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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 13/11/1992, n. 21
L. P. Trento 13/11/1992, n. 21
L. P. Trento 13/11/1992, n. 21
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 05/08/2024, n. 9
- L.P. 29/12/2022, n. 20
- L.P. 28/12/2020, n. 15
- L.P. 23/12/2019, n. 12
- L.P. 29/12/2016, n. 20
- L.P. 30/12/2015, n. 20
- L.P. 03/06/2015, n. 9
- L.P. 30/12/2014, n. 14
- L.P. 22/04/2014, n. 1
- D. Pres. P. 28/03/2014, n. 4-6/Leg.
- L.P. 15/05/2013, n. 9
- L.P. 27/12/2012, n. 25
- L.P. 27/12/2011, n. 18
- L.P. 28/03/2009, n. 2
- L.P. 12/09/2008, n. 16
- L.P. 21/12/2007, n. 23
- L.P. 27/03/2007, n. 7
- L.P. 29/12/2006, n. 11
- L.P. 07/11/2005, n. 15
- L.P. 25/07/2002, n. 9
- L.P. 19/02/2002, n. 1
- L.P. 22/03/2001, n. 3
- L.P. 04/09/2000, n. 11
- L.P. 20/03/2000, n. 3
- L.P. 27/08/1999, n. 3
- L.P. 08/09/1997, n. 13
- L.P. 07/03/1997, n. 5
- L.P. 03/02/1995, n. 1
- L.P. 12/09/1994, n. 6
- L.P. 03/09/1993, n. 23
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Titolo I - Obiettivi, programmazione e assetto organizzativo |
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Capo I - Norme generali |
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Art. 1 - Programmazione degli interventi1. La Giunta provinciale provvede alla programmazione coordinata degli interventi in materia di edilizia abitativa, ivi compresi gli interventi a favore delle persone anziane previsti dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e gli interventi a favore degli immigrati extracomunitari previsti dalla legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 , nonché gli interventi a fini abitativi su immobili ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici individuati ai sensi della normativa di sett |
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Art. 2 - Attuazione degli interventi1. All'attuazione dei piani pluriennali e dei relativi aggiornamenti annuali provvedono: a) la Provincia e, per delega, i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto per quanto attiene agli interventi nel settore dell'edilizia abitativa agevolata; |
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Art. 3 - Sistema informativo per le politiche abitative provinciali1. Al fine di elevare e qualificare la capacità di governo del comparto dell'edilizia abitativa attraverso il metodo della programmazione, la Giunta provinciale è autorizzata ad istituire un sistema informativo per le politiche abitative |
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Art. 3.1 - Comitato provinciale sulla condizione abitativa1. Per favorire il confronto sui temi delle politiche abitative, anche attraverso lo scambio di esperienze e di buone pratiche all'interno e all'esterno del territorio provinciale, è istituito il Comitato |
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Art. 3-bis - Conferenza provinciale per l'edilizia abitativa1. Per garantire la conosc |
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Art. 4 - Soggetti beneficiari1. Le persone fisiche che richiedono l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica o la concessione dei contributi per l'edilizia abitativa agevolata di cui alla presente legge devono possedere i seguenti requisiti: a) avere la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi della CEE; b) avere la residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento da "almeno tre anni"N61; N55 c) appartenere ad un nucleo familiare il cui reddito convenzionale non sia superiore al limite massimo fissato periodicamente con deliberazione della Giunta provinciale. Il reddito al quale far riferimento è il reddito complessivo ai fini fiscali relativo al triennio anteriore all'anno di presentazione della domanda. Ai fini della determinazione del limite massimo, il reddito derivante da lavoro dipendente è ridotto del cinquanta per cento. Per gli agricoltori iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in qualità di datori di lavoro agricolo o prestatori di lavoro agricolo, il possesso del requisito relativo al reddito è verificato con riferimento ad un reddito convenzionalmente attribuito sulla base di criteri determinati con deliberazione della Giunta provinciale. Con la mede |
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Capo II - Comitato per l'edilizia abitativa |
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Art. 5 - Istituzione e composizione |
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Art. 6 - Attribuzioni del CEA |
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Capo III - Commissione provinciale di vigilanza per l'edilizia abitativa |
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Capo IV |
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Capo V - Deleghe ai comuni |
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Art. 20 - Funzioni delegate1. Sono delegate ai comuni, che, fatta eccezione per i comuni di Trento e Rovereto, le esercitano in forma associata in conformità alle disposizioni della presente legge, le seguenti funzioni amministrative: a) formazione delle graduatorie e assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica |
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Art. 21 - Criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate1. Nell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 20, i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto si attengono ai seguenti criteri generali: |
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Art. 22 - Commissioni per la formazione delle graduatorie1. Presso ciascun comprensorio e presso i comuni di Trento e Rovereto è istituita una commissione per la formazione delle graduatorie ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica. 2. La commissione è nominata dalla giunta comprensoriale; per Trento e Rovereto provvedono i rispettivi comuni. Essa è composta: a) dal presidente del comprensorio o sindaco per i comuni di Trento e Rovereto, o da un assessore da loro delegato, che la presiede; |
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Titolo II - Interventi nel settore dell'edilizia abitativa pubblica |
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Capo I - Norme generali |
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Art. 23 - Destinazione degli alloggi1. Gli alloggi costruiti o acquistati ed eventualmente risanati dall'ITEA, nell'ambito dei piani pluriennali e dei relativi aggiorna |
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Capo II |
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Capo III |
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Titolo III - Interventi nel settore dell'edilizia abitativa agevolata |
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Capo I - Interventi per l'acquisto e la costruzione di alloggi |
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Sezione I - Norme generali |
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Art. 38 - Interventi1. Per la costruzione o l'acquisto di abitazioni, aventi le caratteristiche stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, da parte di singoli, di cooperative edilizie o di imprese di costruzione, possono essere concessi, anche cumulativamente: a) contributi in conto capitale determinati in misura differenziata secondo quanto stabilito nei successivi articoli; b) contributi annuali costanti per la durata massima di venticinque anni sull'importo dei mutui che i richiedenti intendono contrarre con istituti di credito. Il tasso di interesse applicato dagli istituti di credito mutuati può essere abbattuto, anche in modo differenziato, secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, fino ad un massimo del 70 per cento del tasso di riferimento fissato ai sensi della normativa statale in vigore al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo; comunque il tasso di interesse a carico del beneficiario non può essere inferiore a quello stabilito periodicamente dalla Giunta provinciale in relazione all'andamento del mercato finanziario, né inferiore al tasso minimo fissato ai sensi della normativa statale in materia. 2. In alternativa ai contributi annuali costanti previsti dalla lettera b) del comma 1, possono essere concessi contributi annui variabili, per la durata massima di venticinque anni, per l'abbattimento degli interessi sui mutui a tasso variabile che gli interessati i |
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Art. 38-bis - Termine per la stipulazione del contratto di mutuo |
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Sezione II - Interventi a favore dei singoli |
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Art. 39 - Contributi1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 38, la spesa ammissibile per la costruzione o l'acquisto è convenzionalmente determinata dalla Giunta provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la determinazione della spesa ammissibile a contributo anche con specifico riferimento al caso in cui i soggetti interessati all'intervento di acquisto o di costruzione siano proprietari o comproprietari di alloggi non idonei. 2. La misura dei contributi è diversificata secondo le seguenti fasce: a) prima fascia: |
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Art. 40 - Modalità di ammissione ai contributi1. Le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 38 sono presentate annualmente al comprensorio e ai comuni di Trento e Rovereto entro i termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima. 2. Ai fini dell'accoglimento delle domande la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto predispongono apposite graduatorie sulla base di criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale. Tali graduatorie sono permanenti e soggette ad aggiornamento annuale in dipendenza delle nuove domande presentate e delle eventuali variazioni delle con |
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Art. 41 - Risparmio casa per nubendi e giovani coppie1. La giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto riservano annualmente una quota di fondi destinati agli interventi previsti dalla presente sezione e secondo quanto previsto dal presente articolo a giovani coppie di coniugi ed a coloro che intendono contrarre matrimonio. 2. Le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dal presente articolo sono presentate annualmente al comprensorio o ai comuni di Trento e Rovereto entro i termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima. 3. Ai fini dell'accoglimento delle domande la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto predispongono apposite graduatorie sulla base di criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale; tali graduatorie sono permanenti e soggette ad aggiornamento annuale in dipendenza delle nuove domande presentate e delle eventuali variazioni delle condizioni documentate dai richiedenti già inseriti in graduatoria. 4. I |
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Art. 41 bis - Ulteriori provvidenze per le giovani coppie e nubendi1. La Giunta provinciale può prevedere, nei piani pluriennali e nei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 1, l'assegnazione temporanea di alloggi in locazione semplice da destinare a giovani coppie e nubendi di cui all'articolo 41 per un periodo massimo di 7 anni, a decorrere dalla data di avvio del piano programmato di risparmio di cui all'articolo 41. 2. All'assegnazione temporanea degli alloggi alle giovani coppie e nubendi provvedono i comprensori o i comuni di Trento e Rovereto, sulla base delle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 41. 3. L'assegnatario è tenuto al pagamento di un canone di locazione il cui ammontare è determinato ai sensi dell'articolo 26 e ridotto a un importo comunque non inferiore al canone corrispondente a quello pagato dagli assegnatari av |
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Art. 41 ter - Integrazione del canone a favore delle giovani coppie e dei nubendi1. I benefici previsti all'articolo 33 bis possono essere estesi alle giovani coppie e ai nubendi come individuati ai sensi dell'articolo 41. L'integrazione del canone può essere concessa per un periodo massimo di ottantaquattro mensilità a decorrere dalla data di avvio del piano programmato di risparmio previsto dall'articolo 41. 2. La Giunta provinciale determina i criteri per la concessione dell'integrazione de |
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Art. 41 quater - Locazione di alloggi comunali a canone agevolato in favore di giovani coppie e nubendi |
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Art. 42 - Concessione ed erogazione dei contributi1. La concessione dei contributi di cui agli articoli 39 e 41 è disposta dalla giunta comprensoriale e dai comuni di Trento e Rovereto. 2. Per i contributi in conto capitale di cui al comma 2 dell'articolo 39 e della lettera a) del comma 7 dell'articolo 41 l'erogazione è effettuata nel seguente modo: |
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Sezione III - Interventi a favore di cooperative edilizie |
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Art. 43 - Norme generali1. Le disposizioni della presente sezione disciplinano la concessione di contributi a favore di cooperative edilizie per la costruzione o l'acquisto di alloggi, aventi le caratteristiche |
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Art. 44 - Contributi1. Per la costruzione o l'acquisto di alloggi di cui all'articolo 43 possono essere concessi: a) alle cooperative a proprietà individuale i contributi previsti per la seconda fascia di beneficiari dal comma 2 dell'articolo 39; b) alle cooperative a proprietà indivisa i contributi previsti per la prima fascia di beneficiari dal comma 2 dell'articolo 39, nonché un ulteriore contributo in conto capitale pari al 10 per cento della spesa ammessa. 2. A favore di soci di cooperative a proprietà indivisa aventi i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 , concernente "Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale" e che si trovino nelle condizioni stabilite con deliberazione dalla Giunta provinciale, oltre ai contributi previsti dal comma 1, lettera b), può essere concesso un ulteriore contributo in conto capitale pari al 10 per cento della spesa ammessa. La quota di mutuo non può essere superiore alla parte di spesa ammessa non coperta dal contribut |
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Art. 45 - Modalità di ammissione alle agevolazioni1. Le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 44 sono presentate annualmente alla Provincia entro i termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima. |
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Art. 46 - Concessione ed erogazione dei contributi1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 44 è disposta dalla Giunta provinciale. |
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Art. 47 - Mutui edilizi individuali1. Le cooperative edilizie beneficiarie dei contributi di cui alla presente sezione possono trasferire la proprietà degli alloggi ai soci non appena redatto il verbale di fine lavori o il verbale di consistenza e conformità. Il trasferimento è soggetto a null |
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Sezione IV |
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Capo II - Interventi per il risanamento del patrimonio edilizio esistente |
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Sezione I - Norme generali |
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Art. 53 - Definizione1. Agli effetti della presente legge costituiscono intervento di risanamento le opere tendenti al recupero e all'adeguamento all'uso moderno di edifici o di parti di essi, destinati o da destinare ad ab |
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Sezione II - Risanamento di alloggi da parte di singoli privati |
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Art. 54 - Interventi1. Le disposizioni della presente sezione disciplinano la concessione di contributi a favore di proprietari per l'intera unità immobiliare che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, per il risanamento di alloggi occupati o da occupare con il proprio nucleo familiare. 2. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla presente sezione, qualora l'alloggio oggetto dell'intervento sia gravato da diritti reali di godimento, la proprietà dell'alloggio medesimo deve essere resa libera dai citati diritti prima che sia disposta l'erogazione del contributo. 3. In deroga alle d |
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Art. 55 - Contributi1. Per il risanamento degli immobili di cui alla presente sezione possono essere concessi contributi in conto capitale; la misura dei contributi è diversificata secondo le seguenti fasce: a) prima fascia: contributi nella misura pari al 50 per cento della spesa ammessa; b) seconda fascia: contributi nella misura del 40 per cento della spesa ammessa; |
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Art. 56 - Modalità di ammissione ai contributi1. Le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 55 sono presentate annualmente ai comprensori e ai comuni di Trento e Rovereto entro i termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima. 2. Ai fini dell'accoglimento delle domande, la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto predispongono apposite graduatorie sulla base di criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale; tali graduatorie sono permanenti e soggette ad aggiorna |
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Art. 57 - Concessione ed erogazione dei contributi1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 55 è disposta dalla giunta comprensoriale e dai comuni di Trento e Rovereto. 2. Per i contributi in conto capitale di cui al comma 1 dell'articolo 55 l'erogazione è effettuata nel seguente modo |
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Sezione III - Interventi di risanamento a favore delle cooperative edilizie |
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Art. 58 - Contributi1. Le disposizioni della presente sezione disciplinano la concessione di contributi a favore di cooperative edilizie per il risanamento di alloggi di loro proprietà già oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche, purché gli alloggi medesimi siano stati costruiti o integralmente risanati o ristrutturati da almeno trent'anni alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e purché i soggetti assegnatari siano |
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Art. 59 - Modalità di ammissione ai contributi1. Le domande dirette ad ottenere i contributi di cui all'articolo 58 sono presentate annualmente alla Provincia nei termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta me |
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Art. 60 - Concessione ed erogazione di contributi1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 58 è disposta dalla Giunta provinciale. |
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Art. 61 - Mutui edilizi individuali1. Per il trasferimento della proprietà degli alloggi ai soci delle cooperative edilizie beneficiarie dei contributi previsti dalla |
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Sezione IV - Risanamento a fini locativi |
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Art. 62 - Interventi per il risanamento di immobili a fini locativi |
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Art. 63 - Contributi |
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Art. 64 - Modalità di ammissione ai contributi |
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Art. 65 - Concessione ed erogazione dei contributi |
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Capo III - Interventi per l'acquisto e il risanamento di immobili |
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Sezione I - Norme generali |
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Art. 66 - Interventi1. Le disposizioni del presente capo disciplinano la concessione di contributi a favore di singoli, di cooperative edilizie e di comuni, per l'acquisto ed il risanamento di immobili, costruiti o integralmente ristrutturati da almeno trent'anni alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda, da destinarsi ad abitazioni dei richiedenti singoli o dei soci delle cooperative, o nel caso di comuni all'edilizia residenziale pubblica. |
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Sezione II - Interventi a favore di singoli |
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Art. 67 - Contributi1. Per l'acquisto ed il risanamento di immobili di cui all'articolo 66 a favore di richiedenti singoli possono essere concessi contributi in conto capitale; la misura dei contributi è diversificata secondo le seguenti fasce: a) prima fascia: contributi nella misura pari al 50 per cento della spesa ammessa; b) seconda fascia: contributi nella misura del 40 per cento della spesa ammessa; c) terza fascia: contributi nella misura del 30 per cento della spesa ammessa. |
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Art. 68 - Modalità di ammissione ai contributi1. Le domande dirette ad ottenere i contributi di cui all'articolo 67 sono presentate annualmente ai comprensori e ai comuni di Trento e Rovereto nei termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima. 2. Ai fini dell'accoglimento delle domande la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto predispongono apposite graduatorie sulla base di criteri fissati dalla deliberazione della Giunta provinciale; tali graduatorie sono permanenti e soggette ad agg |
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Art. 69 - Concessione ed erogazione dei contributi1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 67 è disposta dalla giunta comprensoriale e dai comuni di Trento e Rovereto. 2. Per i contributi in conto capitale di cui al comma 1 del |
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Sezione III - Interventi a favore delle cooperative edilizie |
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Art. 70 - Contributi1. Per iniziative di acquisto e di risanamento di cui all'articolo 66 a favore di cooperative edilizie possono essere concessi: a) alle cooperative a proprietà individuale i contributi previsti per la seconda fascia di beneficiari dal comma 1 dell'articolo 67, nonché i contributi di cui al comma 3 del medesimo articolo 67; b) alle cooperative a proprietà indivisa i contributi previsti per la prima fascia di beneficiari dal co |
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Art. 71 - Modalità di ammissione ai contributi1. Le domande dirette ad ottenere i contributi previsti all'articolo 70 sono presentate alla Provincia nei termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima. |
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Art. 72 - Concessione ed erogazione dei contributi1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 70 è disposta dalla Giunta provinciale. 2. Per i contributi in conto capitale di cui all'articolo 70 l'erogazione è effettuat |
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Art. 73 - Mutui edilizi individuali1. Per il trasferimento della proprietà degli alloggi ai soci delle cooperative edilizie beneficiarie dei contributi di cui all'art |
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Sezione IV - Interventi a favore dei comuni |
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Art. 74 - Contributi1. Per iniziative di acquisto e di risanamento di cui all'articolo 66 a favore dei comuni possono essere concessi i contributi previsti per la prima fascia di beneficiari dal comma 1 dell'articol |
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Art. 75 - Modalità di ammissione ai contributi1. Le domande dirette ad ottenere i contributi di cui all'articolo 74 sono presentate annualmente alla Provincia nei termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima. |
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Art. 76 - Concessione ed erogazione dei contributi1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 74 è disposta dalla Giunta provinciale. 2. Per i contributi in conto capitale di cui all'articolo |
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Capo IV - Interventi per eventi straordinari |
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Sezione I - Norme generali |
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Art. 77 - Interventi1. Per il risanamento, la ricostruzione o l'adeguamento di alloggi a seguito del verificarsi di eventi straordinari possono essere concessi, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 83, i contributi previsti dal presente capo. I contributi possono riguardare iniziative su immobili ovunque situati sul territorio provinciale, ivi compresi quelli ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici individuati ai sensi della legge provinciale 5 settembre |
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Art. 78 - Soggetti beneficiari1. Possono accedere ai benefici del presente capo i singoli privati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 relativamente al settore dell |
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Art. 79 - Contributi1. Per il risanamento, la ricostruzione, l'adeguamento ovvero la costruzione o l'acquisto di alloggi ai sensi dell'articolo 77, la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto possono concedere, su conforme parere dell'assessore provinciale competente in materia di edilizia abitativa, i contributi di cui alla sezione II del capo II del titolo III a richiede |
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Art. 80 - Attuazione degli interventi1. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce: |
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Capo V - Norme comuni al titolo III |
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Sezione I - Disposizioni per il preammortamento dei mutui |
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Art. 81 - Contributi1. Per il periodo compreso fra la data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo e la data di entrata in ammortamento può e |
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Sezione II - Vincoli e sanzioni |
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Art. 82 - Destinazione e utilizzo degli alloggi1. Salvo quando disposto dall'articolo 83, per un periodo di tempo pari alla durata del mutuo e comunque non inferiore a dieci anni dalla data del verbale di accertamento di fine lavori, in caso di realizzazione di opere, o dalla data del verbale di consistenza e conformità, in caso di acquisto, gli alloggi oggetto dei contributi disciplinati da questo titolo devono essere occupati dai beneficiari e |
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Art. 83 - Cessione di proprietà degli immobili oggetto dei contributi1. Salvo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 54 e dal comma 1 dell'articolo 77, gli alloggi oggetto degli interventi di cui al presente titolo non possono essere oggetto di ulteriori contributi per un periodo pari alla durata del mutuo e comunque non inferiore a dieci anni dalla data del verbale di fine lavori nel caso di realizzazione di opere o dalla data del verbale di consistenza e conformità nel caso di acquisto. 2. Nel caso in cui il beneficiario intenda, nel periodo di tempo di dieci anni, ridotti a cinque nel caso di passaggio di proprietà tra parenti entro il secondo grado, dalla data del verbale di accertamento di fine lavori in caso di realizzazione di opere, o dalla |
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Art. 83 bis - Sanzioni |
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Art. 84 - Restituzione e trasferimento dei contributi1. In caso di cessione della proprietà dell'alloggio di cui al comma 2 dell'articolo 83 il beneficiario è tenuto a restituire all'ente concedente N69 una quota dei contributi già erogati pari ad un importo determinato secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. Tuttavia |
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Art. 85 - Vincoli specifici per cooperative a proprietà indivisa1. È fatto divieto alle cooperative a proprietà indivisa, beneficiarie dei co |
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Art. 86 - Autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa1. Le cooperative a proprietà indivisa, che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche concesse per la realizzazione di alloggi da assegnare in uso e godimento ai propri soci, possono chiedere alla Giunta provinciale, in deroga al divieto stabilito dal comma 1 dell'articolo 85, l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati, ai soci che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità ai fin |
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Art. 86 bis - Subentro del socio nel contributo concesso alla cooperativa a proprietà individuale |
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Art. 87 - Norme per il recupero dei contributi1. Nei casi in cui è previsto dalla presente legge l'obbligo per i beneficiari di restituire i contributi concessi, per l'eventuale |
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Titolo IV - Acquisizione di aree |
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Capo I - Aree |
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Art. 88 - Individuazione, acquisto e cessione di aree1. Per l'individuazione, l'acquisto e la cessione delle aree necessarie agli insediamenti di edilizia abitativa sia pubblica che agevolata si osservano le disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio". 2. In assenza di piani attuativi di cui alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, o nel caso in cui le aree comprese nei piani medesimi siano insufficienti per |
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Capo II - Fondo di rotazione |
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Art. 89 - Istituzione e destinazione del fondo di rotazione1. È istituito un fondo di rotazione destinato all'assegnazione di somme a favore dei comuni per l'acquisizione di aree comprese ne |
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Art. 90 - Modalità per l'ammissione1. I comuni che intendono beneficiare di erogazioni a carico del fondo di cui all'articolo 89 presentano la domanda entro i termini |
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Art. 91 - Rimborso delle somme1. Le somme erogate ai comuni ai sensi dell'articolo 89 sono rimborsate alla Provincia con i criteri e le modalità stabilite dalla |
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Titolo IV bis - Disposizioni particolari per la locazione convenzionata |
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Art. 91 bis - Interventi1. La Provincia può concedere alle imprese o a loro consorzi contributi per l'acquisto, la costruzione, il risanamento, nonché l'acquisto e il risanamento, di alloggi idonei da destinare in locazione convenzionata a propri dipendenti o a dipendenti delle imprese consorziate, provenienti da comuni ubicati fuori del territorio provinciale e comunque a una distanza dai confini della provincia di Trento individuata dalla Giunta provinciale ovvero provenienti da paesi esteri. Per la costruzione di alloggi da destinare alle finalità del presente articolo i beneficiari dei contributi accedono, subordinatamente all'ITEA, alle aree di edilizia abitativa pubblica di cui agli articoli 45 e 74 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 . 2. Possono accedere ai benefici di cui al comma |
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Art. 91 ter - Destinazione e utilizzo degli alloggi1. Per un periodo di tempo pari alla durata dei contributi e comunque non inferiore a quindici anni dal verbale di fine lavori, nel caso di realizzazione di opere, o di consistenza e conformità, nel caso di acquisto, i con |
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Art. 91 quater - Deliberazione attuativa degli interventi |
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Titolo VI - Norme transitorie e finali |
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Capo I - Norme transitorie |
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Art. 97 - Costituzione degli organi e prima attuazione dell'articolo 31. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comprensori ovvero i comuni di Trento e Rovereto provvedono alla nomina delle commissioni per la formazione delle graduatorie di edilizia abitativa pubblica di cui all'articolo 22. 2. In prima applicazione della presente legge e fino alla costituzione dei nuovi organi nella prossima legislatura restano in carica: |
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Art. 98 - Nuovo statuto dell'ITEA1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale delibera il nuovo statuto dell'ITEA di cui all'ar |
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Art. 99 - Esercizio delle funzioni delegate1. La delega delle funzioni ai comuni di Trento e Rovereto ai sensi della presente legge, ivi compresa quella prevista per l'attuazione d |
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Art. 100 - Disposizioni transitorie per l'edilizia abitativa1. Le graduatorie di edilizia abitativa pubblica formate ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 concernente "Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa", come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 26 gennaio 1987, n. 6 concernente "Provvedimenti urgenti in materia di edilizia abitativa", esplicano la loro efficacia fino alla formazione delle graduatorie previste dalla presente legge. A tal fine tutti coloro che sono i |
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Art. 101 - Disposizioni per i canoni di locazione1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta provinciale, l'ITEA provvede alla rideterminazion |
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Art. 102 - Conversione dei vincoli in materia di edilizia abitativa agevolata |
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Art. 102 bis - Disposizioni a sostegno dei sottoscrittori di mutuo per l'abitazione principale1. La Giunta provinciale è autorizzata a concorrere agli oneri derivanti dall'aumento intervenuto sui mercati finanziari dei tassi sui mutui finalizzati all'acquisto, alla costruzione o al risanamento dell'abitazione principale, sottoscritti a partire dal 1° gennaio 1997 e fino al 31 dicembre 2007, qualora la variazione dei tassi sui mutui a carico del beneficiario sia superiore al 10 per cento rispetto al tasso iniziale. |
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Art. 102 bis 1 - Semplificazione dell'intervento previsto dall'articolo 102 bis1. A decorrere dall'anno 2009 e fino alla scadenza del mutuo l'intervento previsto dall'articolo 102 bis è quantificato in una somma una tantum, definita e concessa secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, nel rispetto dei seguenti principi: a) determina |
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Art. 102 ter - Misure straordinarie per il sostegno alle famiglie per il rimborso dei mutui agevolati1. Al fine di sostenere le famiglie in difficoltà a seguito dell'eccezionale situazione di crisi economica in atto, negli anni 2009, 2010, 2011, 2012, "2013, 2014, 2015, 2016 e in quelli successivamente individuati con deliberazione della Giunta provinci |
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Capo II - Norme finali |
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Art. 103 - Disposizioni per l'attuazione degli interventi1. Le deliberazioni della Giunta provinciale riguardanti la disciplina dei criteri per la formazione delle graduatorie di edilizia abitativa pubblica e agevolata, per la determinazione dei contributi a favore dei beneficiari, nonché i criteri e gli elementi per la determinazione del valore convenzionale e del prezzo di cessione degli alloggi di cui all'articolo 35, sono a |
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Art. 105 - Disposizioni relative alla capacità reddituale1. Le disposizioni previste alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 si applicano fino a che, con apposita legge provinciale, ver |
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Art. 106 - Deroghe particolari per edifici già oggetto di agevolazioni provinciali1. In deroga ai vincoli previsti dalla legislazione provinciale antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ent |
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Art. 107 - Subentro nelle agevolazioni previste da precedenti leggi provinciali1. In caso di decesso di beneficiari dei contributi concessi ai sensi della legislazione provinciale in materia di edilizia abitativ |
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Art. 108 - Anticipazione delle spese di progettazione a favore dei comuni1. Al fine di accelerare l'attuazione delle iniziative ammesse nei piani di cui al comma 2 dell'articolo 1 e per le quali sia prevista la concessione di contributi in conto capitale per la relativa progettazione, la Giunta provinciale è autorizzata |
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Art. 108 bis - Disposizioni in materia di restituzione di somme erogate agli enti locali1. Le somme erog |
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Titolo VII - Omissis
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Titolo VIII - Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore |
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Art. 1121. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente d |
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