Articolo abrogato dalla L.P. 22/04/2014, n. 1, così recitava:

“Art. 6 (Attribuzioni del CEA) — 1. Al CEA spettano i seguenti compiti:

a) proporre alla Giunta provinciale iniziative generali o particolari direttamente o indirettamente connesse con i piani di cui alla lettera b);

b) formulare pareri in ordine ai piani pluriennali e agli eventuali aggiornamenti annuali;

c) promuovere attività di ricerca e di studio nel settore e quant'altro risulti d'interesse per il settore dell'edilizia abitativa.”

Dalla redazione