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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Trento 20/09/2013, n. 22-124/Leg.
D. Pres.P. Trento 20/09/2013, n. 22-124/Leg.
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA |
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Capo I - Principi generali e definizioni |
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Art. 1 - Oggetto e definizioni1. Questo regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa: a) le modalità di definizione della piena ordinaria, in esecuzione dell’articolo 4, comma 5, della legge provinciale 8 luglio 1976 n. 18 R (Legge provinciale sulle acque pubbliche); b) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi all’interno delle fasce di rispetto idraulico, in esecuzione dell’articolo 7 della legge provinciale sulle acque pubbliche; c) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le modificazioni alle costruzioni o allo stato dei luoghi preesistenti all’entrata in vigore della legge provinciale sulle acque pubbliche situati all’interno delle fasce di rispetto idraulico, in esecuzione del |
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Art. 2 - Modalità di determinazione della piena ordinaria1. Per la determinazione della piena ordinaria si fa riferimento alla probabilità di accadimen |
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Capo II - Concessioni e procedure semplificate sui beni del demanio idrico |
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Art. 3 - Rilascio della concessione1. Le domande di concessione per l'occupazione e l'utilizzazione di beni del demanio idrico e per le opere, le attività e gli interventi che possono interferire con gli stessi beni sono presentate alla struttura provinciale competente secondo le procedure disciplinate da questo articolo e dagli articoli 4, 5 e 6. 2. Per il rilascio a titolo oneroso delle concessioni ordinarie previste da questo regolamento, quando il valore della concessione, considerato il canone corrisposto per l’intera durata della stessa, è superiore a quello individuato dall’articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Legge sui contratti e sui beni provinciali) si applicano gli articoli 17, comma 2 e 18, comma 13, dell |
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Art. 4 - Concessioni ordinarie di aree demaniali1. La concessione ordinaria per l’occupazione e l’utilizzazione di aree demaniali e per l’esecuzione di opere è disposta, previa verifica del pagamento, da parte del richiedente, dell’eventuale canone e della costituzione dell’eventuale deposito cauzionale, con provvedimento della struttura provinciale competente che valuta, ai fini idraulici e patrimoniali, la compatibilità degli usi e degli eventuali interventi previsti sulle aree stesse. 2. Il provvedimento di concessione contiene: |
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Art. 5 - Concessioni di breve durata o di poca importanza1. La concessione per l’occupazione e l’utilizzazione di aree demaniali e per l’esecuzione di opere o interventi che ricadono nell’allegato A1 a questo regolamento è disposta, previa verifi |
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Art. 6 - Silenzio assenso1. La concessione per l’occupazione e l’utilizzazione di aree demaniali e per l’esecuzione di opere o interventi che ricadono nell’allegato A2 impone il rispetto delle prescrizioni di carattere generale contenute nel medesimo allegato ed è rilasciata ai sensi dell’articolo 23 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa). Con la presentazione della domanda di concessione l’istante si impegna al rispetto delle prescrizione di caratte |
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Art. 7 - Durata delle concessioni1. La durata della concessione è determinata tenendo conto della tipologia, della complessità degli usi o degli interventi previsti e del soggetto richiedente. Non può essere comunque superiore a dieci anni per i privati e trenta anni per gli enti pubblici, salvo quanto diversamente previsto da altre disposizioni attuative della legge provinciale sulle acque pubblic |
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Art. 8 - Subentro nelle concessioni1. Il subentro nelle concessioni individuate dagli articoli 4, 5 e 6 è autorizzato dalla struttur |
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Art. 9 - Rinuncia alla concessione1. Il soggetto che intende rinunciare alla concessione presenta domanda alla struttura provinciale competente che provvede entro novanta giorni al rilascio del provvedimento di presa d’atto. Con il provvedimento la struttura provinciale competente impone la riduzion |
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Art. 10 - Subconcessione1. È vietato cedere a terzi l’uso dei beni in concessione senza la preventiva autorizzaz |
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Capo III - Autorizzazioni e procedure semplificate in fascia di rispetto idraulico |
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Art. 11 - Domanda di autorizzazione ai fini idraulici1. Le domande di autorizzazione per gli interventi finalizzati all’utilizzo o alla realizzazion |
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Art. 12 - Autorizzazioni in deroga ai divieti ai sensi dell’articolo 7 e autorizzazione ai sensi dell’articolo 7 bis della legge provinciale sulle acque pubbliche1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15, la struttura provinciale competente può autorizzare gli interventi nella fascia di rispetto idraulico, anche in deroga ai divieti previsti dal medesimo articolo 7 e secondo quanto previsto dal medesimo articolo. In particolare, la struttura provinciale competente può autorizzare: a) la costruzione di edifici, manufatt |
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Art. 13 - Autorizzazioni per interventi di breve durata e di poca importanza1. Le autorizzazioni di breve durata e di poca importanza che ricadono nell’allegato B1 sono rilasciate, |
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Art. 14 - Silenzio assenso1. Le autorizzazioni per gli interventi finalizzati all’utilizzo o alla realizzazione di opere e manufatti nella fascia di rispetto idraulico del demanio idrico individuati dall’allegato B2 impongono il rispetto delle prescrizioni di carattere generale contenute nel medesimo allegato e sono rilasciate ai sensi dell’articolo 23 bis della legge provinciale sull’attività amministrativa. Con la presentazione della domanda di autorizzazione l’istante si impegna al rispetto delle prescrizioni di c |
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Art. 15 - Silenzio assenso per la deroga alla disciplina inerente le distanze ai sensi dell’articolo 7, nono comma, della legge provinciale sulle acque pubbliche1. Nel caso di opere di sistemazione idraulica e forestale dei bacini montani e di bonifica, non ubicate a contatto dei corsi d'acqua e dei laghi, non si applica l |
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Capo IV - Norme comuni |
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Art. 16 - Deposito cauzionale1. La struttura provinciale competente può prescrivere la costituzione di un deposito cauzionale a favore dell’amministrazione provinciale a garanzia del rispetto degli obblighi e prescrizioni derivanti dalla concessione o dall |
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Art. 17 - Comunicazione di inizio lavori1. Il titolare di concessioni o autorizzazioni disciplinate da questo regolamento comunica alla strut |
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Art. 18 - Comunicazione di fine lavori1. L’avvenuta ultimazione dei lavori eseguiti secondo le modalità previste dalle procedure disciplinate da questo regolamento è |
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Art. 19 - Modifiche a concessioni ed autorizzazioni1. Per le modifiche sostanziali alla concessione o all’autorizzazione, si applicano rispettivamente le procedure disciplinate dai cap |
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Art. 20 - Proroga dei termini per l’esecuzione degli interventi concessi o autorizzati1. Per la proroga dei termini necessaria per l’esecuzione degli interventi oggetto di concessio |
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Art. 21 - Decadenza1. La concessione e l’autorizzazione decadono in caso di: a) uso di aree demaniali in modo difforme dal provvedimento di concessione; b) omesso pagamento |
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Art. 22 - Procedimenti contestuali o connessi1. Ai fini della semplificazione amministrativa e della economicità degli atti, se il medesimo |
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Art. 23 - Temperamento del regime sanzionatorio1. Le disposizioni procedurali richiamate dall’articolo 11, comma 5, della legge provinciale su |
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Art. 24 - Disposizioni transitorie e finali1. Le domande previste da questo regolamento sono presentate alla struttura provinciale competente con i contenuti, le modalità e la documentazione stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, che approva |
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Capo V - Attuazione dell’articolo 9, comma 4, delle legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura |
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Art. 25 - Fasce di protezione dei corsi d’acqua1. La realizzazione degli interventi di movimentazione di terreno, di bonifica, di trasformazioni di coltura nella fascia di protezione dei corsi d'acqua al di fuori dei centri abitati assicura il mantenimento o il rip |
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AllegatiParte di provvedimento in formato grafico |
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