N54 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 38 della L.P. 20/03/2000, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 6 della L.P. 01/08/2003, n. 5, così recitava:

“Art. 16-octies

1. Relativamente ad opere comportanti aumenti di volume d'invaso di dighe ovvero di serbatoi fuori alveo esistenti, purché il volume massimo d'invaso ad opera finita non risulti superiore a 600.000 metri cubi, i collaudi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1/11/1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta) sono eseguiti da un ingegnere, iscritto da almeno dieci anni all'albo professionale e che non abbia partecipato alla progettazione o alla direzione dei lavori di realizzazione dell'opera, nominato dal proprietario o dall'utilizzatore dell'invaso. Le spese di collaudo e i compensi spettanti al collaudatore sono a carico del proprietario ovvero dell'utilizzatore richiedente.

2. Sono escluse dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1/11/1959, n. 1363 tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito, a decantazione o a lavaggio di residui industriali e gli sbarramenti realizzati esclusivamente ai fini della sicurezza; per tali opere continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di urbanistica, di tutela del paesaggio, di tutela dell'ambiente e di polizia mineraria.”

Dalla redazione