Articolo aggiunto dall'art. 1, della L.P. 01/04/2010, n. 9; modificato dall'art. 9, commi 1 - 3, della L.P. 30/05/2014, n. 4; dall'art. 3, comma 6, della L.P. 29/12/2016, n. 19; dall'art. 6, comma 4, della L.P. 23/12/2019, n. 12.

Ai sensi dell’art. 6, comma 5, della L.P. 12/2019, in sede di prima applicazione del presente articolo, l'atto organizzativo è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della L.P. 12/2019.

Articolo successivamente abrogato dall’art. 52, comma 3, della L.P. 04/08/2021, n. 18, così recitava:

“Art. 75-ter - Disposizioni in materia di trasparenza delle informazioni sul lavoro pubblico provinciale.

1. La Provincia, attraverso gli strumenti di informazione elettronica in uso, pubblica i dati e le informazioni concernenti l'attività delle strutture e del personale dipendente, i risultati delle forme di verifica della soddisfazione dei cittadini e degli utenti, ogni aspetto dell'organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti. Attraverso i medesimi strumenti sono inoltre resi noti i numeri telefonici, gli indirizzi di posta elettronica e il recapito di tutto il personale che ne sia dotato.

2. Sono in particolare oggetto di informazione, con riferimento alla situazione esistente alla fine di ogni anno e, se possibile, con confronto su più annualità:

a) la dotazione complessiva di personale distinta per figura professionale o qualifica;

b) l'organigramma delle strutture di primo, secondo e terzo livello con l'elenco del personale con qualifica di dirigente e direttore e relativo incarico;

b-bis) per ogni incarico dirigenziale, anche conferito ai sensi dell'articolo 34-bis:

1) l'atto di conferimento, il curriculum vitae, la durata;

2) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, compresi i rimborsi a qualsiasi titolo percepiti;

3) i dati relativi all'assunzione di cariche presso enti pubblici o privati e i relativi compensi, a qualsiasi titolo corrisposti;

4) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con l'indicazione dei compensi spettanti;

5) le dichiarazioni previste dall'articolo 2, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), nonché le attestazioni e dichiarazioni previste dagli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, se essi vi consentono. È data evidenza al mancato consenso;

c) gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, compresi eventuali rimborsi a qualsiasi titolo percepiti, che ciascun dirigente è tenuto a comunicare all'amministrazione;

d) la retribuzione media lorda annuale comprensiva del salario accessorio di ciascuna figura professionale o qualifica;

e) i giorni medi di assenza per malattia e per motivi diversi dalle ferie, di ciascuna figura professionale o qualifica e la relativa distribuzione;

f) i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione per la produttività del lavoro pubblico e la distribuzione degli esiti della valutazione riferita a ciascuna figura professionale o qualifica;

g) gli esiti delle indagini di verifica del grado di soddisfazione dell'utenza.

2-bis. I dati relativi al comma 2, lettera b-bis), numero 5), sono pubblicati con riferimento alle figure dirigenziali individuate, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale 21 febbraio 2019, n. 20, dai singoli enti di appartenenza con proprio atto organizzativo, che definisce anche i criteri e le modalità di pubblicazione.

3. Le disposizioni previste da questo articolo, in quanto compatibili, si applicano anche agli enti strumentali pubblici e privati della Provincia.”

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