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L. P. Trento 30/12/2014, n. 14

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015).
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Capo I - Disposizioni in materia tributaria
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Sezione I - Disposizioni in materia di imposta immobiliare semplice
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Art. 1 - Istituzione dell'imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Dal periodo d'imposta 2015 è istituita l'imposta immobiliare semplice (IMIS), ai sensi dell'articolo 80, comma 2, dello Statuto speciale. L'IMIS è applicata obbligatoriamente nei comuni della provincia autonoma di Trento.

2. L'IMIS cos

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Art. 2 - Presupposto e periodo d'imposta

1. L'IMIS è dovuta per il possesso, inteso quale titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi sugli immobili di ogni tipo che costituiscono presupposto dell'imposta, ferme restando le esclusioni, esenzioni e riduzioni disciplinate da questa sezione. In caso di contratto di leasing l'IMIS è dovuta dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento dell'

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Art. 3 - Soggetto attivo

1. L'IMIS è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio è catastalmente censito l'immobile che costituisce presupposto del tributo.

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Art. 4 - Soggetto passivo

1. L'IMIS è dovuta dalla persona fisica o giuridica che ha il possesso dell'immobile ai sensi dell'articolo 2, o, in caso di leasing, dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Si prescinde dal risultato della visura in caso di diritto di abitazione costituito ai sensi dell'articolo 540 del codice civile. N39

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Art. 5 - Definizioni e calcolo dell'imposta per i fabbricati

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMIS, per fabbricato s'intende l'unica unità immobiliare iscritta o per la quale è obbligatoria l'iscrizione nel catasto edilizio urbano. È considerato parte integrante del fabbricato il terreno che ne costituisce pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del codice civile. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori oppure, se precedente, dalla data di accatastamento o da quella di utilizzo in via di fatto provato dalla presenza di utenze di servizi pubblici non finalizzate all'edificazione. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, lettera a), se un fabbricato destinato a esclusivo uso abitativo è edificato unitariamente in base alle norme edilizie ed è articolato in più unità immobiliari autonomamente censite in catasto, tra loro funzionalmente connesse a costituire una sola unità minima abitativa, l'obbligazione tributaria è unica e unitaria per tutte le unità immobiliari interessate, e l'imposta è applicata per la fattispecie dell'abitazione principale, se ne ricorrono i presupposti. La base imponibile è costituita dalla somma delle rendite delle singole unità immobiliari autonomamente iscritte in catasto.

2. Si applicano le seguenti definizioni di fabbricato:

a) per abitazione principale s'intende il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Se i coniugi stabiliscono la residenza anagrafica in fabbricati diversi, situati anche al di fuori del territorio provinciale, l'applicazione di questa lettera è subordinata, sussistendone i presupposti, alla presentazione ai rispettivi comuni soggetti attivi dell'imposta di una comunicazione entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale le residenze anagrafiche vengono scisse. Il regolamento comunale previsto dall'articolo 8, comma 2, può prevedere un termine più favorevole per la presentazione della comunicazione. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, il soggetto passivo può indicare al comune, nell'ambito di tale comunicazione, elementi, fatti o dati rilevanti volti a dimostrare che il possessore dimora abitualmente nel fabbricato di residenza anagrafica, come individuato nella comunicazione medesima. L'obbligo di comunicazione non sussiste con riferimento al fabbricato abitativo che costituiva abitazione principale dei coniugi prima della scissione delle residenze; N43

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Art. 6 - Definizioni e calcolo dell'imposta per le aree edificabili

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMIS per area edificabile s'intende l'area utilizzabile a qualsiasi scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale comunale. Per scopo edificatorio s'intende la possibilità, anche solo potenziale, di realizzare fabbricati o ampliamenti di fabbricati, destinati a qualsiasi uso, per i quali sussiste l'obbligo d'iscrizione o di modifica dell'iscrizione catastale. Sono esclusi dalla definizione di area edificabile i terreni a destinazione urbanistica di tipo agricolo o silvo-pastorale, anche se è possibile realizzarvi dei fabbricati. Non si considera area utilizzabile a scopo edificatorio il terreno che costituisce pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del codice civile anche di unità edilizia definibile o definita come altro fabbricato.

2. Ai fini di questa sezione un terreno si considera edificabile con l'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008), che ne qualifica la potenzialità edificatoria. La soggezione passiva all'IMIS cessa:

a) se un provvedimento definitivo attr

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Art. 7 - Esclusioni, esenzioni, riduzioni

1. Sono esenti dall'IMIS:

a) i terreni qualificati a qualsiasi titolo come agricoli dagli strumenti urbanistici comunali, tranne quelli indicati dall'articolo 6, comma 3, lettera c);

a-bis) gli immobili derivanti dalle demolizioni di cui all'articolo 111 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), fermo restando l'articolo 6, comma 3, lettera c), della presente legge; N4

a-ter) a partire dal periodo d'imposta 2024 gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si verificano i presupposti, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione è trasmessa quando cessa il diritto all'esenzione. Per i periodi d'imposta antecedenti al 2024 si applica l'articolo 10, comma 9;

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Art. 8 - Poteri regolamentari e deliberativi dei comuni

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6. Se non adotta la relativa deliberazione si applica l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti.

2. Il comune può adottare un regolamento per la disciplina dell'IMIS, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). Il regolamento può:

a) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa, qualificata come abitazione principale ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a titolo permanente, nella quale permanga la residenza del coniuge o di parenti o affini entro il secondo grado, o comunque in tutti i casi nei quali vi sia un utilizzo da parte di chiunque a titolo non oneroso;N13

b) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale; la presente assimilazione può essere estesa anche agli affini del medesimo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l'agevolazione si applica a una sola unità immobiliare; N1

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Art. 9 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. L'IMIS è versata in autoliquidazione dal soggetto passivo in due rate, che scadono il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun periodo d'imposta. I comuni possono deliberare l'eliminazione dell'obbligo di versamento della rata che scade il 16 giugno, anche per singoli periodi d'imposta. Il soggetto passivo può assolvere l'imposta complessivamente dovuta per ogni periodo d'imposta in più versamenti, anche mensili, comunque effettuati entro le scadenze previste da questo comma.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per il debito d'imposta degli altri, oppure dal titolare di un diritto reale non soggetto a imposta per il tributo dovuto dal titolare di un diritto reale soggetto all'imposta. Il contribuente che effettua il versamento deve presentare una comunicazione al comune relativa agli immobili oggetto del versamento e ai contribuenti sostituiti nel versamento.

3. In caso di decesso del sogget

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Art. 10 - Accertamento e rimborsi

1. Entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è dovuto il versamento il comune accerta la correttezza dei versamenti. Entro lo stesso termine notifica i provvedimenti di accertamento e irrogazione delle sanzioni. N49

2. Non possono essere emessi avvisi di accertamento d'importo inferiore a 15 euro.

3. Prima di emettere l'avviso di accertamento il comune, in forma scritta e motivata, può chiedere al contribuente di fornire documenti, dati o risposte su specifici elementi relativi alla sua posizione. Il regolamento comunale disciplina questa fase istruttoria. In caso di omessa o insufficiente risposta da parte del contribuente si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 775, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. N49

4. L'attività di accertamento può essere affidata a soggetti esterni al comune, anche per singole fasi, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

5. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'IMIS si applica la sanzione prevista dall'

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Art. 11 - Adempimenti dei soggetti passivi

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Art. 12 - Disposizioni statali disapplicate e disposizioni applicabili

1. A partire dal periodo d'imposta 2015, nei comuni della provincia non si applicano:

a) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale); l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 13 - Disposizioni di raccordo in materia di finanza locale

1. Nell'ambito del fondo perequativo previsto dall'articolo 6 della legge provinciale sulla finanza locale 1993, è istituito un fondo di solidarietà comunale per perequare gli squilibri tra comuni rig

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Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie sull'IMIS

1. Fino alla decorrenza dei termini di prescrizione, per l'attività di accertamento, rimborso e riscossione coattiva continuano ad applicarsi le norme statali relative ai tributi indicati nell'articolo 12, comma 1.

2. Gli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione discrezionale da parte del comune di facoltà riconosciute da questa legge rimangono a carico esclusivo del bilancio del comune, anche in relazione alle norme provinciali in materia di finanza locale.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad aggiornare periodicamente i valori indicati nell'allegato A, determinando di concerto con il Consiglio delle autonomie locali la frequenza temporale dell'aggiornamento stesso.

4. Per il solo periodo d'imposta 2015 le aliquote previste dall'articolo 5, comma 6, sono fissate nelle misure che seguono, ferme restando le restanti modalità di applicazione dell'articolo 5, comprese le facoltà attribuite ai comuni relativamente all'articolazione delle aliquote e alle detrazioni e deduzioni:

a) per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze: 0,35 per cento;

b) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze: 0,895 per cento;

c) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9: 0,79 per cento;

d) per i fabbricati strumentali all'attività agricola: 0,1 per cento;

e) per tutte le altre categorie catastali o tipologie di fabbricati: 0,895 per cento.

5. Per il solo periodo d'imposta 2015 l'aliquota prevista dall'articolo 6,

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Art. 14-bis - Disposizioni straordinarie relative all'imposta immobiliare semplice per il periodo d'imposta 2020 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

N29

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il solo periodo d'imposta 2020, e in corrispondenza con le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono esenti dall'IMIS:

a) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze;

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Art. 14-ter - Disposizioni straordinarie relative all'imposta immobiliare semplice per il periodo d'imposta 2021, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

N37

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il solo periodo d'imposta 2021, e in corrispondenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non è dovuto il versamento dell'IMIS relativamente al debito d'imposta imputabile ai mesi da gennaio a giugno per:

a) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze;

b) i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a stabilimento lacuale, fluviale o termale;

c) agriturismi, strutture ricettive all'aperto, ostelli per la gioventù, rifugi alpini ed escursionistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast;

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Sezione II - Omissis

 

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Capo II - Disposizioni in materia di contabilità, programmazione, contenimento della spesa e società
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Art. 18 - Realizzazione di interventi della Provincia, dei comuni e delle comunità con strumenti di partenariato pubblico-privato e abrogazione di disposizioni connesse

Omissis

14. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a)

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Art. 19-20 - Omissis
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Art. 21 - Proroga di disposizioni provinciali in materia di storno di fondi. Modificazioni dell'articolo 19 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, e dell'articolo 48 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

1. Nel comma 2 dell'articolo 19 della legg

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Art. 22 - Art. 28 - Omissis
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Capo III - Capo IV - Omissis
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Capo V - Disposizioni in materia di contratti, lavori pubblici, infrastrutture, ambiente, espropri e servizi pubblici
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Art. 39 - Omissis
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Art. 40 - Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)

1. L'articolo 26-bis della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990, l'articolo 3 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, l'articolo 22 e il comma 2 dell'articolo 47 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 8, sono abrogati.

2. Dopo l'articolo 36-ter della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990 è inserito il seguente:

"Art. 36-ter 1 (Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture) — 1. Anche in relazione alle finalità dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in caso di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture, e negli altri casi previsti dalla normativa provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione del Comune di Trento, affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale. Con delibera

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Art. 41 - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

1. Nel comma 5 dell'articolo 16 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "è sufficiente approvare il progetto definitivo provvedendo altresì al finanziamento dell'opera." sono sostituite dalle seguenti: "è sufficiente:

a) approvare il progetto definitivo, provvedendo anche al finanziamento dell'opera;

b) limitatamente all'esproprio delle aree necessariamente coinvolte dalla realizzazione dell'opera pubblica indipendentemente dai successivi sviluppi progettuali, approvare il progetto preliminare, provvedendo anche al finanziamento dell'opera."

2. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

"1-quater. A decorrere dall'entrata in vigore di questo comma, in adeguamento ai principi contenuti nel decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le disposizioni contrattuali previste dal comma 1-ter si applicano con le seguenti limitazioni:

a) le retribuzioni incentivanti non sono corrisposte al personale con qualifica dirigenziale;

b) le retribuzioni incentivanti complessivamente corrisposte nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo."

3. All'articolo 20 della legge p

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Art. 42 - Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)

1. Nel comma 4 dell'articolo 18 della legge pr

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Art. 43 - Contenimento del costo dei lavori pubblici

1. Fino al 31 dicembre 2017 N11,

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Art. 44 - Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale)

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 2 del 1983 è sostituito dal seguente:

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Art. 45 - Art. 46 - Omissis

 

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Art. 47 - Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 97 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di tutelare l'ambiente anche attraverso il reimpiego di rifiuti nella produzione di altri materiali,

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Art. 48 - Omissis
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Art. 49 - Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici)
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Art. 50 - Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sugli espropri 1993 è abrogata.

2. All'articolo 4 della legge provinciale sugli espropri 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "dal progetto definitivo dell'opera approvata ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del provvedimento legislativo recante "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"" sono sostituite dalle seguenti: "dal progetto definitivo o preliminare dell'opera approvato ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993";

b) nel comma 2, dopo le parole: "da affiggere nell'albo comunale" sono inserite le seguenti: "per trenta giorni consecutivi";

c) nel comma 3 le parole: "Entro il termine di quindici giorni dalla data della notifica, gli interessati possono presentare osservazioni depositandole nella segreteria del comune. Entro lo stesso termine i proprietari" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine perentorio di trenta giorni successivi al decorso del periodo di pubblicazione all'albo comunale previsto dal comma 2 gli interessati possono presentare osservazioni, depositandole nella segreteria del comune. Entro lo stesso termine, per la determinazione del valore venale del bene ai fini del calcolo dell'indennità di esproprio, i proprietari o gli usufruttuari, quando sul bene insiste il diritto di usufrutto, rendono una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla su

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Art. 51 - Omissis

 

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Art. 52 - Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)

1. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge pro

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Art. 53 - Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008)

N3

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Capo VI - Disposizioni in materia di protezione civile e servizio antincendi
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Art. 54 - Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina dell'attività di protezione civile in provincia di Trento)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 9 del 2011 sono inserite le parole: "Le predette strutture operative, mediante codici di autoregolamentazione, definiscono le modalità per evitare potenziali conflitti di interesse in capo ai propri componenti, con riferimento alle attività o valutazioni che siano direttamente e immediatamente correlate con specifici interessi del componente."

2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 9 del 2011 è soppresso.

3. Nel comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 9 del 2011 le parole: "l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e amministrativa" sono sostituite dalle seguenti

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Art. 55 - Art. 56 - Omissis
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Capo VII - Omissis
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Capo VIII - Disposizioni in materia di attività economiche e di lavoro
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Art. 60 - Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

1. Nel comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "Il requisito della regolarità contributiva previsto dal comma 1 è verificato" sono sostituite dalle seguenti: "La procedura per la verifica del requisito della regolarità contributiva nei casi previsti dal comma 1 è avviata".

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale sul commercio 2010 son

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Art. 61 - Modificazioni dell'articolo 35 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, in materia di localizzazione delle aree destinate all'insediamento delle grandi strutture di vendita al dettaglio

1. Nel comma 17 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 1 del 2014 le parole: "Se i comuni e le comunità non provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "Se i comuni non provvedono ad adeguare gli strumenti di pianificazione territoriale ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale entro il 31 dicembre 2014, fino all'adeguamento si applica la deliberazione prevista dall'articolo 13, comma 1, della legge provinciale sul commercio 2010. In relazione agli altri adempimenti previsti da questo comma, se i comuni e l

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1479727 11857198
Art. 62 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è sostituito dal seguente:

"1-bis. L'attività di ricerca agevolata ai sensi del comma 1 deve assicurare ricadute economiche e sociali positive nel territorio provinciale; le modalità di attuazione di questo vincolo sono stabilite dalla deliberazione prevista dall'articolo 35."

2. Il comma 1-ter dell'articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è abrogato.

3. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è sostituito dal seguente:

"1. Oltre agli aiuti previsti da questa sezione, alle piccole imprese di nuova costituzione promosse da neoimprenditori la Provincia può concedere contributi, fino a un importo massimo di 50.000 euro, a copertura dei costi di avviamento sostenuti nei primi cinque anni, a decorrere dalla costituzione dell'impresa. Per l'imprenditorialità giovanile e femminile si applica l'articolo 24-quater."

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

"1-bis. La Giunta provinciale approva le disposizioni attuative di quest'articolo, individuando in particolare l'intensità dell'aiuto e i costi di avviamento ammessi a contributo."

5. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta provinciale prevede appositi fondi di garanzia per l'ottenimento di finanziamenti o di garanzie a favore delle imprese di nuova costituzione promosse da neoimprenditori ai sensi dell'articolo 34-quater."

6. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è abrogato.

7. Nel comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: "Per gli aiuti a favore delle grandi imprese si tiene conto, inoltre, di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune

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Art. 63 - Modificazioni dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, in materia di incentivi alle imprese

1. Il comma 6 dell'articolo 44 della legge provinciale n. 18 del 2011 è sostituito dal seguente:

"6. In relazione a quanto previsto dal comma 4, la Giunta provinciale stabilisce i casi e le condizioni in cui è consentito chiedere la ridefinizione dei vincoli e degli obblighi individuati dal comma 4, a esclusione dei vincoli di reali

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Art. 64 - Omissis
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1479727 11857201
Art. 65 - Modificazione della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 1.1 della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserito il seguente:

"5-bi

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Art. 66 - Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)

N52

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1479727 11857203
Art. 67 - Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)

1. All'articolo 2 della legge provinciale sulle cave 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a), b), c) e d) del comma 3 sono sostituite dalle seguenti:

"a) il dirigente della struttura provinciale competente in materia mineraria o un suo delegato;

b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio o u

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1479727 11857204
Capo IX - Disposizioni in materia di turismo, sport e terme
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Art. 68 - Omissis
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Art. 69 - Modificazione dell'articolo 37-bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

1. Il comma 2 dell'articolo 37-bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è sostituito dal seguente:

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Art. 70 - Art. 71 - Omissis
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Capo X - Disposizioni in materia di foreste, agricoltura, caccia ed energia
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Art. 72 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), e dell'articolo 8 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, sui soggiorni socio-educativi

1. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inserite le parole: "oppure del soggetto costituito in forma associata dai predetti proprietari".

2. Nel comma 2 dell'articolo 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: "I proprietari, gli usufruttuari o i conduttori" sono inserite le seguenti: ", anche riuniti in forma associata,".

3. Nel comma 6 dell'articolo 97 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "assicurando priorità a quelli da realizzare in aree boscate certificate ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera e), alle forme di ges

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1479727 11857210
Art. 73 - Modificazioni dell'articolo 54 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "o dalle avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturale" sono sostituite dalle seguenti: ", dalle avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturale, da altre avversità atmosferiche o da epizoozie e fitopatie";

b) le parole: "f

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Art. 74 - Omissis

 

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Art. 75 - Modificazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

1. Nel comma 3-bis dell'articolo 39 della legge provinciale sull'energia 2012 le parole: "ventotto mesi" sono sostituite dalle segue

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Capo XI - Disposizioni in materia di edilizia abitativa
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Art. 76 - Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

1. Nella lettera d) del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: "commi 5-bis e 5 ter" sono sostituite dalle seguenti: "commi 5-bis, 5-ter e 5-ter 1".

2. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono inserite le parole: ", compresi i genitori separati o divorziati, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 4".

3. Nella lettera c-ter) del comma 1 dell'

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Art. 77 - Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), e dell'articolo 54 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1

1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 44 della legge provinciale n. 21 del 1992 è inserito il seguente:

"5-ter 1. I contributi previsti dal comma 5-ter possono essere concessi alle cooperative edilizie per la realizzazione di alloggi da destinare ai soci attraverso il recupero di immobili acquistati da ITEA s.p.a. I contributi possono essere concessi in annuali

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1479727 11857216
Art. 78 - Modificazione dell'articolo 33 (Interventi per promuovere l'accesso al credito per l'acquisto dell'abitazione principale) della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18

1. Nel comma 3 dell'articolo 33 della legg

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Capo XII - Disposizioni finali
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Art. 79 - Omissis
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1479727 11857219
Art. 80 - Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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Allegati - Omissis

 

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