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L. P. Trento 03/04/1997, n. 7

Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 05/08/2024, n. 9
- L.P. 13/03/2024, n. 3
- L.P. 08/08/2023, n. 9
- L.P. 23/01/2023, n. 1
- L.P. 29/12/2022, n. 20
- L.P. 04/08/2022, n. 10
- L.P. 27/12/2021, n. 22
- L.P. 27/12/2021, n. 21
- L.P. 04/08/2021, n. 18
- L.P. 17/05/2021, n. 7
- L.P. 08/03/2021, n. 4
- L.P. 28/12/2020, n. 16
- L.P. 28/12/2020, n. 15
- L.P. 06/08/2020, n. 6
- L.P. 13/05/2020, n. 3
- L.P. 23/03/2020, n. 2
- L.P. 23/12/2019, n. 13
- L.P. 23/12/2019, n. 12
- L.P. 06/08/2019, n. 5
- L.P. 12/02/2019, n. 1
- L.P. 03/08/2018, n. 15
- L.P. 28/05/2018, n. 7
- L.P. 29/12/2017, n. 17
- L.P. 02/08/2017, n. 9
- L.P. 29/12/2016, n. 20
- L.P. 29/12/2016, n. 19
- L.P. 05/08/2016, n. 14
- D.P.P. 29/07/2016, n. 13-47/Leg.
- L.P. 30/12/2015, n. 20
- L.P. 04/08/2015, n. 15
- L.P. 03/06/2015, n. 9
- L.P. 03/04/2015, n. 7
- L.P. 30/12/2014, n. 14
- L.P. 30/05/2014, n. 4
- L.P. 22/04/2014, n. 1
- L.P. 09/08/2013, n. 16
- L.P. 27/12/2012, n. 25
- L.P. 31/10/2012, n. 23
- L.P. 04/10/2012, n. 21
- L.P. 03/08/2012, n. 18
- L.P. 18/06/2012, n. 13
- L.P. 27/12/2011, n. 18
- D.P.P. 09/08/2011, n. 12-70/Leg.
- L.P. 01/07/2011, n. 9
- L.P. 27/12/2010, n. 27
- L.P. 29/10/2010, n. 22
- L.P. 23/07/2010, n. 16
- L.P. 01/04/2010, n. 9
- L.P. 03/03/2010, n. 2
- L.P. 28/12/2009, n. 19
- L.P. 03/04/2009, n. 4
- L.P. 28/03/2009, n. 2
- L.P. 12/09/2008, n. 16
- L.P. 21/12/2007, n. 23
- L.P. 29/12/2006, n. 11
- L.P. 14/11/2006, n. 10
- L.P. 16/06/2006, n. 3
- D.P.P. 12/06/2006, n. 11-64/Leg.
- L.P. 15/03/2005, n. 5
- L.P. 10/02/2005, n. 1
- L.P. 17/06/2004, n. 6
- L.P. 10/09/2003, n. 8
- L.P. 19/02/2002, n. 1
- L.P. 20/03/2000, n. 3
- L.P. 27/08/1999, n. 3
- L.P. 11/09/1998, n. 10
- L.P. 23/02/1998, n. 3
- L.P. 08/09/1997, n. 13
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TITOLO I - Finalità e principi generali
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Art. 1 - Finalità

1. La presente legge disciplina il sistema organizzativo provinciale e il rapporto di lavoro del personale della Provincia e degli enti funzionali dalla stessa dipendenti,

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Art. 1-bis - Ambiti della disciplina del rapporto di lavoro riservati alla legge e alla contrattazione collettiva

1. Sono regolate con legge oppure con atti normativi o amministrativi, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, le seguenti materie:

a) le responsabilità giuridiche relative ai singoli operatori nell'

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Art. 2 - Indirizzo politico e responsabilità di direzione amministrativa

1. Il sistema organizzativo della Provincia si basa sul principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione. I dirigenti generali e i dirigenti svolgono in autonomia le funzioni relative alla gestione tecnica, finanziaria e amministrativa nel rispetto degli indirizzi politico-amministrativi della Giunta provinciale.

2. Nell'ambito delle funzioni di governo e di indirizzo politico-amministrativo compete alla Giunta provinciale:

a) la definizione dei programmi e dei piani dell'attività amministrativa, nonché delle dirett

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Art. 3 - Gestione amministrativa

1. La gestione tecnica, finanziaria e amministrativa è attribuita ai dirigenti generali e ai dirigenti che, nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla legge, sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi, dell'attuazione dei programmi, dell'applicazione delle direttive e dell'osservanza delle priorità definite dalla Giunta provinciale.

2. La Gi

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Art. 4 - Avocazione degli atti

1. La Giunta provinciale può avocare a sé gli atti di competenza dirigenziale solo per gravi ragioni di necessità da indicare specificatamente nel p

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Art. 5 - Parere sugli atti della Giunta

1. Le deliberazioni della Giunta provinciale sono assunte previo parere in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa dell'atto o provvediment

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Art. 6 - Criteri di organizzazione del lavoro

1. In armonia con le previsioni del contratto collettivo l'organizzazione del lavoro deve:

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Art. 7 - Gestione delle risorse umane

1. Nella gestione delle risorse umane la Provincia garantisce:

a) la corrispondenza tra prestazioni effettivamente rese e trattamenti economici erogati;

a-bis) il riconoscimento del merito nei confronti del personale sulla base dei risultati conseguiti e conformi ai criteri adottati annualmente dalla Giunta provinciale; N72

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Art. 8 - Mobilità interventi

1. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, con regolamento disciplina le modalità di attuazione della mobilità tra la Provincia e gli enti funzionali da essa dipendenti.

2. La Giunta provinciale con il regolamento di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di attuazione dei processi di mobilità del personale tra la Provincia e i suoi enti funzionali, la Regione Trentino-Alto Adige, gli enti locali ed altri enti nel rispetto di quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

2.1. Fermo restando quanto previsto dalla Regione per il proprio personale, le nuove assunzioni presso le amministrazioni indicate nel comma 2 tramite le procedure di mobilità volontaria o concorsuali sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in situazione di eccedenza e in disponibilità iscritto nell'apposito elenco tenuto presso l'Agenzia del lavoro. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinate le modalità attuative di qu

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Art. 9 - Procedimento per l'attuazione della mobilità

1. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 8 deve prevedere:

a) i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione della mobilità volontaria e d'ufficio, per la messa in disponibilità e per la formazione delle graduatorie che, per la mobilità d'ufficio, sono formate sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dall'

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Art. 9-bis - Disposizioni in materia di scambi formativi tra pubblico e privato

N66

1. Per promuovere lo scambio di esperienze formative e l'interazione tra il settore pubblico e il settore privato la

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Art. 10 - Costo del lavoro

1. Le risorse finanziarie destinate alla spesa per il personale sono indicate con le modalità di cui all'articolo 60 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4 in

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Art. 11 - Informazione sindacale

1. I contratti collettivi provinciali disciplinano le relazioni sindacali e gli istituti di partecipazione.

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TITOLO II - Organizzazione
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Capo I - Sistema organizzativo
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Art. 12 - Principi dell'organizzazione

1. Il sistema organizzativo della Provincia è regolato secondo disposizioni di legge e di regolamento ovvero, sulla base di questi, mediante atti di organizzazione.

2. L'organizzazione della Provincia si conforma ai seguenti principi:

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Art. 12-bis - Strutture organizzative

1. Le strutture organizzative dirigenziali della Provincia si distinguono in strutture complesse e strutture semplici.

2. Sono strutture complesse le strutture dirigenziali che svolgono l'insieme delle funzioni amministrative della Provincia, organizzate per macro-aree individuate secondo criteri di omogeneità di prodotti e servizi o in relazione a funzioni di supporto trasversale all'azione amministrativa, e che si articolano in una o più strutture dirigenziali semplici.

3. Le strutture complesse svolgono compiti di programmazione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali nonché d'indirizzo, di coordin

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Art. 12-ter - Strutture organizzative complesse

1. La direzione generale della Provincia è sopraordinata alle strutture della Provincia, assicura l'applicazione delle direttive impartite dalla Giunta provinciale e il coordinamento generale dell'iniziativa legislativa e dell'azione amministrativa della Provincia in modo da assicurarne l'unitarietà; fornisce i supporti richiesti dal Presidente della Provincia e dalla Giunta provinciale per definire gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire e i programmi da attuare. La direzione generale assicura il coordinamento dei dipartimenti per l'elaborazione, la realizzazione e la verifica di progetti e iniziative che interessino materie rientranti nelle competenze di più strutture complesse. La direzione generale è sopraordinata alle strutture e alle unità di missione in cui eventualmente si articola e svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e supervisione nei confronti delle strutture complesse e delle unità di missione in essa incardinate. Alla direzione generale della Provincia è prepo

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Art. 12-quater - Strutture organizzative semplici

N89

1. I servizi sono individuati per ambiti di funzioni e di attività settoriali a cui competono la gestione di funzioni riferibili a un ambito omogeneo per materia, l'attuazione di programmi e di progetti relativi a

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Art. 12-quinquies - Unità di missione

1. Per lo svolgimento di attività o di compiti progettuali anche di carattere strategico, l'atto organizzativo individua le unità di missione, che, nel numero massimo di ventitré, si distinguono in strategiche e semplici.

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Art. 13 - Gestione della mobilità interna

1. La mobilità del personale tra strutture semplici e unità di missione appartenenti a diverse strutture complesse è disposta con provvedimento moti

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TITOLO III - Dirigenza provinciale
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Capo I - Struttura e funzioni della dirigenza
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Art. 14 - Funzioni della dirigenza

1. I dirigenti, nell'esercizio delle funzioni loro spettanti, programmano e gestiscono in modo coordinato gli strumenti e le risorse assegnate per il conseguim

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Art. 15 - Qualifica di dirigente

1. La dirigenza di ruolo della Provincia è ordinata in un'unica qualifica. Le funzioni dirigenziali, in ragione della preposizione dei dirigenti a str

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Art. 15-bis - Albo dei dirigenti

1. L'albo dei dirigenti costituisce strumento per il conferimento degli incarichi dirigenziali e per la gestione della mobilità dei dirigenti di ruolo della Provincia e dei suoi enti strumentali, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 23. L'albo è pubblicato nel sito istituzionale della Provincia.

2. Sono iscritti all'albo i dirigenti di ruolo della Provincia e dei suoi enti pubblici strumentali. Non sono iscritti all'albo i dirigenti scolastici e i dirigenti del ruolo sanitario del servizio sanitario provinciale.

3. L'albo dei dirigenti contiene, per cias

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Art. 16 - Funzioni del dirigente generale

N95

1. I dirigenti cui è attribuito l'incarico di dirigente generale, fermo restando il principio di distinzione tra le funzioni d'indirizzo politico, amministrativo e i compiti di gestione, esercitano, in particolare, i seguenti compiti e poteri:

a) nelle materie di propria competenza formulano proposte ed esprimono pareri alla Giunta provinciale, per il tramite dell'assessore, in particolare per l'approvazione da parte della Giunta di disegni di legge, piani, programmi e atti regolamentari, nonché di atti d'indirizzo;

b) curano l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali approvate dalla Giunta e il perseguimento degli obi

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Art. 17 - Funzioni del dirigente

1. I dirigenti a cui è attribuita la posizione funzionale di dirigente di servizio sono preposti ai servizi e svolgono le seguenti funzioni:

a) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi nelle materie attribuite alla competenza della struttura cui sono preposti e quelli delegati dal dirigente generale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e);

a-bis) adottano i provvedimenti di delega ai direttori nelle materie di competenza delle strutture in cui si articola il servizio, assegnando le risorse necessarie per l

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Capo II - Responsabilità e controlli
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Art. 18 - Responsabilità dirigenziali

1. Ferme restando le responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare, i dirigenti sono responsabili, per gli ambiti e le funzioni attribuiti, del raggiungimento degli obiettivi assegnati, della realizzazione dei progetti, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, nonché del buon andamento dell'

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Art. 19 - Organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione

N96

01. È istituito l'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione che assorbe anche le funzioni di valutazione dei dirigenti di cui al successivo comma 1. N97

02. L'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione si occupa di:

a) supportare la Giunta provinciale nella predisposizione del piano integrato di attività e organizzazione e del sistema permanente di valutazione della dirigenza, assicurandone la loro coerenza complessiva;

b) supportare l'amministrazione nella definizione della metodologia per l'integrazione dei controlli interni di cui all'articolo 20 al fine della verifica della performance organizzativa secondo parametri di efficienza, efficacia ed economicità, anche con riferimento ai tempi di svolgimento dell'attività amministrativa;

c) supportare, avuto riguardo ai dati emergenti dal controllo di gestione, la Giunta provinciale nella formulazione di eventuali azioni gestionali correttive volte al miglioramento della performance dell'amministrazione. N97

1. Per la verifica della rispondenza dei ri

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Art. 20 - Sistema dei controlli

1. La Giunta provinciale, con regolamento di organizzazione, definisce il sistema dei controlli sull'attività amministrativa assicurando l'autonomia e l'indipendenza delle strutture e dei soggetti incaricati di svolgere le attività di controllo al fine di garantire l'imparzialità e l'oggettività di giu

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Capo III - Reclutamento dei dirigenti e conferimento degli incarichi dirigenziali
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Art. 21 - Fabbisogno e reclutamento dei dirigenti

N75

1. La Provincia approva periodicamente, con cadenza non superiore a tre anni, l'atto di programmazione del fabbisogno di dirigenti, per programmare il reclutamento dei dirigenti e il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture organizzative e delle unità di missione. Le modalità di calcolo del fabbisogno sono definite con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto delle previsioni sulla cessazione dal servizio dei dirigenti iscritti all'albo, del rapporto tra numero di dipendenti e dirigenti e delle eventuali modificazioni delle strutture organizzative individuate nell'atto organizzativo, nel rispetto del contingente massimo dei dirigenti, definito in numero non superiore al 2,4 per cento del numero complessivo del personale in servizio al 31 dicembre 2014, comprensivo dei dirigenti messi a disposizione degli enti strumentali previsti dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 e a esclusione dei dirigenti dei mu

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Art. 22 - Accertamento del potenziale

1. Per l'accertamento del potenziale dei candidati, richiesto per la partecipazione al concorso pubblico in alternativa al possesso dell'esperienza professionale maturata, sono periodicamente organizzate sessioni di valutazione rivolte a persone in possesso di un curriculum formativo universitario partic

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Art. 22-bis - Concorso pubblico

N42

1. I concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza di ruolo della Provincia e per soddisfare il fabbisogno di dirigenti dei propri enti pubblici strumentali sono banditi dalla Giunta provinciale, fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis. N43

2. I concorsi, per esami e titoli, prevedono un esame, un eventuale percorso formativo e una verifica finale, che può tenere conto anche dell'esito del percorso formativo, se attivato. In particolare:

a) l'esame prevede una selezione articolata in una o più prove, in particolare sulla conoscenza del sistema dell'autonomia provinciale e su specifiche mat

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Art. 23 - Mobilità della dirigenza

1. Per aumentare l'efficienza del sistema pubblico provinciale, la mobilità della dirigenza costituisce strumento ordinario per la gestione delle professionalità dirigenziali.

2. La Provincia, anche per favorire l'integrazione, la semplificazione e il contenimento della spesa del sistema pubblico provinciale, definisce nell'atto di programmazione del fabbisogno previsto dall'articolo 21, comma 1, il fabbisogno di dirigenti dei suoi enti pubblici strumentali e i casi in cui questi enti, se previsto dai rispettivi ordinamenti, sono autorizzati a reclutare dirigenti a tempo determinato per il conferimento degli incarichi dirigenziali a copertura dei posti vacanti.

3. Gli enti pubblici strumentali conferiscono gli incarichi dirigenziali, nel rispetto dell'atto di programmazione del fabbisogno, ai dirigenti iscritti all'albo dei dirigenti, con le m

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Art. 24 - Incarichi dirigenziali

N78

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dalla Giunta provinciale per la direzione delle strutture organizzative della Provincia indicate nell'articolo 12-bis e delle unità di missione previste dall'articolo 12-quinquies. Il numero degli incarichi dirigenziali non può essere superiore a quello di queste strutture e unità di missione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 gli incarichi sono conferiti, di norma, ai dirigenti di ruolo della Provincia e dei suoi enti pubblici strumentali iscritti all'albo dei dirigenti, tenuto conto dei risultati delle valutazioni previste dall'articolo 19, in modo da favorire l'equilibrio di genere. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche a personale con qualifica dirigenziale e rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente di pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o di messa a disposizione presso la Provincia. Fermo restando quanto previst

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Art. 25 - Incarico di dirigente di struttura organizzativa complessa

1. L'incarico di dirigente di struttura complessa è conferito dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura, nel rispetto di quanto previst

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Art. 26 - Incarico di dirigente di struttura organizzativa semplice

1. L'incarico di dirigente di struttura semplice è conferito dalla Giunta provinciale per un periodo di cinque anni nel rispetto di quanto previsto da

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5346547 11857324
Art. 27 - Incarico di dirigente di unità di missione

1. L'incarico di dirigente di unità di missione strategica è conferito dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura, nel rispetto di quanto previst

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Art. 28 - Incarichi di dirigente a persone non iscritte all'albo dei dirigenti

1. Gli incarichi di dirigente di struttura complessa, di struttura semplice e di unità di missione, nella misura massima stabilita dall'articolo 21 comma 7, possono essere conferiti a persone non iscritte all'albo assunte per tali fini a tempo determinato per una durata non superiore a quella della legislatura in corso. Nel caso di personale dipendente dalla Provincia e dai suoi enti strumentali tale personale, per la durata dell'incarico, è posto in aspettativa senza assegni ed è considerato ai fini della dotazione organica complessiva del personale prevista dall'articolo 63.

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TITOLO III-bis - Qualifica di direttore
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Art. 29 - Uffici e qualifica di direttore

01. Gli uffici costituiscono strutture non dirigenziali, anche decentrate, e sono individuati dalla Giunta provinciale, su proposta dei dirigenti generali, per l'esercizio di attività amministrative oggettivamente definite e per fornire supporto all'esercizio delle funzioni delle strutture dirigenziali di riferimento, tra cui la gestione del contenzioso del lavoro e dei compiti previsti dall'articolo 417-bis, primo comma, del codice di procedura civile. A ciascun ufficio è preposto personale con qualifica di direttore, fatto salvo q

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Art. 30 - Albo dei direttori

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5346547 11857329
Art. 30-bis - Accesso alla qualifica di direttore

1. L'accesso alla qualifica di direttore di cui all'articolo 29 avviene per concorso pubblico per titoli ed esami in relazione al numero degli incarichi da conferire. Accede alla qualifica di direttore, anche in soprannumero, il personale decaduto dalla qualifica di dirigente e cancellato dall'albo dei dirigenti secondo quanto previsto dall'articolo 15-bis, comma 5, dall'articolo 19, comma 7, e dall'articolo 21, comma 5.

2. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso di diploma di laurea nonché un'esperienza professi

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5346547 11857330
Art. 31 - Incarico di direttore di ufficio

1. I direttori preposti agli uffici dirigono le attività rientranti nelle attribuzioni dell'ufficio ed in particolare:

a) provvedono all'organizzazione dell'ufficio, coordinano i programmi di lavoro e assicurano la necessaria collegialità nell'utilizzo delle risorse umane e strumentali;

b) verifica

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Art. 32 - Incarichi speciali

1. Al personale con qualifica di direttore possono essere affidati incarichi speciali di elaborazione, con compiti di amministrazione attiva, consultiv

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5346547 11857332
Art. 33 - Modalità di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di direttore di ufficio o gli incarichi speciali di cui agli articoli 31 e 32 sono assegnati dalla Giunta provinciale a personale iscritto alla rispettiva sezione di appartenenza, sentito il dirigente generale e il dirigente rispettivamente competenti, con riferimento agli specifici contenuti dell'incarico e in relazione all'esperienza e alle capacità professionali dimostrate anche a seguito delle valutazioni di cui all'articolo 29, comma 4, a personale in possesso della qualifica di direttore. È comunque consentita la mobilità fra le due sezioni.

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5346547 11857333
TITOLO III-ter - Altre disposizioni relative ai dirigenti e ai direttori
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Art. 34 - Assenza e impedimento

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Art. 34-bis - Sostituzione provvisoria per incarico vacante

1. Nel caso di vacanza degli incarichi dirigenziali la Giunta provinciale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico al titolare, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di un anno, l'incarico al dirigente di un'altra struttura organizzativa, integrando a tal fine il contratto relativo all'incarico già conferitogli. Una volta avviate le procedure per l'individuazione degli incaricati, l'incarico può essere mantenuto anche per l'ulteriore periodo necessario per il completamento di queste procedure e per la conseguente assegnazione dell'incarico. Per l'esercizio provvisorio dell'incarico al dirigente spetta una specifica indennità, definita nel contratto collettivo previsto dal titolo V. Se non risulta possibile affidare provvisoriamente l'incarico di sostituzione al dirigente di un'altra struttura, anche in relazione al necessario possesso di ev

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Art. 34-bis 1 - Proroga degli incarichi di dirigente e direttore

N6

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Art. 34-ter - Aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi

1. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi prevista dall'articolo 23, commi 5 e 8, e dall'articolo 29, comma 4-ter, non può essere disposta se:

a) tale personale, nei

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Art. 35 - Trattamento economico dei dirigenti e dei direttori

1. Il trattamento economico dei dirigenti della Provincia e dei suoi enti pubblici strumentali è definito dai contratti collettivi previsti dal titolo V in modo da perseguire l'omogeneizzazione delle retribuzioni della dirigenza del sistema pubblico provinciale. Il trattamento economico prevede una retribuzione di posizione, differenziata sulla base di criteri oggett

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TITOLO IV - Disciplina del rapporto di lavoro
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Capo I - Costituzione e altre disposizioni sul rapporto di lavoro
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Art. 36 - Rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro del personale di cui all'articolo 1 è costituito e regolato contrattualmente ed è disciplinato dalle norme del diritto comune del lavoro salve le disposizioni della presente legge, per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.

2. I contratti individuali di lavoro si uniformano alle disposizioni dei contratti collettivi di cui al titolo V della presente legge.

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Art. 37 - Accesso agli impieghi provinciali

01. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario la Provincia e i propri enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dal comma 1. N52

1. L'accesso all'impiego in Provincia avviene:

a) per concorso pubblico per esami, per titoli o per titoli ed esami;

b) per corso-concorso pubblico;

c) per selezione pubblica mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta;

d) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti nelle sezioni circoscrizionali per l'impiego per le qualifiche e le figure professionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo in attuazione della L.P. 1 agosto 1988, n. 24, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;

e) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui alla L. 2 aprile 1968, n. 482, come modificata, da ultimo, dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 345;

f) mediante attuazione della mobilità tra la Provincia e gli enti funzionali, nonché con regione, enti locali e altre amministrazioni pubbliche secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. N53

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), le prove di esame per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si articolano in almeno una prova scritta anche a contenuto teorico-pratico e una prova orale. N65

2. Le procedure di accesso devono garantire il rispetto dei principi di imparzialità, di tempestività, di eco

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Art. 37-bis - Disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili

1. Per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 68 del 1999, non oltre il limite del 10 per cento della quot

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5346547 11857344
Art. 37-ter - Accesso al lavoro presso enti strumentali di diritto privato

1. Per le esigenze connesse con il loro fabbisogno ordinario gli enti strumentali della Provincia previsti dall'articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006 assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeter

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5346547 11857345
Art. 38 - Concorsi unici

1. Gli enti funzionali fanno fronte alle proprie esigenze di personale attraverso l'attivazione di processi di mobilità con la Provincia e con altri enti funzionali. A seguito dell'esito negativo delle procedure di mobili

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5346547 11857346
Art. 38-bis - Disposizioni particolari per la valorizzazione delle professionalità

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Art. 38-ter - Disposizioni particolari per il personale dell'avvocatura

1. L'avvocatura della Provincia può articolarsi in uffici "e in unità di missione semplici, anche per le attività rese a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese lega

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5346547 11857348
Art. 39 - Commissioni di concorso

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate dalla Giunta provinciale e sono costituite da esperti di provata competenza scelti tra dipendenti e dirigenti di pubbliche amministrazi

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5346547 11857349
Art. 40 - Approvazione della graduatoria

1. La Giunta provinciale approva la graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso. Con il regolamento di cui all'articolo 37 si definisc

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5346547 11857350
Art. 41 - Conferimento dei posti

1. Ai candidati è comunicato l'esito del concorso e i vincitori sono invitati, entro trenta giorni, a presentare la documentazione comprovante il poss

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5346547 11857351
Art. 42 - Contratto individuale

1. Il rapporto di lavoro si costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale, anteriormente all'ammissione in servizio.

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5346547 11857352
Art. 43 - Formazione e lavoro

1. Con regolamento la Giunta provinciale definisce le modalità di accesso all'impiego, attraverso un periodo biennale di formazione e lavoro di giovani da 18 a 32 anni.

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5346547 11857353
Art. 43-bis - Disposizioni in materia di assunzione in apprendistato

1. Per sostenere l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, l'apprendimento di competenze e lo sviluppo di capacità professionali la Provincia, pr

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Art. 43-ter - Modalità innovative di reclutamento del personale

1. Per promuovere la conoscenza delle attività e del lavoro nella pubblica amministrazione, in collaborazione con l'Università degli studi di Trento, la Giunta provinciale è autorizzata a offrire a studenti o a neolaureati esp

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5346547 11857355
Art. 44 - Formazione, aggiornamento e sviluppo del personale

1. La Giunta provinciale, sentite le rappresentanze sindacali, definisce i criteri per la realizzazione delle iniziative formative e per la partecipazione del personale ad attività formative realizzate da altri soggetti pubblici o privati.

2. Le iniziative formative si svolgono in condizioni logistiche e temporali tali da consentire l'effettiva partecipazione dei dipendenti. I dipendenti sono tenuti a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamen

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Art. 45 - Mansioni

1. Il dipendente provinciale è adibito alle mansioni proprie della qualifica attribuitagli in sede di assunzione o considerate equivalenti nell'ambito del sistema di classificazione professionale, nonché alle mansioni proprie o equivalenti della superiore qualifica successivamente acquisita per effetto dello sviluppo professionale nel sistema di classificazione professionale secondo i criteri, le modalità e le procedure previste dai contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 66.

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Art. 46 - Codice di comportamento

1. Il comportamento del dipendente provinciale si ispira a criteri di:

a) pieno adempimento dei propri compiti;

b) imparzialità;

c) trasparenza;

d) risp

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Art. 46-bis - Disposizioni per l'utilizzo delle strumentazioni informatiche

1. Nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione d

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Art. 47 - Incompatibilità

1. I dipendenti della Provincia non possono esercitare attività industriali, commerciali o professionali. I dipendenti, fuori dall'orario di servizio, possono essere autorizzati a svolgere attività saltuarie ed occasionali o comunque altre attività indicate come compatibili dalla Giunta provinciale. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità prevista da quest'articolo, non è preclusa l'iscrizione dei dipendenti ad albi professionali o registri pubblici secondo quanto previsto dagli ordinamenti professionali.

1-bis. Il personale insegnante temporaneo e il restante personale con contratto a termine di durata non superiore ad un anno o con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, previa autorizzazione della struttura competente in materia di gestione del personale, può svolgere altra attività a condizione che la stessa non determini conflitto di interessi con l'amminis

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5346547 11857360
Art. 47-bis - Disposizioni in materia di incarichi

1. Lo svolgimento di incarichi di collaudo tecnico-amministrativo di opere pubbliche di competenza della Provincia e dei suoi enti strumentali rientra negli obblighi di servizio del personale provinciale e può essere attribuito a personale in possesso dei requisiti individuati dall'articolo 24, commi 1 e 6, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici); la Giunta provinciale stabilisce criteri per l'affidamento di detti incarichi, nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione. N7

2. Se ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 39-quinquies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provin

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5346547 11857361
Art. 48 - Orario di servizio e orario di lavoro

1. L'articolazione dell'orario di servizio nonché l'orario di apertura al pubblico sono stabiliti con provvedimento della Giunta provinciale tenuto conto delle esigenze organizzative delle strutture dell'amministrazione, anche per favorire l'armonizzazione degli orari di servizio con quelli delle altre amministrazioni pubbliche e del lavoro privato e con la domanda dell'utenza.

2. L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale

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5346547 11857362
Art. 48-bis - Disposizioni in materia di controlli relativi all'assenza per malattia

1. I controlli relativi all'assenza per malattia dei dipendenti della Provincia e degli altri enti pubblici ad ordinamento provinciale sono svolti dall

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Art. 48-ter - Disposizioni organizzative per il riconoscimento della causa di servizio

N34

1. Con riferimento al riconoscimento dei benefìci economici previsti dalla normativa statale in materia di vittime del dovere, connessi a infermità dipendenti da causa di servizio e riguardanti il personale dipendente della Provincia autonoma di Trento

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5346547 11857364
Art. 49 - Pari opportunità

1. La Provincia garantisce pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso all'impiego, nello sviluppo professionale, nel trattamento del personale. In particolare:

a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari opportunità tra uomini e donne sul lavoro;

b) garantisce la partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto alla loro presenza nelle aree organizzative interessate;

c) adotta sp

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Capo II - Sanzioni e procedimento disciplinare
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5346547 11857366
Art. 50 - Sanzioni disciplinari e responsabilità

1. Ferme restando le responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile stabilite dalle norme vigenti, ai dipendenti si applicano l'articolo 2106 del codice civile e l'artic

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5346547 11857367
Art. 51 - Procedimento disciplinare e collegio arbitrale

1. Qualora il dirigente venga a conoscenza di un fatto che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare, diversa dal rimprovero verbale, commesso da un dipendente assegnato alla struttura organizzativa da lui diretta, compiuti gli opportuni accertamenti, lo segnala al servizio competente in materia di gestione del personale. Il dirigente del servizio competente in materia di gestione del personale contesta in forma scritta l'addebito al dipendente.

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Capo III - Estinzione del rapporto di lavoro
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5346547 11857369
Art. 52 - Procedure di licenziamento

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51. comma 7, secondo periodo. Il licenziamento è disposto, per i dirigenti, dalla Giunta provinciale e, per il restante personale, dal dirigente competente in materia di gestione del

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5346547 11857370
Art. 52-bis - Collocamento a riposo

1. Ai fini del collocamento a riposo con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e del divieto di trattenimento in servizio del proprio personal

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5346547 11857371
Art. 53 - Passaggio di dipendenti ad aziende o società private

1. Nel caso di passaggio di dipendenti dalla Provincia o da enti funzionali da essa dipendenti a società private per effetto di leggi provinciali che attribuiscano alle medesime società funzioni esercitate dagli stessi enti, si applica la disciplina del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile e successive modificazioni.

1-bis. Nel caso di trasferimento di funzioni ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006, in alternativa a quanto previsto dal comma 1, la Provincia può mettere temporaneamente a disposizione, per la durata delle relative esigenze organizzative, il personale adibito in via esclusiva o prevalente alle funzioni oggetto di trasferimento. In tal caso si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30); quando quest'ultimo articolo richiede il consenso dell'interessato è appli

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5346547 11857372
Art. 53-bis - Divieto di incarichi a lavoratori in quiescenza

N46

1. Ferma restando la disciplina in materia di appalti di servizi, è fatto divieto alla Provincia e ai suoi enti strumentali di conferire incarichi di consulenza, di collaborazione organizzata dal committente, di studio a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e di conferire ad essi incarichi dirigenziali o direttivi. Inoltr

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TITOLO V - Relazioni sindacali e partecipazione
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5346547 11857374
Art. 54 - Contrattazione collettiva provinciale

1. La contrattazione collettiva provinciale, nel rispetto del principio della omogeneizzazione dei contratti della Provincia, degli enti funzionali da essa dipendenti, della Regione Trentino-Alto Adige e degli enti locali, nel rispetto del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 433 e dei principi di cui al D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 35 in materia di personale della scuola e in armonia con i principi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, si svolge per comparti comprendenti settori dell'amministrazione omogenei o affini su tutte le materie relative al rapporto di lavoro con esclusione di quelle riservate alla legge provinciale, ad atti normativi e amministrativi secondo quanto disposto dall'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. I contratti collettivi sono stipulati dall'Agenzia di cui all'articolo 58 per la Provincia e, per la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Provincia e degli enti funzionali.

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5346547 11857375
Art. 55 - Rappresentatività delle organizzazioni del personale

1. Sono considerate rappresentative del personale le organizzazioni dei lavoratori a cui risultino iscritti almeno il cinque per cento del totale dei dipendenti che hanno rilasciato la propria delega alle organizzazioni sindacali con riferimento a ciascuna area di contrattazione ovvero, qualora costituite, quelle che abbiano riportato almeno il cinque per cento dei voti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie.

1-bis. Alla raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe provvede l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN) su comunicazione delle rispettive amministrazioni. Le amministrazioni comunicano i medesimi dati alle organi

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5346547 11857376
Art. 56 - Partecipazione all'organizzazione del lavoro

1. La contrattazione collettiva provinciale definisce le forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini della organizzazione del la

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5346547 11857377
Art. 57 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale provinciale è definito dai contratti collettivi in modo da non prevedere aumenti retributivi in conseguenza di automatismi stipendiali correlati esclusivamente all'anzianità di servizio. La contrattazione collettiva disciplina le forme di progressione economica orizzontale nel rispetto del criterio della valutazione della prestazione, dell'esperienza professionale e dei titoli posseduti, secondo quanto previsto dall'articolo 66, comma 2-quater.

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Art. 57-bis- Fondo per la qualità

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Art. 58 - Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale

1. L'Agenzia istituita con l'articolo 37 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23, come da ultimo modificato dall'articolo 46 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1, assume la denominazione di Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale e costituisce organo della Provincia competente a rappresentare l'amministrazione in sede di contrattazione collettiva e alla sottoscrizione dei contratti e degli accordi di cui alla presente legge.

2. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Presidente della Giunta.

3. L'Agenzia è composta da tre membri dei quali uno con funzioni di presidente titolato a sottoscrivere i contratti, nominati dalla Giunta provinciale tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali, di organizzazione e di gesti

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5346547 11857380
Art. 59 - Indirizzi per la contrattazione e controllo della spesa

1. L'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale è tenuta al rispetto delle direttive impartite dalla Giunta relative agli obiettivi cui deve ispirarsi la contrattazione, ai limiti di spesa determinati dal Presidente della Giunta provinciale in relazione alle risorse finanziarie complessivamente disponibili e comunque nel rispetto dei limiti m

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5346547 11857381
Art. 60 - Procedimento di contrattazione

1. L'Agenzia entro cinque giorni dalla conclusione delle trattative trasmette alla Giunta il testo concordato per la stipulazione degli accordi e dei contratti collettivi, corredato di appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi

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5346547 11857382
Art. 60-bis - Disposizioni relative alla certificazione della contrattazione collettiva provinciale

N41

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5346547 11857383
Art. 61 - Interpretazione autentica del contratto

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto definiscono consensualmente il sign

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5346547 11857384
TITOLO VI - Norme finali e transitorie e abrogazioni
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Art. 62 - Enti funzionali

Abrogato

 

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Art. 63 - Determinazione dei fabbisogni di personale e della dotazione complessiva

1. La spesa da prevedere in bilancio per tutto il personale provinciale, compreso quello assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione, è definita dalla legge provinciale di stabilità. Eventuali integrazioni alla predetta spesa mediante prelievi dal fondo di riserva di cui all'articolo 20 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, possono essere effettuati in misura non superiore al 2 per cento. È comunque consentito l'inquadramento del personale trasferito dallo Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici in applicazione di disposizioni legislative statali, regionali e provinciali.

1-bis. In relazione ai fabbisogni prioritari ed emergenti di nuove figure e competenze professi

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5346547 11857387
Art. 64 - Qualifica ad esaurimento

1. Il personale rivestente nel previgente ordinamento la qualifica di dirigente generale è collocato ad esaurimento nella medesima qualifica.

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Art. 65 - Adeguamento dell'organizzazione

1. Abrogato

2. Abrogato

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5346547 11857389
Art. 66 - Disposizioni per la revisione degli inquadramenti e in materia di ordinamento e sviluppo professionale

1. La Giunta provinciale formula all'Agenzia per le relazioni negoziali apposite direttive per la revisione, nell'ambito della contrattazione collettiva, del sistema di classificazione degli inquadramenti del personale dipendente della Provincia e dei suoi enti funzionali, al fine di assicurare la corrispondenza del trattamento giuridico ed economico alla tipologia delle mansioni svolte.

2. Nelle direttive di cui al comma 1 la Giunta impartisce all'Agenzia indicazioni al fine di prevedere una specifica qualificazione al personale in possesso di abilitazione professionale utilizzato per lo svolgimen

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5346547 11857390
Art. 67 - Corpo forestale provinciale

1. È istituito il corpo forestale provinciale. Ferma restando la competenza della contrattazione collettiva a definire la disciplina del rapporto di lavoro, la Giunta provinciale, con regolamento di organizzazione, definisce le funzioni, la

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5346547 11857391
Art. 67-bis - Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento

1. Presso la Provincia autonoma di Trento opera il corpo permanente dei vigili del fuoco previsto dall'articolo 1, quinto comma, numero 1), della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 (Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle province autonome di Trento e di Bolzano).

2. La Giunta provinciale, con regolamento di organizzazione, definisce le funzioni - compresa quella di supporto tecnico - la composizione e le modalità di accesso al corpo permanente dei vigili del fuoco.

3. In deroga a quanto

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Art. 68 - Informazione consiliare

1. Almeno quindici giorni prima dell'adozione, le proposte dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 3, 8, 22-bis, 37, 43, 47, 54 e 65 son

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Art. 68-bis - Funzioni di segretario della Giunta provinciale

1. Le funzioni di segretario della Giunta provinciale sono esercitate dal dirigente del servizio competente per le attività di segreteria della Giunta

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Art. 69 - Norma transitoria

1. Salvo che per le materie riservate alla legge, gli accordi sindacali recepiti con legge provinciale ovvero con decreto del Presidente della Giunta provinciale e le norme generali e speciali applicate al personale della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non abrogate, costitui

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Art. 70 - Norme abrogate

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 69 sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e in particolare le seguenti norme:

- articoli 1; 2; 10; 11; 12; 13; 14, comma 3; 15; 16; 22; 25; 27; 28; 31; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 45; 46; 49; 52; 53; 54; 55; 56; 58; 59; 60, commi 2, 3, 4, 5, 6; 73; 81, comma 3; 82, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7; 123, commi 1, 3, 4, 5; 124; 125; 127; 128; 129; 132; 134, commi 2, 5, 6; 158; 159; 177; 178, commi 1, 4; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213 della L.P. 29 aprile 1983, n. 12;

- articolo 2 della L.P. 17 dicembre 1993, n. 4

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TITOLO VII - Disposizioni ulteriori in materia di personale e organizzazione
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Art. 71 - Modifica all'articolo 5 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12

1. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, articolo da ultimo modificato dall'

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Art. 72 - Sostituzione dell'articolo 87 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12

1. L'articolo 87 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 è sostituito dal seguente:

"Art.

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Art. 73 - Modifica all'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12

1. Il comma 2 dell'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, articolo da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge provinciale 7

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Art. 74 - Sostituzione dell'articolo 30 della legge provinciale 28 agosto 1995, n. 10

Abrogato

 

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Art. 75 - Misure organizzative per l'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

N69

1. Nell'ambito dell'organizzazione della Provincia, i compiti spettanti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono attribuiti, salvo quanto diversamente disposto da questo articolo, al nucleo di prevenzione e protezione costituito presso l'amministrazione o a soggetti esterni in possesso dei requisiti prescritti. In caso di necessità il nucleo si avvale di servizi e prestazioni d'opera da parte di soggetti esterni, secondo quanto disposto dalla Giunta provinciale. La sorveglianza sanitaria disciplinata dal titolo I, capo III, sezione V, del decreto legislativo n. 81 del 2008 è svolta dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, salvo che non sia affidata, sulla base di un'apposita convenzione, a un altro soggetto abilitato.

2. Per svolgere i compi

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Art. 75-bis - Disposizioni transitorie in materia di concorsi

1. I bandi di concorso indetti fino al 31 dicembre 2012 po

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Art. 75-ter - Disposizioni in materia di trasparenza delle informazioni sul lavoro pubblico provinciale

N3

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Art. 75-quater - Disposizioni in materia di trattamento economico del personale degli enti strumentali della Provincia

1. Ferma restando l'autonoma individuazione del contratto collettivo di lavoro da applicare al proprio personale in base all'articolo 58, comma 8-bis, gli enti strumentali della Provincia previsti dall'articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della

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Art. 75-quinquies - Servizio sostitutivo di mensa per il personale del sistema pubblico provinciale

N10

1. La Provincia, in alternativa all’appalto, può procedere alla gestione diretta del servizio sostitutivo di mensa attraverso l’utilizzo di opportuni strumenti di legittimazione per il personale della Provincia e degli altri enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato di cui all’articolo 79 dello Statuto speciale, a seguito di accordo con i medesimi.

2. Ai fini del comma 1 il servizio può essere affidato a una società strumentale di cui all’articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 o a una sua controllata. A tal fine è integrato l’oggetto sociale della società. N27

2-bis. Se il servizio sostitutivo di mensa è affidato a una soci

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Art. 76 - Modifica all'articolo 6 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
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Art. 77 - Sostituzione dell'articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23

"Art. 31 - Pubblicità dei provvedimenti

1. Le deliberazioni della Giunt

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Art. 78 - Modifica all'articolo 32 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
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Art. 79 - Conferma degli atti e altre disposizioni

1. Gli atti adottati in applicazione di quanto disposto dal previgente ordinamento restano fermi fino alla scadenza eventualmente prevista dai medesimi

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TITOLO VIII - Disposizioni finanziarie
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Art. 80 - Riferimento delle spese e copertura degli oneri

1. Agli oneri di cui all'articolo 7, comma 4, si fa fronte con gli stanziamenti già previsti in bilancio per compensi a consulenti o incaricati di spe

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5346547 11857412
Art. 81 - Variazioni di bilancio

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo

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Tabella A - Copertura degli oneri (art. 80)

(in milioni di lire)

 

anno 1997

anno 1998

anno 1999

1. Oneri complessivi da coprire:

 

 

 

- art. 19, com. 2: nucleo valutazione dirigenti e art. 51, com. 6: collegio arbitrale

50

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