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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Umbria 10/07/2008, n. 12
L.R. Umbria 10/07/2008, n. 12
- L.R. 21/06/2013, n. 12
- L.R. 13/06/2014, n. 10
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TITOLO I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE |
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 11, comma 8, dello Statuto, detta norme per la rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzazione dei centri storici, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, della disciplina per la tutela dell'ambiente, dei beni culturali e |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Agli effetti della presente legge si intendono per: a) centri storici: gli insediamenti urbani di cui all'articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 R (Piano urbanistico territoriale), che rivestono carattere storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico. Gli insediamenti sono individuati e perimetrali dal Comune, nello strument |
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Art. 3. - (Obiettivi)1. La Regione favorisce la realizzazione di programmi, progetti, azioni ed interventi di rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzazione dei centri storici, che perseguono i seguenti obiettivi: a) creazione delle condizioni ambientali, sociali ed economiche per la permanenza o il reinserimento di famiglie residenti, di operatori economici e per lo sviluppo turistico; b) recupero edilizio ed urbanistico e riqualificazione architettonica e ambientale del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato; |
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TITOLO II - POLITICHE DI SVILUPPO |
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Art. 4 - (Quadro strategico di valorizzazione)1. I Comuni, anche in forma associata e con il concorso dei cittadini, delle associazioni di categoria degli operatori economici, dei portatori di interessi collettivi e delle istituzioni pubbliche o di interesse pubblico, redigono il quadro strategico di valorizzazione dei centri storici e delle altre parti di tessuto urbano contigue che con essi si relazionano, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. 2. La redazione e l'approvazione del quadro strategico è obbligatoria solo per i Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti o con il centro storico di estensione superiore a quattordici ettari di superficie territoriale. 3. Il quadro strategico, redatto secondo le linee guida approvate dalla Giunta regionale, contiene, in particolare: |
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Art. 5 - (Misure incentivanti le attività economiche)1. All'interno del centro storico e dell'ARP: a) è consentito lo svolgimento congiunto di attività economiche e di servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici e privati; b) nei Comuni delle classi I, II e III di cui all'articolo 3, comma 1 della l.r. 24/1999, il quadro strategico di valorizzazione può prevedere l'insediamento e l'ampliamento di medie superf |
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TITOLO III - INTERVENTI NEI CENTRI STORICI |
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Art. 6 - (Interventi nei centri storici)1. Nei centri storici sono consentiti, senza il piano attuativo, fermo restando il rispetto delle norme del Piano regolatore e dei vincoli di tutela ambientale e paesaggistica, i seguenti interventi ad attuazione diretta: N1 “a) interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 1/2004 |
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Art. 7 - (Ambiti di rivitalizzazione prioritaria)1. I Comuni possono delimitare, all'interno dei centri storici, ambiti di rivitalizzazione prioritaria ricomprendenti uno o più isolati, che presentano caratteri di degrado edilizio, urbanistico, ambientale, economico, sociale e funzionale. La delimitazione può interessare anche aree aventi i medesimi caratteri di degrado adiacenti al centro storico, purché non prevalenti, in termini di superficie, a quelle ricomprese nel centro storico stesso e la cui rivitalizzazione è comunque funzionale e complementare a queste ultime. Nella delimitazione dell'ARP il Comune tiene conto della relazione funzionale esistente, in termini urbanistici ed ambientali, con il te |
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Art. 8 - (Interventi premiali nell'ARP)1. I Comuni approvano programmi urbanistici e piani attuativi di cui alla l.r. 11/2005, nonché programmi urbani complessi di cui alla l.r. 13/1997, comprendenti interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica di edifici od isolati situati prevalentemente, in termini di superficie utile coperta, nella parte di centro storico ricompresa nell'ARP, finalizzati al perseguimento contemporaneo di almeno tre degli obiettivi di cui all'articolo 3. 2. Qualora gli interventi di cui al comma 1 rigua |
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Art. 9 - (Misura della quantità premiale)1. La superficie utile coperta conseguita come diritto edificatorio premiale, a seguito della realizzazione degli interventi ricompresi nei programmi o nei piani di cui al comma 1 dell'articolo 8, è d |
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Art. 10 - (Modalità di utilizzo della quantità premiale)1. La superficie utile coperta, conseguita come diritto edificatorio premiale ai sensi dell'articolo 9, è utilizzata per nuove costruzioni o ampliamenti di quelle esistenti in aree N3 classificate dallo strumento urbanistico generale come zone omogenee B, C, D ed F ai sensi del D.M. 1444/1968, R comprese quelle acquisite dal Comune ai sensi dell'articolo 1, comma 258 dell |
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Art. 11 - (Capacità edificatoria e destinazione d'uso)1. Al fine di ripristinare la tipologia originaria degli edifici, le volumetrie o superfici utili coperte provenienti dall'eliminazione di superfetazioni o soprastrutture di epoca recente prive di valore storico e artistico od opere incongrue, all'interno dei centri storici, possono essere delocalizzate, per la realizzazione di nuove costruzioni o ampliamento di quelle esistenti, in aree già edificabili con esclusione delle zone agricole, in aggiunta alle potenzialità edificatorie previste dagli strumenti urba |
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Art. 12 - (Contributo di costruzione)1. Nei centri storici il contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e s |
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Art. 13 - (Servizi e infrastrutture)1. Nei centri storici è consentita, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici, la realizzazione di servizi, attrezzature, infrastrutture tecnologiche |
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Art. 14 - (Dotazioni territoriali e funzionali minime)1. Per gli interventi nei centri storici il Comune può prevedere la facoltà che la cessione delle aree per dotazioni territoriali e funzionali minime prevista dalle vigenti normative, sia sostituita, anche a richiesta del proponente l'intervento o del concessionario, dalla realizzazione di adeguati servizi e infrastrutture, previsti dagli strumenti urbanistici, anche all'esterno dei comparti o delle zone oggetto di intervento, purché ciò |
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Art. 15 - (Utilizzo dei vani)1. Per l'utilizzo di tutti i vani degli edifici esistenti nei centri storici si applicano le disposiz |
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Art. 16 - (Compiti dei Comuni e delle Province)1. I Comuni possono concorrere al perseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge mediante: |
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TITOLO IV - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 11 APRILE 1997, N. 13, 3 AGOSTO 1999, N. 24, 28 NOVEMBRE 2003, N. 23 E 22 FEBBRAIO 2005, N. 11 |
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CAPO I - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1997, N. 13 (NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA) |
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Art. 18 - (Modificazioni e integrazioni all'articolo 3)1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 13/1997 è aggiunto il seguente periodo: "Tale ambito è prevalentemente edificato, contiene interventi con carattere di unitarietà, organicità e riconoscibilità ed ha dimensioni commisurate alle risorse economiche disponibili, pubbliche o private.". 2. La lette |
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Art. 19 - (Integrazione all'articolo 4)1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 13/1997 sono aggiunti i seguenti: "4 bis. Nella formazione dei programmi urbani complessi che riguardano i |
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Art. 20 - (Modificazione all'articolo 5)1. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 13/1997 è sostituito dal seguente: "2. Gli interventi previsti nei programmi urbani complessi ammissibili al finanziamento regionale possono riguardare: a) la costruzione, il recupero, oppure l'acquisizione e il recupero di immobili destinati prevalentemente alla residenza con tipologie di alloggi da destinare a diversi ut |
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Art. 21 - (Modificazioni ed integrazioni dell'art. 6)1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 13/1997 è sostituito dal seguente: |
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CAPO II - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1999, N. 24 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114) |
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CAPO III - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2003, N. 23 (NORME DI RIORDINO IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA) |
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Art. 25 - (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 20)1. All'inizio del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 23/2003 sono aggiunte le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto al comma 1 bis,". |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E FINANZIARIE |
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Art. 27 - (Norme transitorie e finali)1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, adotta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge atti di indirizzo concernenti: a) la definizione di l |
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Art. 28 - (Fondo di garanzia)1. La Regione promuove la costituzione di un fondo di garanzia per la prestazione di garanzie sussidi |
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Art. 29 - (Clausola valutativa)1. Alla scadenza del secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni due anni, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della stessa rispetto al conseguimento degli obiettivi posti dagli articoli 1 e 3. 2. La relazione di cui al comma 1 dovrà anche contenere: |
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Art. 30 - (Norma finanziaria)1. Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 6 e all'articolo 5, comma 3 è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 200.000,00, da iscrivere, in termini di competenza e cassa, nella Unità previsionale di base 03.1.006 di nuova istituzione denominata "Politiche integrate per i centri storici" (Cap. 5824 N.I.). 2. Al finanziamento degli oneri derivanti dagli interventi di rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzazione dei centri storici di cui alla presente legge, si fa fronte con fondi di cui alle leggi regionali 13/1997, 46/1997 e 24/1999, nonc |
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