Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, della L.P. 02/11/2022, n. 12, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

"Art. 66 - Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)

1. Alla fine del comma 1-ter dell'articolo 7 della legge provinciale n. 32 del 1990 sono inserite le parole: "Per l'assunzione dei lavoratori ai sensi di quest'articolo possono essere stabiliti, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i requisiti di accesso e i criteri di selezione del lavoratore; tra questi ultimi è compreso anche l'indicatore della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza determinata ai sensi dell'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.""

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