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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 30/11/1992, n. 23
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- L.P. 22/03/2001, n. 3
- L.P. 27/08/1999, n. 3
- L.P. 08/09/1997, n. 13
- L.P. 03/04/1997, n. 7
- L.P. 15/11/1993, n. 36
- L.P. 23/08/1993, n. 18
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Art. 1 - Ambito di applicazione della legge1. Le disposizioni di questa legge si applicano all'attività amministrativa della Provincia, degli enti pubblici, ad esclusione di quelli economici, ad ordinamento provinciale e delle agenzie della Provincia, intendendosi sostituiti agli organi e alle strutture provinciali quell |
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Capo I - Principi del procedimento amministrativo |
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Art. 2 - Principi1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di semplicità, di economic |
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Art. 3 - Termini del procedimento1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. L'amministrazione stabilisce il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento, salvo che non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento. Il termine decorre dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione competente, se il procedimento è ad istanza di parte, ovvero dall'inizio d'ufficio del procedimento stesso. Se le istanze e la documentazione sono presentate a struttura della stessa amministrazione diversa da quella competente a riceverle o sono presentate per il tramite degli sportelli di assistenza e di informazione di cui all'articolo 34, il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento decorre dalla data di ricevimento delle istanze o della documentazione da parte della struttura competente all'adozione del provvedimento finale. 2-bis. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi stabiliti ai sensi del comma 2 non possono comunque essere superiori a novanta giorni. Nei casi in cui sia indispensabile fissare termini di conclusione superiori a novanta giorni, in considerazione della particolare complessità del procedimento, della natura degli interessi pubblici tutelati e della effettiva sostenibili |
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Art. 4 - Motivazione1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presup |
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Capo II - Responsabile del procedimento |
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Art. 5 - Struttura competente in via principale1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per |
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Art. 6 - Responsabile del procedimento1. I responsabili delle strutture provinciali individuano con |
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Art. 7 - Funzioni del responsabile del procedimento1. Il responsabile del procedimento di cui all'articolo 6: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del prov |
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Capo III - Semplificazione delle procedure amministrative |
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Art. 8 - Presentazione di domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni1. Le strutture che ricevono domande, dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni ne rilasciano immediatamente una ricevuta, che attesta la data di avvenuta presentazione della domanda, della dichiarazione, della segnalazion |
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Art. 8-bis |
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Art. 9 - Documentazione, moduli e formulari1. Nell'ambito di un procedimento amministrativo può essere richiesta esclusivamente la documentazione individuata dalla Giunta provinciale, anche in deroga a quanto previsto da leggi o da regolamenti, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di riduzione degli oneri amministrativi, di acquisizione d'ufficio dei documenti e di autocertificazione e in attuazione del principio di non aggravamento del procedimento. N98 2. Il sito internet istituzionale della Provincia è fonte di certezza istituzionale e di attualità per la documentazione, per i moduli |
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Art. 9-bis |
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Art. 9-ter - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive e percezione non dovuta di vantaggi economici1. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sono assoggettate ai controlli previsti dal capo V del medesimo decreto con le modalità definite dalla Giunta provinciale da parte delle amministrazioni o delle strutture provinciali cui sono state rese le dichiarazioni. |
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Art. 10 |
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Art. 12 - Valutazioni tecniche1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite valutazioni tecniche, gli organi o gli enti chiamati ad esprimerle debb |
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Art. 13 - Art. 14 |
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Art. 15 |
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Art. 16 - Conferenza di servizi1. Per l'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi, la struttura provinciale o l'amministrazione pubblica competente, anche su richiesta del privato interessato, può utilizzare la conferenza di servizi istruttoria. 2. Se la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, autorizzazioni, concessioni, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da altre strutture provinciali o amministrazioni pubbliche, inclusi i gestori di b |
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Art. 16-bis - Forme di collaborazione fra istituzioni1. La Provincia può affidare alla Provincia autonoma di Bolzano, a regioni, e a enti locali anche appartenenti a regioni diverse, o assumere in affidamento dai medesimi enti, determin |
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Art. 16-ter - Conferenza di servizi preliminare |
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Art. 16-quater - Procedura della conferenza di servizi |
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Art. 16-quinquies - Rimedi per le amministrazioni dissenzienti1. Avverso il provvedimento motivato di conclusione della conferenza e del procedimento, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, le strutture provinciali e le amministrazioni pubbliche preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubb |
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Art. 16-sexies - Sportello unico per le attività produttive1. Per semplificare il rilascio dei provvedimenti preordinati alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione e alla localizzazione di impianti produttivi o di attività finalizzate alla produzione di beni e servizi, inclusi il rilascio dei titoli abilitativi edilizi previsti dalla legislazione provinciale vigente in materia, presso ciascun comune è assicurato il coordinamento delle funzioni amministrative inerenti l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, comprese quelle relative all'insediamento dei relativi impianti, in relazione ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza. Resta fermo il rispetto dell'autonomia organizzativa spettante ai sensi della normativa regionale in materia di ordinamento degli enti locali. |
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Capo IV - Procedure per la concessione e l'erogazione di finanziamenti a enti pubblici e a soggetti privati |
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Art. 17 - Art. 18 |
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Art. 19 - Provvedimenti attributivi di vantaggi economici1. La concessione di sovvenzioni, di contributi, di sussidi e di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e a enti pubblici e privati sono subordinate alla pre |
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Art. 19.1 - Disposizioni in materia di protezione di dati personali con riguardo a interventi di sostegno economico-finanziari erogati mediante strumenti automatizzati1. Con riferimento agli interventi di sostegno economico-finanziario di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del C |
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Art. 19-bis - Semplificazione delle procedure1. Per razionalizzare e accelerare lo svolgimento dell'attività amministrativa, con uno o più regolamenti sono emanate disposizioni per la delegificazione e la semplificazione delle procedure previste da leggi provinciali, ivi comprese quelle relative alla concessione ed erogazione di agevolazioni economiche, comunque denominate. 2. I regolamenti sono emanati attenendosi ai seguenti principi e criteri: a) riduzione delle fasi procedimentali e degli organi o dei soggetti intervenienti nel procedimento; |
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Art. 19-ter - Semplificazione dei rapporti con le imprese1. Con uno o più regolamenti, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 19-bis, sono adottate le misure di semplificazione necessarie per ridurre gli adempimenti burocra |
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Art. 20 - Rendicontazione e verifiche finali1. L'erogazione di finanziamenti, di contributi o di altre provvidenze a carico della Provincia previste dalla vigente legislazione per lo svolgimento di attività, per la realizzazione di interventi e di opere, è disciplinata da quest'articolo. 2. Con uno o più regolamenti sono definite le modalità e i termini di rendicontazione e di verifica parziale o finale delle attività, degli interventi e delle opere, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) semplicità e non aggravamento degli adempimenti richiesti; N105 b) specificazione delle modalità e degli a |
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Art. 21 - Art. 22 |
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Capo V - Partecipazione al procedimento amministrativo |
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Art. 23 - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla-osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, se non è previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato. 2. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente del |
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Art. 23.1 - Concentrazione dei regimi amministrativi, procedimento unico e sportello unico1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico al quale presentare la SCIA - anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni, oppure di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente - e le domande di provvedimento abilitativo unico. 2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche l'interessato pr |
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Art. 23-bis - Silenzio assenso1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio |
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Art. 23-ter Disposizioni sanzionatorie |
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Art. 24 - Partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo1. Ove non sussistano ragioni d'impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l'avvio del procedimento è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 25, ai soggetti nei confro |
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Art. 25 - Comunicazione al soggetto interessato dell'inizio del procedimento1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione devono essere indicati: a) l'amministrazione; |
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Art. 26 - Intervento nel procedimento1. I portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare |
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Art. 27 - Modalità di partecipazione al procedimento1. I soggetti di cui all'articolo 24, commi 1 e 2 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 26 hanno diritto: |
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Art. 27-bis - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza1. Nei procedimenti ad istanza di parte l'organo o la struttura competente all'adozione del provvedimento finale, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i mot |
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Art. 28 - Accordi tra amministrazione e amministrati1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera c), l'amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interess |
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Art. 29 - Inapplicabilità1. Le disposizioni contenute negli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 non si applicano nei confronti delle attività delle pubbliche amministrazioni e degli |
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Art. 30 - Integrazione di procedimenti1. Nel caso in cui la vigente normativa preveda più atti di amministrazione giuridica puntuale inerenti il medesimo oggetto o attività o risultato, s |
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Art. 30-bis - Albo telematico della Provincia1. Sull'albo telematico della Provincia sono assolti gli obblighi di pubblicazione di avvisi, atti e provvedimenti amministrativi di competenza della Provincia previsti dalla normativa statale o provinciale. Restano ferme le altre forme di pubblicità degli atti previste dalla normativa di settore. |
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Capo VI - Pubblicità degli atti |
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Art. 31 - Pubblicità degli atti1. Sono atti pubblici i provvedimenti, gli atti conclusivi di procedimenti amministrativi e in ogni caso le deliberazioni della Giunta provinciale. 2. Non sono pubblici gli atti di gestione del personale, nonché i documenti che riguardano l'attività in corso di contrattazione collettiva provinciale di lavoro. N71 3. Qualora gli atti pubblici riguardano interes |
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Art. 31-bis - Amministrazione aperta1. Per le finalità indicate negli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), a decorrere dal 1° gennaio 2014, con riferimento alle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili fi |
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Art. 32 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi1. L'accesso ai documenti amministrativi è consentito, previa presentazione di richiesta motivata, a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. 1-bis. I consiglieri provinciali hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strum |
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Art. 32-bis - Esclusione dal diritto di accesso1. Il diritto di accesso è escluso: a) per documenti coperti da segreto per specifica disposizione di legge o di regolamento; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attività dell'amministrazione diretta all'emanazione di |
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Art. 33 - Comunicazione1. Dell'atto amministrativo è data comunicazione, anche per estratto, ai soggetti ai quali esso direttamente si riferisce. N44 2. Nel caso di atti amministrativi a contenuto sfavorevole l |
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Art. 33-bis - Comunicazioni telematiche1. Le comunicazioni delle strutture e delle amministrazioni previste da questa legge sono effettuate |
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Art. 34 - Iniziative di informazione e rapporti con il pubblico1. Al fine di agevolare i rapporti con l'utenza e per favorire e migliorare la diffusione delle informazioni necessarie ai cittadini per accedere a benefici o per ottenere atti di loro interesse, la Provincia individua appositi sportelli di assistenza e di informazione, anche decentrati, a cui sono attribuiti i seguenti compiti: |
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Capo VII - Disposizioni finali |
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Art. 35 - Regolamento interno della Giunta provinciale1. La Giunta provinciale determina con regolamento interno le modalità del proprio funzionamento. |
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Art. 36 |
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Art. 37 - Ricorsi amministrativi1. In materia di ricorsi amministrativi continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni legislative in ordine ai casi in cui il ricorso è ammesso e a |
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Art. 38 - Art. 39 |
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Art. 40 - Regolamenti di esecuzione e relazione annuale1. La Giu |
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Art. 40-bis |
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Art. 40-ter - Disposizioni per un'amministrazione di qualità1. Al fine di adottare gli interventi correttivi necessari per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e tenuto conto dei dati risultanti dal controllo di gestione, la Provincia effettua l'analisi e il |
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Art. 40-quater - Servizio di garanzia del cittadino-cliente |
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Art. 40-quinquies - Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese |
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Art. 40-sexies - Analisi e valutazione permanente dei procedimenti1. La Provincia, mediante azioni condivise con gli enti locali e con il coinvolgimento degli organismi di rappresentanza delle imprese e degli ordini professionali, istituisce un tavolo permanente di analisi e valutazione dei procedimenti che interessano l'amministrazione provinciale e gli enti di cui all'articolo 1, al fine di individuare: a) le tipologie di procedimenti che determinano un carico ingiustificato di oneri organizzativi e gestionali per cittadini e imprese; |
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Art. 41 |
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Art. 42 |
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Art. 43 - Abrogazione della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 45 concernente: "Principi generali per la semplificazione e la democratizzazione dell'azione amministrativa provinciale" |
Testo coordinato con modifiche fino alla L.P. 20/2015.
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