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09/04/2018

Umbria: la Consulta boccia alcune norme del Testo unico di governo del territorio

La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 68 depositata il 05/04/2018 ha dichiarato l'illegittimità di diversi articoli della L.R. Umbria n. 1/2015 (Testo unico governo del territorio e materie correlate).

La sentenza della Corte Cost. 05/04/2018, n. 68 è particolarmente rilevante perché, pur riguardando nello specifico la L.R. Umbria 21/01/2015, n. 1, evidenzia delle limitazioni alla potestà regionale che possono essere estese a tutte le Regioni. Quello che emerge dalla decisione è un regime più rigido su lavori interni e cambi di destinazione e un freno ai condoni edilizi delle Regioni.
Soddisfazione espressa dell'Assessore regionale Bartolini: “Come avevamo previsto, la Corte ha ritenuto incostituzionali soltanto alcune norme in materia sismica”.
Ma vediamo nel dettaglio quali sono le norme dichiarate illegittime e per quali ragioni.

Norme sismiche e pareri sismici - La Corte dichiara illegittime le norme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 250 della L.R. Umbria 1/2015 nella parte in cui consentono alla giunta regionale, con proprio atto, di sottrarre tipologie di interventi edilizi all'applicazione della normativa sismica e quindi anche all'autorizzazione sismica di cui al D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia).
Altresì illegittime la norme di cui al comma 10 dell’articolo 28 della L.R. Umbria 1/2015 e comma 3 dell’articolo 56 della L.R. Umbria 1/2015 nella parte in cui stabiliscono che sono i Comuni, anziché l'Ufficio tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni siti in zone sismiche.

Piani attuativi - Illegittima la norma di cui al comma 3 dell’articolo 59 della L.R. Umbria 1/2015 che consente gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, nelle aree in cui non siano state attuate le previsioni degli strumenti urbanistici generali, anche a mezzo di piano attuativo, presupposto per l'edificazione, e stabilisce che tali interventi possano comportare anche la modifica della destinazione d'uso in atto in un edificio esistente, purché la nuova destinazione risulti compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico generale.

Opere interne - Illegittima la norma di cui alla lettera e), comma 1 dell’articolo 118 della L.R. Umbria 1/2015 nella parte in cui non prevede che le opere interne alle unità immobiliari siano sottoposte alla comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA).

Mutamenti d’uso - Sono illegittime le norme (lettera h)), comma 2 dell’articolo 118, 147 e 155 della L.R. Umbria 1/2015) che definiscono gli interventi di mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante e identificano i titoli abilitativi necessari e le sanzioni da irrogare nel caso di violazione. Il legislatore regionale avrebbe solo potuto esemplificare gli interventi edilizi definiti dallo Stato nel D.P.R. 380/2001; pertanto, mentre la legislazione statale ha catalogato il mutamento rilevante della destinazione d’uso, anche senza opere, in cinque categorie (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale), la Regione non può individuare solo tre categorie. La semplificazione adottata è apparsa dunque eccessiva alla Supema Corte.

Condoni regionali - Sono dichiarate illegittime le norme di cui al comma 13 dell’articolo 264 e 258 della L.R. Umbria 1/2015 perché ritenute introduttive di ipotesi di condono edilizio straordinario, non previsto dalla legge statale.

Pertinenze agricole e derivazioni idriche - Dichiarati illegittimi i commi 14 e 16 dell’articolo 264 della L.R. Umbria 1/2015 che, rispettivamente, autorizzano gli interventi edilizi, conformi alle norme, riguardanti l'area di pertinenza degli edifici dell'impresa agricola, esistenti a una certa data (si tratta, di fatto, di un’ipotesi di condono edilizio) e che attribuiscono alla semplice domanda di concessione di piccola derivazione di acqua pubblica valore di autorizzazione all'attingimento (in quanto viene esteso l'istituto del silenzio-assenso al procedimento concessorio).
 

Dalla redazione