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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 27/01/2010, n. 5
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[Premessa] |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI AMMINISTRATIVE |
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Art. 1 - (Oggetto)1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale e i |
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Art. 2 - (Funzioni della Regione)1. La Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle competenze |
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Art. 3 - (Funzioni di amministrazione attiva della Regione)1. La Regione esercita: |
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Art. 4 - (Funzioni amministrative delegate alla provincia)1. Sono delegate alla provincia competente per territorio le funzioni amministrative concernenti le opere per il consolidamento di abitati di cui all’articolo 61 del d.p.r. 380/2001. |
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Art. 5 - (Funzioni amministrative trasferite alla provincia)1. Sono e restano trasferite alla provincia competente per territorio le funzioni amministrative, gi& |
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Art. 6 - (Funzioni del Comune)1. Il comune competente per territorio esercita le funzioni di cui all’articolo 89 del d.p.r. 3 |
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TITOLO II - PROCEDIMENTI RELATIVI AD INTERVENTI IN ZONE SISMICHE |
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Art. 7 - (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle opere ed alle costruzioni in zona sismica concernenti: a) tutti i lavori di nuova costruzione, di ampliamento e di sopraelevazione e i lavori di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente che compromettono la sicurezza stati |
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Art. 8 - (Autorizzazione sismica)1. Nelle Zone 1 e 2, definite ad alta e media sismicità, individuate ai sensi dell’articolo 83, commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001, i lavori di cui all’articolo 7, comma 1 non possono iniziare senza la preventiva autorizzazione sismica di cui all’articolo 94 del d.p.r. 380/2001, rilasciata dall’autorità competente. “Nelle medesime Zone 1 e 2 fanno eccezione gli interventi di cui all’articolo 7, comma 3, lettera a-bis), ai quali si applicano le disposizioni specificate all’articolo 7, comma 4-bis.”N5 2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica, anc |
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Art. 9 - (Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione sismica)1. Il soggetto interessato all’esecuzione dei lavori di cui agli articoli 7 e 8 presenta la richiesta per il rilascio dell’autorizzazione sismica, di cui all’articolo 94 del d.p.r. 380/2001, allo Sportello unico per l’edilizia del comune competente per territorio. Alla richiesta di autorizzazione è allegata l’asseverazione di cui all’articolo 13, la ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all’articolo 19 e il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto dal progettista abilitato in conformità alle disposizioni contenute a |
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Art. 10 - (Preavviso scritto e deposito dei progetti nella zone a bassa sismicità)1. L’inizio dei lavori relativo alle opere e alle costruzioni di cui all’articolo 7, comma 1, nelle Zone 3 a bassa sismicità è subordinato alla presentazione del preavviso scritto e al deposito del progetto esecutivo, insieme con la ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all’articolo 19, l’ass |
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Art. 11 - (Procedimento per il preavviso e il deposito del progetto esecutivo nelle zone a bassa sismicità)1. Il soggetto interessato all’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 10, comma 1 presenta il preavviso scritto e deposita il progetto esecutivo, unitamente alla ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all’articolo 19 ed alla asseverazione di cui all’articolo 13, allo Sportello unico per l’edilizia. |
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Art. 12 - (Certificato di rispondenza)1. Per i lavori di cui all’articolo 7, comma 1, nelle Zone 1, 2 e 3 ad alta, media e bassa sism |
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Art. 13 - (Asseverazione)1. I progetti relativi ai lavori di cui all’articolo 7, comma 1, sono accompagnati da una dichi |
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TITOLO III - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO |
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Art. 14 - (Verifica tecnica e valutazione di sicurezza di edifici e infrastrutture esistenti)1. La verifica tecnica sugli edifici e sulle opere infrastrutturali di cui all’articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da d |
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Art. 15 - (Attività di vigilanza e controllo)1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all’articolo 103, comma 1 del d.p.r. 380/2001 che, nell’espletamento delle loro funzioni, accertano che i lavori sono stati iniziati in carenza di autorizzazione sismica o del preavviso e del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui all’articolo 7, compilano processo verbale ai sensi dell’articolo 96 del d.p.r. 380/ 2001 e lo trasmettono alla provincia competente, che svolge altresì i compiti di cui al comma 2 dell’articolo 103 del d.p.r. 380/2001. |
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Art. 16 - (Tutela in sede amministrativa)1. Avverso il provvedimento di diniego di cui all’articolo 9, comma 3 o in caso di mancato rila |
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Art. 17 - (Accertamento delle violazioni, sospensione dei lavori e procedimento penale)1. La provincia competente individua il soggetto che deve esercitare le funzioni di cui agli articoli |
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Art. 18 - (Collaudo statico)N1 “1. “Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme tecniche vigenti, con le limitazioni e per le fattispecie ivi individuate, per” N5 gli interventi edilizi di cui all’articolo 7, comma 1 e all’articolo 8, comma 2 è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione d |
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Art. 19 - (Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli)1. Per la richiesta dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 e per il deposito dei progetti ai sensi dell’articolo 10 è dovuta, da parte dei soggetti richiedenti, la corresponsione di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli da parte delle strutture tecniche competenti. N3 “2. L’importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento sono stabiliti dalle province in misura differenziata in relazione alle modalità di controllo di cui al comma 5, lettere a) e b) dell’articolo 15 e nel rispetto del successivo comma 3.” |
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Art. 20 - (Sanzioni amministrative)1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo IV, Sezione III del d.p.r. 380/2001, in caso di violazione delle norm |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E ABROGAZIONI |
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Art. 21 - (Norme finali)1. La Giunta regionale, con proprio atto, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge: a) definisce quanto disposto all’articolo 7, comma 3; |
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Art. 22 - (Norma finanziaria)1. Al finanziamento degli interventi previsti all’articolo 19, comma 6 si provvede, a partire dall’esercizio 2010 con imputazione alla unità previsionale di |
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Art. 23 - (Abrogazioni)1. La legge regionale 20 agosto 1981, n. 61 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, contenente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per zone sismiche e di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, concernente la disciplina d |
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Art. 24 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. |
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