Articolo abrogato dalla L.P. 22/04/2014, n. 1, così recitava:

“Art. 5 (Istituzione e composizione) — 1. È istituito presso la Provincia il comitato per l'edilizia abitativa (CEA).

2. Esso è composto:

a) dall'assessore provinciale cui è affidata la materia dell'edilizia abitativa, con funzioni di presidente;

b) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di edilizia abitativa, con funzioni di vicepresidente;

c) da tre consiglieri designati dal Consiglio provinciale, di cui uno appartenente alle minoranze;

d) da tre rappresentanti dei lavoratori designati uno ciascuno dalle tre organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative;

e) da un rappresentante delle organizzazioni degli imprenditori agricoli scelto fra tre nominativi indicati uno ciascuno dalle tre organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative;

f) da un rappresentante dei datori di lavoro designato dal coordinamento provinciale degli imprenditori;

g) da tre rappresentanti dei comprensori designati dalla conferenza dei presidenti dei comprensori;

h) dal presidente dell'ITEA;

i) da due rappresentanti dei comuni di cui uno designato dalla sezione provinciale di Trento dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'altro dalla delegazione provinciale di Trento dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM);

l) da due rappresentanti delle cooperative edilizie, scelti fra quattro nominativi designati dalle organizzazioni associative più rappresentative delle cooperative stesse in relazione al numero delle cooperative associate;

m) da due rappresentanti designati dal comitato interprofessionale ordini e collegi ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, agronomi della provincia di Trento;

n) dal dirigente del servizio edilizia abitativa;

o) da un funzionario, scelto fra i dipendenti della Provincia, esperto in materia di economia;

p) da un funzionario, scelto fra i dipendenti della Provincia, esperto in materia di edilizia abitativa;

q) da due rappresentanti dei comuni di Trento e Rovereto.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Provincia.

4. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura. Qualora entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di designazione gli enti e gli organismi interpellati non provvedano a designare i propri rappresentanti, il comitato è ugualmente nominato dalla Giunta provinciale prescindendo dai membri dei quali manchi la designazione, purché venga raggiunta la maggioranza dei componenti. La Giunta provinciale provvede all'integrazione del comitato a seguito delle designazioni che siano effettuate oltre i termini di cui al presente comma.

5. Per ciascuno dei membri di cui alle lettere e), f), h), l) ed m) del comma 2 gli enti o gli organismi interessati designano un membro supplente.

6. I membri supplenti partecipano alle sedute del comitato solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo membro titolare.

7. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti e associazioni particolarmente interessati.

8. Le adunanze del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

9. Ai componenti e al segretario del comitato nonché ai soggetti di cui al comma 7, sono corrisposti, ove spettanti, i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.”

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