La Sent. Corte Cost. 05/04/2018, n. 68 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo, in combinato disposto con gli artt. 201, commi 3 e 4; 202, comma 1, e 208, della presente legge.

In seguito, articolo sostituito dall’art. 50, comma 1, della L.R. 10/12/2021, n. 16.

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