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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.P. 05/08/2024, n. 9, l'articolo continua a trovare applicazione nei confronti dei soggetti beneficiari dei contributi di risanamento a fini locativi già concessi alla data del 06/08/2024.
Il presente articolo così recitava:
"Art. 63 - Contributi
1. Per il risanamento degli immobili di cui all'articolo 62 possono essere concessi a soggetti giuridici privati e agli enti locali contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, al netto della detrazione d'imposta prevista dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). I contributi in conto capitale possono essere sostituiti, in tutto o in parte, da contributi in annualità, determinati in modo che il valore attuale sia corrispondente a quello del contributo in conto capitale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione di detti contributi nonché, anche tenendo conto della capienza dell'imposta sui redditi del beneficiario del contributo riferita agli anni precedenti alla domanda, i casi, i criteri e le modalità in base ai quali la detrazione d'imposta teorica prevista dalla legge n. 449 del 1997 è detratta dalla spesa ammessa.
2. I soggetti giuridici privati sono tenuti a locare, con contratto di locazione stipulato entro dodici mesi dalla data di ultimazione delle opere, gli alloggi risanati:
a) a nuclei familiari aventi, al momento della stipulazione del contratto di locazione, i requisiti per la permanenza in alloggi di edilizia abitativa pubblica con contratto agevolato secondo la disciplina vigente per la locazione di immobili ad uso abitativo;
a-bis) a nuclei familiari individuati nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità aventi, al momento della stipulazione del contratto di locazione, i requisiti previsti dalla normativa provinciale vigente per l'accesso agli alloggi a canone moderato; il contratto è stipulato ai sensi della disciplina vigente per la locazione di immobili a uso abitativo a un canone definito con le modalità stabilite dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"; gli alloggi risanati possono essere locati ai nuclei familiari nei quali sono presenti i soggetti deboli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 15 del 2005 ancorché titolari di un diritto reale di proprietà, usufrutto o abitazione su un altro alloggio non idoneo, per l'impossibilità di realizzare sullo stesso interventi di adeguamento secondo quanto previsto dalla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento), alle peculiari condizioni di difficoltà presentate;
a-ter) a personale sanitario messo a disposizione temporaneamente per fronteggiare situazioni di emergenza con contratto di locazione di natura transitoria secondo la disciplina vigente per la locazione di immobili adibiti ad uso abitativo;
b) a ITEA s.p.a., che li destina all'attuazione della politica provinciale per la casa;
b-bis) a enti del terzo settore che lì destinano a persone in situazione di disagio sociale che si trovano in una temporanea emergenza abitativa, corrispondendo un canone non superiore a quello agevolato secondo la disciplina vigente per la locazione di immobili ad uso abitativo.
2-bis. In alternativa a quanto disposto dal comma 2, gli alloggi risanati possono essere destinati, secondo i criteri, i requisiti e le condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, a progetti di locazione riferiti a forme di abitare collaborativo finalizzati alla mutualità e alla condivisione di spazi, nei quali i partecipanti sono chiamati ad avere un ruolo attivo nel costruire il benessere comune. I modelli di cohousing e coliving rientrano tra queste forme di abitare collaborativo.
3. Gli enti ecclesiastici legalmente riconosciuti possono, in alternativa a quanto disposto dai commi 2 e 2-bis, cedere gli alloggi risanati in comodato gratuito per i fini abitativi connessi agli scopi dell'ente. I contributi ad essi corrisposti non sono cumulabili con altri interventi pubblici provinciali.
4. Gli enti locali sono tenuti a locare gli alloggi a favore dei soggetti collocati in posizione utile nelle graduatorie per l'accesso agli alloggi di edilizia abitativa pubblica.
4-bis. Se, entro il termine fissato nel provvedimento di concessione del contributo o stabilito dalla normativa provinciale vigente in materia, eventualmente prorogato, gli alloggi proposti ai sensi del comma 4 non sono accettati dai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie, questi alloggi, entro i successivi dodici mesi, sono locati ai sensi del comma 2 o destinati all'utilizzo previsto dal comma 2-bis, mediante l'adesione ai relativi progetti da parte dei beneficiari dei contributi.
5. Gli alloggi oggetto dell'intervento sono vincolati all'utilizzo di cui ai commi 2, 3.4 e 4-bis per un periodo di dieci anni decorrente dalla data di ultimazione delle opere. Per gli alloggi vincolati all'utilizzo previsto dal comma 2-bis, il periodo di dieci anni decorre dalla data di adesione dei beneficiari dei contributi al progetto di abitare collaborativo.
6. L'inosservanza dei commi 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis e 5 determina la decadenza dal contributo e comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire all'ente concedente i contributi già corrisposti aumentati in ragione d'anno del tasso stabilito dalla Banca centrale europea (BCE) vigente al momento in cui si accerta l'inosservanza.
7. Non sono ammesse a contributo iniziative di risanamento di alloggi da destinare a parenti o affini entro il secondo grado o al coniuge non separato legalmente del richiedente.
8. Le disposizioni di cui a quest'articolo si applicano anche agli interventi non ultimati alla data di entrata in vigore di questa legge."
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