DELEGIFICAZIONE, MONITORAGGIO DEL TERRITORIO, MODIFICA DI LEGGI E NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Capo I - Ambito di applicazione |
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Art. 243 - (Ambito di applicazione)1. La disciplina concernente le distanze, "ferme restando le disposizioni del codice civile e integrative dello stesso, da prevedere nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi, in modo da garantire un corretto assetto urbanistico complessivo e unitario degli interventi,"N11 le dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché quella relativa alle situazioni insediative del PRG, di cui alle norme regolamentari Titolo I, Capo I, Sezione V e al Titolo II, Capo I, Sezioni II, III e IV, sostituisce quella del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’ |
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Art. 243-bis - (Applicazione della l.r. 6/2021 alle materie del presente TU) |
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Art. 244 - (Semplificazione e digitalizzazione dell’azione amministrativa)1. La Regione, le agenzie, gli enti strumentali regionali, le aziende sanitarie, nonché gli altri organismi comunque denominati controllati dalla Regione: a) provvedono alla dematerializzazione dell’azione amministrativa ed alla revisione ed integrazione dei loro processi in un’ottica multiente e di sussidiarietà con utenti, professionisti ed associazioni di categoria; |
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Capo II - Norme di delegificazione: regolamenti e atti di indirizzo |
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Sezione I - Regolamenti |
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Art. 245 - (Norme regolamentari in materia edilizia)1. La Regione con norme regolamentari, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali: a) detta norme per regolamentare l’attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione, nonché per i requisiti e standard di qualità della rete viaria di cui all’articolo 170, comma 4 e per gli interventi di edilizia sostenibile di cui all’articolo 16 |
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Art. 246 - (Norme regolamentari in materia urbanistica)1. La Regione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, con norme regolamentari: a) disciplina le dotazioni territoriali e funzionali minime per spazi pubblici di interesse generale e priva |
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Art. 247 - (Norme regolamentari in materia di contenimento e riduzione dell’inquinamento acustico)1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari, con particolare riferimento: |
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Sezione II - Atti di indirizzo |
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Art. 248 - (Atti di indirizzo in materia edilizia)1. La Giunta regionale, al fine di assicurare l’uniformità dell’attività tecnico-amministrativa e una omogenea applicazione dei requisiti e parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie e per garantire il livello minimo di prestazione delle stesse, anche con riferimento a quanto indicato all’articolo 4, comma 1, del d.p.r. 380/2001, adotta atti di indirizzo volti a: a) individuare gli elaborati progettuali minimi necessari a corredo delle domande per i titoli abilitativi; |
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Art. 249 - (Atti di indirizzo in materia urbanistica)1. La Giunta regionale, al fine di assicurare l’uniformità dell’applicazione delle disposizioni in materia urbanistica contenute nel presente TU, adotta atti di indirizzo volti: |
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Art. 250 - (Atti di indirizzo in materia sismica)1. La Giunta regionale, con proprio atto, in conformità all'articolo 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 e al decreto ministeriale 30 aprile 2020 (Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93): a) individua gli interventi rilevanti ai fini della pubblica incolumità; b) individua e disciplina gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità di cui all'articolo 205-bis, nonché individua la documentazione tecnica necessaria e le relative modalità di predisposizione |
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Sezione III - Adeguamenti delle normative comunali |
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Art. 251 - (Partecipazione per l’attuazione delle normative)1. La Regione, in collaborazione con gli ordini e collegi professionali, costituisce un tavolo di confronto permanente per l’attuazione omogenea e la divulgazione del presente TU, anche con il supporto delle università e degli istituti scientifici del settore. 2. La Regione per la predisposizione e l’applicazione delle norme regol |
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Capo III - Informazione richiesta atti e rapporto sulla pianificazione |
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Art. 252 - (Informazioni e richiesta di atti)1. Le deliberazioni di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici comunali generali, dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e loro varianti, con allegata la documentazione relativa, redatta in formato numerico georeferenziato, sono inviate alla Giunta regionale ai fini della conoscenza e dell’aggiornamento dei dati relativi alla trasformazione del territorio, della valutazione delle scelte di governo del territorio compiute in attu |
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Art. 253 - (Rapporto sulla pianificazione territoriale)1. La Regione, ai fini della valutazione delle scelte di governo del territorio compiute dalla pianificazione comunale può individuare obiettivi di maggior rilievo ai fini della predisposizion |
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Capo IV - Monitoraggio integrato del territorio |
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Art. 254 - (Istituzione del Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale (SIAT))1. Al fine di favorire la realizzazione di un sistema diffuso di conoscenze attinenti il territorio e l’ambi |
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Art. 255 - (Funzioni e compiti del SIAT)1. La Regione, in coordinamento con i soggetti di cui all’articolo 254, comma 3, anche a seguito di specifici accordi di cooperazione e scambio dati, cura la realizzazione del SIAT integrato, cui sono affidate le seguenti funzioni: a) promuovere con gli enti locali la rete informativa delle autonomie locali per il territorio, attraverso la definizione di standard informatici e informativi per la elaborazione e la rappresentazione dei dati attinenti i procedimenti edilizi e gli strumenti urbanistici e la realizzazione di sistemi informativi territoriali in cooperazione applicativa, per l’erogazione di servizi territoriali evoluti all’utenza pubblica e privata; |
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Art. 256 - (Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio)1. La Regione istituisce, con decreto del Presidente della Giunta regionale, l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio previsto dall’articolo 133, comma 1 del d.lgs. 42/2004. 2. L’Osservatorio regionale per la |
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Art. 257 - (Osservatorio regionale sull’abusivismo edilizio)1. La Regione istituisce l’Osservatorio regionale sull’abusivismo edilizio e sull’acquisizione delle informazioni relative agli interventi edilizi |
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Capo V - Norme speciali per le aree terremotate |
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Art. 258 - (Recupero urbanistico-edilizio) |
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Capo VI - Modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell’articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni) |
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Art. 259 (Modifica dell’art. 3 della l.r. 12/2010)1. All’articolo 3 dell |
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Art. 260 - (Modifica dell’art. 6 della l.r. 12/2010)1. Il comma 1 dell’art |
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Art. 261 - (Modifica dell’art. 9 della l.r. 12/2010)1. All’articolo 9 dell |
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Capo VII - Norme transitorie e finali |
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Art. 263 - (Norme transitorie del PRG di cui alla legge regionale 31/1997 e legge regionale 11/2005)1. I PRG, parte strutturale e operativa e relative varianti, già adottati alla data di entrata in vigore della l.r. 11/2005 sono approvati ai sensi e con le modalità procedurali previste dalla l.r. 31/1997. 2. I comuni che hanno avviato le procedure di conferenza partecipativa di cui all’articolo 6 della l.r. 31/1997 possono adottare ed approvare il PRG ai sensi e con le modalità procedurali previste dalla stessa |
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Art. 264 - (Norme transitorie generali e finali in materia edilizia, urbanistica e finanziaria)1. La formazione del PRG dei comuni da parte della provincia, ai sensi dell’articolo 26, comma 2 della l.r. 13/2009, è consentita per i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 giugno 2013, n. 12 (Norme su perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del territorio e modificazioni di leggi regionali), con sottoscrizione di convenzione o accordo tra la provincia e il comune interessato. 2. Per gli interventi previsti da istanze di piani attuativi o di titoli abilitativi presentate al comune e dichiarate ricevibili alla data di entrata in vigore del presente TU, possono trovare applicazione, a richiesta dell’interessato, le normative edilizie ed urbanistiche regionali previgenti a tale data. 3. Al fine di sostenere l’attività edilizia nell’attuale fase di crisi economica finanziaria, su comunicazione dei soggetti interessati sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori indicati nei permessi di costruire rilasciati prima della data di entrata in vigore della l.r. 12/2013 e ancora in corso alla stessa data, anche se trattasi di termini già prorogati alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 12/2013. La disposizione di cui sopra si applica anche ai termini relativi alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate fino alla stessa data. 4. Il termine di validità, nonché |
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Art. 264-bis - (Norme speciali per la ricostruzione nelle zone terremotate)1. Per gli edifici destinati ad attività produttive del settore agroalimentare, dan |
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Art. 265 - (Norme finali in materia di contenimento e riduzione dell’inquinamento acustico)1. I comuni adottano il piano di classificazione acustica previsto all’articolo 188. 2. I comuni adeguano i propri regolamenti o ne adottano di specifici in ordine a: a) controllo, contenimento e abbattimento delle emissioni ac |
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Capo VIII - Poteri sostitutivi regionali |
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Art. 266 - (Poteri sostitutivi)1. In caso di mancato rispetto dei termini inerenti i procedimenti di approvazione di strumenti urbanistici generali, la Giunta regionale, a seguito di apposita istanza e previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie locali, invita gli enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali, al compimento dei singoli atti provvede un commissario nominato dalla Giunta regionale, con oneri a carico degli enti inadempienti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai piani attuativi in variante allo strumento urbanistico generale. |
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Capo IX - Sanzioni |
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Art. 267 - (Sanzioni in materia di tutela e uso del territorio)1. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa statale e regionale, per la violazione delle sottoindicate norme del presente TU, sono irrogate le sanzioni pecuniarie con le modalità previste dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenze della Regione o di Enti |
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Art. 268 - (Sanzioni amministrative in materia di rete escursionistica)1. Le sanzioni amministrative per la violazione delle norme in materia di rete escursionistica di cui al Titolo VI, Capo III, Sezione III, da irrogare con le modalità previste dalla l.r. 15/1983, sono così determinate: a) da un minimo di euro venticinque ad un massi |
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Art. 269 - (Regime sanzionatorio in materia di costruzioni in zona sismica)1. Per gli interventi disciplinati dal Titolo VI, Capo VI trova applicazione il regime sanzionatorio pre |
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Art. 270 - (Controllo e sanzioni amministrative in materia di inquinamento acustico)1. Per le funzioni tecniche di controllo i comuni e le province si avvalgono dell’ARPA. 2. L’applica |
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TITOLO IX - ABROGAZIONI, CLAUSOLA VALUTATIVA E NORME FINANZIARIE |
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Capo I - Abrogazioni |
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Art. 271 - (Abrogazioni)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente TU sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 29 ottobre 1979, n. 59 (Formazione della cartografia regionale); b) legge regionale 11 agosto 1983, n. 31 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt); c) legge regionale 2 giugno 1992, n. 9 (Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Umbria); d) l’articolo 10 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142); e) legge regionale 11 aprile 1997, n. 13 (Norme in materia di riqualificazione urbana); f) legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 (Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l’attuazione dei relativi interventi); |
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Capo II - Clausola valutativa |
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Art. 272 - (Clausola valutativa)1. La Giunta regionale rende conto all’Assemblea legislativa dell’attuazione della legge e dei risultati nel perseguire l’assetto ottimale del territorio regionale, secondo i principi del contenimento del consumo di suolo, di riuso del patrimonio edilizio esistente e di rigenerazione urbana, valorizzazione del paesaggio, dei centri storici e dei beni culturali. 2. A tal fine, entro il primo semestre 2016, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale invia all’Assemblea legislativa una rela |
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Capo III - Norme finanziarie |
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Art. 273 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i., con quanto annualmente stanziato nel bilancio di previsione regionale, per gli esercizi finanziari 2015 e successivi, sulle seguenti Unità Previsionali di Base (capitoli): a) Unità previsionale di base 03.1.006 (cap. 5824) per gli interventi di cui all’articolo 62, comma 6 già previsti dalla abroganda legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 (Norme per i centri storici); a-bis) Unità previsionale di base 03.1.004 (cap. 04948) per gli interventi di cui all’articolo 102, comma 1 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni; N6 b) Unità previsionale di base 03.2.005 (cap. 7003) per gli interventi di cui all’articolo 70, già previsti dalla abroganda legge regionale 11 aprile 1997, n. 13 (Norme in materia di riqualificazione urbana); c) Unità previsionale di base 03.1.002 (cap. 1492) per gli interventi di cui all’articolo 71, comma 5, già previsti dalla abroganda legge regionale 11 aprile 1997, n. 13 (Norme in materia di riqualificazione urbana); d) Unità previsionale di base 05.1.006 (cap. 5854) per gli interventi di cui all’articolo 80, comma 1 e all’articolo 95, già previsti dalla abroganda legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano Urbanistico Territoriale); e) Unità previsionale di base 02.1.016 (cap. 5855) per gli interventi di cui all’articolo 80, comma 2, già previsti dalla abroganda legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano Urbanistico Territoriale); f) Unità previsionale di base 05.1.016 (cap. 5853) per gli interventi di cui al Titolo IV, Capo I, Sezioni II, III, IV, V e VI, già previsti dalla abroganda legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano Urbanistico Territoriale); g) Unità previsionale di base 05.1.015 (cap. 5868) per gli interventi di cui all’articolo 113, comma 7, già previsti dalla abroganda legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia); h) Unità previsionale di base 02.1.016 (cap. 698) per gli interventi di cui all’articolo 113, comma 9, già previsti dalla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazion |
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