Articolo inserito dalla L.P. 30/12/2015, n. 20.

Il comma 5 dell’art. 18 della L.P. 30/12/2015, n. 20, dispone:

“5. L'articolo 38-bis, come inserito dal comma 2, si applica anche ai soggetti ammessi a beneficiare di contributi per l'abbattimento degli interessi sui mutui agevolati ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1992, dell'articolo 58 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, dell'articolo 53 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, dell'articolo 59 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, e dell'articolo 54 della legge provinciale n. 1 del 2014, se, alla data di entrata in vigore di questo comma, non hanno ancora stipulato il contratto di mutuo. In tal caso il termine annuale previsto dall'articolo 38-bis decorre dalla data di entrata in vigore di questo comma.”

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