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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 11/09/1995, n. 11
L. P. Trento 11/09/1995, n. 11
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Pres. P. 20/10/2023, n. 26-102/Leg.
- L.P. 23/03/2020, n. 2
- L.P. 02/08/2017, n. 9
- L.P. 22/04/2014, n. 1
- L.P. 17/09/2013, n. 19
- L.P. 28/03/2013, n. 5
- L.P. 23/07/2010, n. 16
- L.P. 15/12/2004, n. 10
- L.P. 01/08/2003, n. 5
- L.P. 27/08/1999, n. 3
- L.P. 07/03/1997, n. 5
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Art. 1 - Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente1. È istituita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente - di seguito denominata "agenzia" - quale struttura organizzativa della Provincia dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica e contabile, secondo le disposizioni della presente legge. |
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Art. 2 - Compiti dell'agenzia1. All'agenzia spetta: a) l'esercizio delle funzioni tecniche di vigilanza e controllo dei fattori fisici, chimici e biologici ai fini della tutela dell'aria, delle acque e del suolo dagli inquinamenti, della gestione dei rifiuti e della prevenzione dall'inquinamento acustico; b) l'installazione e la gestione delle reti di monitoraggio ambientale afferenti le materie di cui alla lettera a); |
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Art. 3 - Organi1. Sono organi dell'agenzia: |
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Art. 4 - Direttore1. All'agenzia è preposto un direttore, individuato dalla Giunta provinciale tra i dirigenti della Provincia con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica ovvero tra persone estranee all'amministrazione, in possesso di comprovate competenze di direzione tecnica e amministrativa e di adeguata qualificazione nella materia di protezione ambientale. Al direttore è attribuito il trattamento economico previsto per i dirigenti generali. 2. Spettano al direttore l'esercizio di tutte le funzioni e l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti la gestione e la direzi |
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Art. 5 - Collegio dei revisori dei conti1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta provinciale, che stabilisce a chi spettano le funzioni di presidente. Il collegio dura in carica cinque anni ed è composto da tre persone, di cui una designata dalle minoranze del Consiglio provinciale e almeno una scelta tra i funzionari della Provincia che hanno maturato un'esperienza di alme |
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Art. 6 - Bilanci e gestione finanziaria1. N17 |
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Art. 7 - Entrate dell'agenzia1. Le entrate dell'agenzia sono costituite da: a) l'assegnazione di fondi a carico del bilancio provinciale in misura tale da assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmatici e lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'agenzia, tenuto conto anche delle altre entrate; b) i proventi derivanti dall'attività svolta per conto di terzi e i corrispettivi dei servizi prestati; |
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Art. 8 - Spese dell'agenzia1. In relazione alle disposizioni previste dalla presente legge, le spese per la realizzazione dei programmi e per la gestione dell'agenzia, ad eccezione di quelle indicate al comma 2, sono poste a carico del bilancio dell'agenzia |
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Art. 9 - Articolazione organizzativa dell'agenzia1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'agenzia si articola in settori e unità organizzative, competenti nelle seguenti aree funzionali: a) area vigilanza e laboratorio; b) a |
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Art. 10 - Controlli ambientali1. Nell'ambito delle funzioni tecniche di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 2, commi 1 - lettera a) - e 4, rientrano le attività di controllo che le norme vigenti demandano nelle materie ivi previste al servizio protezione ambiente e alla direzione prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. N3 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dal settore competente nell'are |
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Art. 11 - Monitoraggio ambientale e sistema informativo1. Le funzioni concernenti le reti di monitoraggio ed il sistema informativo provinciale ambientale e territoriale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), comprendono le seguenti attività: a) installazione e gestione delle reti di rilevamento e monitoraggio previste dalla normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ivi compresi |
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Art. 12 - Supporto tecnico-scientifico all'azione amministrativa1. Le funzioni di consulenza e di assistenza tecnico-scientifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), consistono in: a) formulazione di proposte e di pareri nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), relativi ai limiti di accettabilità, agli standard di qualità, alle metodologie di rilevamento, di campionamento ed analisi, in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia nazionale p |
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Art. 13 - Impatto ambientale e rischi di incidenti rilevanti1. Le funzioni di supporto tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), comprendono le seguenti attività: a) espletamento delle attività istruttorie afferenti la procedura di valutazione dell'impatto ambientale di cui alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 ( |
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Art. 14 - Radioattività1. Le funzioni tecniche di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), comprendono il controllo della radioattività ambie |
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Art. 15 - Promozione, formazione e informazione1. Nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), rientrando le attività concernenti: a) la promozione - nei confronti delle strutture provinciali, degli enti funzionali della Provincia, di altri enti pubblici o istituti specializzati - e l'attuazione della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio dell'ambiente, anche con riferimento e tecnologie, prodotti |
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Art. 15-bis - Programmi di educazione ambientale1. Al fine di potenziare le attività di educazione, informazione e sensibilizzazione ambientale, l'agenzia approva, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, l |
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Art. 16 - Coordinamento di attività1. La Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per l'ambiente, determina - allo scopo di perseguire una maggiore unitarietà d'azione tra prevenzione ambientale e tutela della salute - gli indirizzi a carattere programmatico e individua gli obiettiv |
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Art. 17 - Costituzione dell'agenzia1. L'agenzia è costituita con deliberazione della Giunta provinciale, che determina anche la data comunque non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge a partire dalla quale ha luogo il trasferimento all'agenzia delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge già svolte: a) dal servizio protezione ambiente e dalla commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; b) dalla direzione prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, per quanto concerne le funzioni e le attività di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale) e di cui all'articolo 2, comma 4 (7). 2. Le strutture o le loro articolazioni |
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Art. 18 - Norme transitorie1. Con la deliberazione prevista dall'articolo 17, commi 1, la Giunta provinciale provvede, in particolare, a: a) individuare, acquisito anche il parere del direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, il personale che, per effetto dell'articolo 17, commi 3, 4 e 6, sarà assegnato all'agenzia; b) definire l'articolazione organizzativa p |
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Art. 19 - Ordinamento del personale1. Per quanto non previsto dalla presente legge e in attesa della riforma dell'amministrazione, al personale assegnato all'agenzia si continuano ad applicare le norme concernenti l'ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento e al personale |
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Art. 20 - Comitato provinciale per l'ambiente |
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Art. 21 - Compiti del comitato provinciale per l'ambiente |
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Art. 22 - Omissis
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Art. 23 - Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa1. Le autorizzazioni di spesa disposte con la legg |
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Art. 24 - Autorizzazioni di spesa1. Per l'assegnazione di somme all'agenzia per far fronte alle spese correnti, prevista dall'articolo 7, a decorrere dall'esercizio |
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Art. 25 - Art. 26 - Omissis
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