Articolo abrogato dall'art. 82, comma 1 della L.P. 23/05/2007, n. 11, così recitava:

“Art. 13

1. Qualora non sia stato eseguito il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, il capo dei servizi delle acque pubbliche o, rispettivamente, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato ove questo ne abbia fatto richiesta entro 15 giorni dalla consegna o dal ricevimento del verbale a mezzo posta, ingiunge all'obbligato di pagare, entro 30 giorni dalla notificazione dell'atto di ingiunzione, la somma dovuta maggiorata della metà.

2. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

3. Comma abrogato dall'art. 19 della L.P. 19/01/1988, n. 4”.

Dalla redazione