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Deliberaz. G.R. Umbria 26/04/2016, n. 468

Art. 211, L.R. 1 del 21 gennaio 2015 - Vigilanza e controllo delle costruzioni in zone sismiche: istruzioni per nuove modalità di versamento e per il calcolo del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli.
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Testo del provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE


Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Giuseppe Chianella;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165R e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241R e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8R, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visti:

1. il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380R e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

2. il decreto Ministero Infrastrutture 14 gennaio 2008 recante “Nuove norme tecniche per le costruzioni” nonché la relativa circolare esplicativa 2 febbraio 2009, n. 617;

3. la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1R (Testo unico governo del territorio e materie correlate) con particolare riferimento alle disposizioni, ivi integralmente trasposte, della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 e smi (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche);

4. le deliberazioni attuative in materia di “Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”, ancora pienamente in vigore con la trasposizione della L.R. n. 5/10 nella L.R. n. 1/2015:

- D.G.R. n. 165 del 20 febbraio 2012 recante: L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi, art. 21, comma 1, lettera b). Classifica interventi e istanza di autorizzazione o preavviso scritto;

- D.G.R. n. 166 del 20 febbraio 2012 recante: Individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità, ai fini sismici, ai sensi dell’ articolo 21, comma 1, della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi;

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Documento istruttorio

Oggetto: Art. 211, L.R. 1 del 21 gennaio 2015 - Vigilanza e controllo delle costruzioni in zone sismiche: istruzioni per nuove modalità di versamento e per il calcolo del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli.

Con legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5R (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica), in vigore dal 2 giugno 2010, la Regione Umbria avviava un innovativo percorso nell’ambito della vigilanza e del controllo di opere e costruzioni in zona sismica, varando nuove disposizioni semplificative su autorizzazione, vigilanza e controllo delle costruzioni in zona sismica.

Tali innovazioni, al passo con lo spirito delle Nuove Norme tecniche sulle costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008 e relativa Circ. 617/09) si sarebbero consolidate ed ampliate negli anni successivi attraverso successive modifiche ed integrazioni, quale la legge regionale 19 settembre 2011, n. 8R (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli enti locali territoriali) con cui l’Umbria ha ridefinito nuove procedure per la semplificazione delle autorizzazioni e la vigilanza, attuate con le deliberazioni dalla 165 alla 171 del 20 febbraio 2012.

In particolare, con la D.G.R. n. 170 del 20 febbraio 2012 (Criteri per le Province di Perugia e di Terni volti alla definizione del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli ai sensi dell’art. 19, c. 2, della L.R. n. 5/2010 e smi) si incaricavano le Province della definizione (quantificazione) del rimborso forfettario e della definizione delle modalità operative di versamento dello stesso nelle casse provinciali.

A tale proposito, vale la pena ricordare che le tariffe applicate ricalcavano massimamente quelle precedentemente approvate dalla Regione con D.G.R. del 4 giugno 2010, n. 816, successivamente riviste e condivise in seno ai Gruppi di lavoro congiunti Regione-Province.

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Allegato A - Nuove modalità di versamento e Istruzioni per il calcolo del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli

(art. 211 L.R. 21.01.2015, n. 1)


1) Modalità di presentazione

Al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione del progetto (art. 202 L.R. 1/15) ovvero del preavviso scritto e deposito dei progetti (art. 204 L.R. 1/15) deve essere consegnata alla struttura competente l’attestazione dell’avvenuto pagamento del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli (art. 211 L.R. 1/15), unitamente all’asseverazione di cui all’ Allegato C alla D.G.R. n. 1375 del 23/11/2015R.


2) Calcolo del volume

Qualora l’entità dell'opera possa essere valutata in termini di volumetria, la stessa deve essere asseverata dal progettista al momento della presentazione del progetto utilizzando l’ Allegato C alla D.G.R. n. 1375 del 23/11/2015R “Prospetto per il calcolo del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli (art. 211 L.R. 21.01.2015, n. 1) “.

Il calcolo della volumetria (metri cubi) deve riferirsi all’intera struttura dell’opera, misurata al lordo (vuoto per pieno), partendo dallo spiccato della prima superficie calpestabile sovrastante le fondazioni fino all’estradosso del solaio di copertura (nel caso di tetto a falde inclinate, si deve tener conto del volume compreso dalle falde qualora il sottotetto sia praticabile, in caso contrario e in caso di tetti a muricci il calcolo sarà limitato all'estradosso dell'ultimo solaio).

Sono esclusi dal calcolo i balconi aperti a sbalzo, i comignoli, i cornicioni, le gronde e i volumi tecnici (es. abbaini, scannafossi, extra corsa ascensori).

Sono compresi nel calcolo i porticati e le superfici a sbalzo comunque coperte.


3) Calcolo del rimborso forfettario

Qualora l’entità dell'opera possa essere valutata in termini di volumetria, la stessa deve essere asseverata dal progettista al momento della presentazione del progetto utilizzando l’Allegato C alla D.G.R. n. 1375 del 23/11/2015R “Prospetto per il calcolo del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli (art. 211 L.R. 21.01.2015, n.1)”.

Gli importi decrescono al crescere della volumetria (vedere tabella 1) sulla base delle seguenti classi di volumi (fino al limite massimo individuato per la Classe 5) e, in particolare:

− a ciascuna classe è associato il costo parametrico della classe precedente diminuito del 30%;

− i costi parametrici di base, ovvero quelli riferiti alla Classe 1, sono quelli indicati nell’Allegato B della D.G.R. 1375 del 23.11.2015;


TAB. 1 - TABELLA ESPLICATIVA DELLA RIDUZIONE DELLE TARIFFE IN FUNZIONE DELLE CLASSI DI VOLUMETRIA


PROSPETTO PER CALCOLO CONTRIBUTO IN FUNZIONE DELLA VOLUMETRIA PER OPERE VALUTABILI IN MC


RIDUZIONE TARIFFE PER CLASSI DI VOLUMI


CLASSE

DA MC

A MC

TARIFFA

TARIFFA

TARIFFA

TARIFFA

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