Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 14/04/1998, n. 5
L. P. Trento 14/04/1998, n. 5
L. P. Trento 14/04/1998, n. 5
- L.P. 22/09/2017, n. 10
- L.P. 02/08/2017, n. 9
- L.P. 29/12/2016, n. 20
- L.P. 30/12/2014, n. 14
- L.P. 03/03/2010, n. 4
- L.P. 21/12/2007, n. 23
- L.P. 15/12/2004, n. 10
- L.P. 19/02/2002, n. 1
- L.P. 20/03/2000, n. 3
- L.P. 27/08/1999, n. 3
Scarica il pdf completo | |||
---|---|---|---|
Capo I - Principi generali |
|||
Art. 1 - Finalità e ambiti di applicazione della legge1. La presente legge disciplina l'organizzazione e lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, nonché di altre tipologie di rifiuti, nell'obiettivo di ridurre il più possibile la quantità dei rifiuti da destinare allo smaltimento e di minimizzare l'impatto ambientale della parte dei rifiuti non recuperabile e segnatamente dei rifiuti urbani pericolosi. 2. Le finalità della presente legge sono raggiunte attraverso interventi diretti a: a) creare una rete di strutture e di impianti funzionali al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero della maggior quantità possibile di rifiuti nei quali far confluire le frazioni separate dei rifiuti; b) promuovere la produzione di compost di qualità, garant |
|||
Art. 2 - Rifiuti soggetti alla raccolta differenziata1. In osservanza delle modalità e dei termini stabiliti dalla presente legge, costituiscono oggetto di raccolta differenziata le tipologie di rifiuti |
|||
Capo II - Sistema della raccolta differenziata dei rifiuti |
|||
Art. 3 - Ambiti di gestione della raccolta differenziata1. Con decorrenza dall'applicazione della legislazione regionale e provinciale di riforma in materia di decentramento di funzioni amministrative, i comuni provvedono a organizzare la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ivi compresa la raccolta differenziata, secondo criteri di efficienza, di effica |
|||
Art. 4 - Programmi di gestione dei rifiuti1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, provvedono alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ivi compresa la raccolta differenziata, sulla base di un apposito programma di gestione approvato entro centottanta giorni dalla loro costituzione. 2. Il programma di cui al comma 1 è predisposto in coerenza con il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e con le eventuali direttive della Giunta provinciale e contiene: a) la precisa ricognizione delle iniziative già realizzate o in corso di realizzazione; |
|||
Art. 5 - Modalità della raccolta differenziata1. La raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati è organizzata in conformità alle modalità tecniche stabilite dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, dai programmi di gestione di cui all'articolo 4 ovvero dalle direttive formulate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4, commi 7 e 8, mediante: a) il conferimento in appositi contenitori dislocati sul territorio; b) il conferimento presso i centri di raccolta zonale (CRZ); |
|||
Art. 6 - Procedure di localizzazione e di autorizzazione1. Per la localizzazione dei centri di raccolta zonale, ove non espressamente definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, si osserva la normativa provinciale sulla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. N10 2. I comuni possono procedere alla localizzazione di piattaforme, di centri e di altre infrastrutture d'interesse locale, sia comunale che sovracomunale, all'infuori delle previsioni e dei criteri del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, funzionali alla raccolta - anche diffe |
|||
Art. 7 - Adempimenti amministrativi1. Le attività di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti di cui alla tabella A allegata alla presente legge soggiacciono, per quanto compat |
|||
Art. 8 - Modello tariffario relativo al ciclo dei rifiuti1. Nel territorio della provincia si applica, per la determinazione del corrispettivo dovuto dagli utenti in relazione ai servizi collegati al ciclo dei rifiuti, una tariffa di natura non tributaria adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013 n. 147. 2. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, approva il modello tariffario previsto dal comma 1, adottato dai comuni che non scelgono di applicare la tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'articolo 1, commi da 639 a 731, della legge n. 147 del 2013, o dagli eventuali altri enti titolari della funzione di gestione del ciclo dei rifiuti. 3. Il modello tariffario è approvato dalla Giunta provinciale in base ai seguenti principi e criteri: |
|||
Art. 9 - Consulenza e vigilanza1. La Giunta provinciale svolge, avvalendosi dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e delle altre strutture organizzative provinciali interessate, le seguenti attività di consulenza e di vigilanza: a) controllo dell'efficienza del sistema della raccolta differenz |
|||
Capo III - Disposizioni particolari |
|||
Art. 10 - Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)1. Il comma 6 dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., articolo come sostituito dall'articolo 57 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente: "6. Rientra tra gl |
|||
Art. 11 - Iniziative degli enti pubblici1. La Provincia, gli enti pubblici dipendenti dalla stessa e gli enti locali svolgono funzione di modelli esemplari nel campo della prevenzione, della raccolta differenziata, del riutilizzo e del riciclaggio dei rifiuti. Essi informano l'organizzazione dei loro uffici ai predetti criteri, adoperandosi per ridurre il più possibile la formazione di rifiuti e per incentivare la valorizzazione delle materie riutilizzabili o riciclabili. 1-bis. In coerenza coi principi stabiliti dalle norme statali in materia, con deliberazione della Giunta provinciale sono dettate le disposizioni occorrenti affinché la Provincia, gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano |
|||
Art. 12 - Misure di intervento temporaneo a carico della Provincia1. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di assicurare un'efficace organizzazione della raccolta differenziata, la Giunta provinciale promuove la realizzazione di una rete di centri di raccolta zonale, in misura pari almeno ad uno per ciascuno degli attuali bacini comprensoriali, in coordinamento con i soggetti di cui all'articolo 3. |
|||
Art. 12-bis - Modalità di finanziamento delle infrastrutture locali per la raccolta differenziata dei rifiuti1. Allo scopo di accelerare il raggiungimento delle misure percentuali progressive della raccolta differenziata dei rifiuti di cui all'articolo 1, comma 5, nel triennio 2000-2002 sono stanziate a favore dei comuni, attraverso l'accordo di cui all'articolo 24 d |
|||
Art. 12-ter - Rifiuti da attività agricole1. Con decorrenza dall'anno 2000, i comuni ovvero gli enti pu |
|||
Art. 13 - Residui organici e vegetali1. In relazione alle finalità della presente legge, si intendono esonerate da obbligo di autorizzazione le operazioni di compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani e di utilizzo del compost ottenuto negli orti e nei giardini privati. |
|||
Art. 14 - Medicinali e rifiuti urbani pericolosi1. I soggetti di cui all'articolo 3 promuovono appositi contratti o accordi di programma con le associazioni dei farmacisti per il conferimento obbliga |
|||
Art. 15 - Gestione dei rifiuti inerti1. Dalla data stabilita dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti ai sensi del comma 2 è vietato smaltire in discarica i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, se non previo trattamento di |
|||
Art. 16 - Contrassegno ecologico1. La Provincia rilascia un marchio ecologico alle unità produttive che si impegnano a rispettare un disciplinare di criteri per la riduzione e il rec |
|||
Art. 17 - Divieti1. È vietato, a partire dalle decorrenze stabilite dalla Giunta provinciale, tenuto conto in particolare dell'attivazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti nei vari ambiti territoriali, il conferimento in ciascuna discarica di prima categoria delle tipologie di rifiuti di cui alla tabella A, allegata alla pre |
|||
Art. 18 - Sanzioni1. Soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 100.000 rapportata a metro cubo o frazione di rifiuto, con un minimo di lire 100.000, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 1; 15, comma 1, e 17, commi 1, 2, 3, 4 e 5. 2. Corrispondente sanzione amministrativa a quella prevista dal comma 1 si applica altresì al gestore della discarica o impianto ove ricorrano violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, e 17, commi 1, 3, 4, e 5. 3. Ai fini della vigilanza sull'applicazione della presente legge e dell'accertamento delle sanzioni amministrative pre |
|||
Art. 19 - Riferimento delle spese1. Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, si provvede con gli stanziamenti già previsti in bilancio sul fondo per i trasferimenti correnti a favore dei comuni (capitolo 11230). |
|||
Art. 20 - Variazioni di bilancio1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, |
|||
Tabella A - Rifiuti soggetti a raccolta differenziata (articolo 2)
|
Dalla redazione
- Rifiuti
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Albo nazionale dei gestori ambientali
Albo gestori ambientali, normativa, categorie, iscrizione, responsabile tecnico, modulistica
- Alfonso Mancini
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Rifiuti
Rifiuti, non rifiuti e sottoprodotti: definizione, classificazione, normativa di riferimento
- Alfonso Mancini
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Rifiuti
- Tutela ambientale
Classificazione dei rifiuti in base all'origine e in base alla pericolosità
- Redazione Legislazione Tecnica
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Finanza pubblica
- Provvidenze
- Mezzogiorno e aree depresse
- Edilizia scolastica
- Rifiuti
- Terremoto Centro Italia 2016
- Calamità/Terremoti
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Edilizia e immobili
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Protezione civile
Il D.L. 91/2017 comma per comma
- Emanuela Greco
- Rifiuti
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
Disciplina delle terre e rocce da scavo: sintesi operativa dopo il D.P.R. 120/2017
- Redazione Legislazione Tecnica
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
07/03/2025
- Accertamento catastale con obbligo del contraddittorio da Il Sole 24 Ore
- Discoteca chiusa pure se disturba una sola casa da Italia Oggi
- Superbonus perso, no al risarcimento senza prova da Italia Oggi
- Verso edifici a energia quasi 0 da Italia Oggi
- Agrivoltaico, tasse a forfait in base all’energia prodotta da Italia Oggi
- Rifiuti, la classificazione cade in capo al produttore da Italia Oggi
Appalti pubblici e concessioni dopo il “Correttivo”: RUP, procedure di gara, PPP, DEC ed esecuzione del contratto dopo il D.Lgs. 36/2023
Guida pratica al “Salva casa”: la nuova disciplina degli abusi edilizi, sanatorie, regolarizzazioni e tolleranze
La direzione dei lavori e la direzione dell'esecuzione nei contratti pubblici alla luce del Nuovo Codice Appalti
Appalto di gestione dei rifiuti urbani e CAM: dal capitolato all’esecuzione
Impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili

Valutazioni e autorizzazioni ambientali e paesaggistiche

Progettare edifici passivi con materiali naturali

Benessere e sostenibilità nel recupero edilizio

Suolo, terreno, acqua ed ecosistema nel Piano regolatore
