Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 53 - Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008) - 1. All'articolo 30 della legge urbanistica provinciale 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo del comma 2, dopo le parole: "strumento di pianificazione" sono inserite le seguenti: "o relativa variante";

b) nel secondo periodo del comma 2, dopo le parole: "piano approvato" sono inserite le seguenti: "o nella relativa variante approvata";

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Compete alla Provincia, previo parere reso dal comune dove è ubicato l'immobile, la conclusione degli accordi di cui ai commi 1 e 2 che hanno ad oggetto la tutela e la valorizzazione degli immobili riconosciuti di interesse culturale, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, e le relative pertinenze poste in ambito urbano, periurbano o rurale. Alla variante che recepisce l'accordo previsto da questo comma si applica l'articolo 33, comma 2-bis."

2. All'articolo 78 della legge urbanistica provinciale 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole: "nonché per" sono inserite le seguenti: "il recupero,";

b) nella lettera a) del comma 2 la parola: "diretti" è soppressa;

c) nella lettera b) del comma 2, dopo le parole: "progetti e interventi pubblici e privati," sono inserite le seguenti: "compresi eventuali interventi della Provincia individuati dalla Giunta provinciale con apposita deliberazione,";

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli interventi previsti dal comma 2, lettera b), sono realizzati, di norma, in base ad accordi stipulati con i privati. Tali accordi possono anche riconoscere al privato il valore della biomassa eventualmente prelevata, secondo quanto stabilito da questo comma. Quando non è possibile realizzare i medesimi progetti e interventi sulla base di accordi con i privati interessati, è possibile procedere all'occupazione temporanea prevista dall'articolo 26 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993) a seguito dell'approvazione dei progetti, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità. Per l'occupazione temporanea, non è dovuta alcuna indennità, fatto salvo il riconoscimento del valore della biomassa eventualmente prelevata, nei casi e secondo i parametri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.";

e) nel comma 3 le parole: "i criteri e le modalità di gestione del fondo, le modalità di concessione dei finanziamenti" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti, di gestione e di utilizzo del fondo".

3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest’articolo si provvede secondo le modalità indicate nella tabella C.”

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