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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Trento 13/03/2003, n. 5-126/Leg.
D. Pres.P. Trento 13/03/2003, n. 5-126/Leg.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Pres. P. 31/10/2003, n. 37-158/Leg.
- D. Pres. P. 29/03/2006, n. 5-58/Leg.
- D. Pres. P. 14/01/2010, n. 1-33/Leg
- D. Pres. P. 13/08/2013, n. 15-117/Leg.
- D. Pres. P. 20/10/2015, n. 16-30/Leg.
- D. Pres. P. 21/02/2017, n. 5-58/Leg.
- D. Pres. P. 19/05/2017, n. 8-61/Leg.
- D. Pres. P. 25/05/2018, n. 6-81/Leg.
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[Premessa]Il Presidente |
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Art. 2 - Definizioni1. Agli effetti del presente regolamento si intende: a) per "legge provinciale": la legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori); b) per "offerta di ospitalità in alloggi": l'offerta di alloggio in unità abitative, dotate dei requisiti previsti dalla legge provinciale e dal |
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CAPO I - Modalità e limiti all'esercizio dell'attività agrituristica |
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Art. 3 - Modalità e limiti di esercizio dell'attività agrituristica1. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche di seguito indicate, la capacità ricettiva dell'impresa agricola deve rispettare i seguenti limiti: a) ospitalità in alloggi: fino ad un numero massimo di trenta posti letto articolati in massimo quindici stanze “, tre case sugli alberi”N57 o sei appartamenti. L'ospitalità in alloggi può comprendere la somministrazione della prima colazione; b) ospitalità in spazi aperti attrezzati: fino ad un numero massimo di quindici piazzole o minipiazzole per complessive trenta persone. Il numero di ospiti può sommarsi a quello indicato alla lettera a); c) somministrazione di pasti e bevande tipici e organizzazione di degustazione di prodotti aziendali: fino ad un numero massimo di sessanta posti tavola. Tale limite no |
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Art. 4 - Disposizioni relative all'utilizzo di manodopera1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale, per lo svolgimento dell'attività agrituristica l'impresa può impiegare personale d |
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Art. 5 - Orari e periodi di apertura1. L'orario e i periodi di apertura sono scelti dall'operatore agrituristico con la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), nel rispetto dei limiti indicati dal presente articolo. Qualora nel corso dell'esercizio agrituristico l'operatore intenda variare l'orario o periodo di apertura scelto con la domanda di autorizzazione o con la denuncia di inizio attività, lo stesso operatore deve darne previamente comunicazione al comune competente.N3 |
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CAPO II - Accertamento dell'idoneità all'attività agrituristica e dell'adeguata capacità professionale degli operatori agrituristici |
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Art. 6 - Modalità di accertamento del rapporto di connessione dell'idoneità all'attività agrituristica |
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Art. 7 - Modalità di accertamento del requisito dell'adeguata capacità professionale1. Il requisito dell'adeguata capacità professionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge provinciale è richi |
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CAPO III - Requisiti, dotazioni e servizi delle strutture agrituristiche |
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Art. 8 - Requisiti delle strutture e dei locali1. I locali destinati all'esercizio dell'attività agrituristica devono possedere i requisiti, le dimensioni minime e le dotazioni previste dal presente regolamento ed essere conformi alle vigenti norme urbanistiche, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza pubblica e di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti "; nei predetti locali non è consenti |
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Art. 9 - Servizi minimi1. L'impresa deve assicurare almeno i seguenti servizi minimi: a) la fornitura cont |
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Art. 11 - Servizi igienici1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, i servizi igienici a disposizione degli ospiti devono essere presenti nel seguente numero minimo: N18 a) un servizio igienico per ogni |
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Art. 12.1 - Appartamenti1. Fermo restando quanto previsto dal |
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Art. 13 - Locali di somministrazione di pasti e bevande e delle degustazioni1. La superficie dei locali complessivamente destinati alla somministrazione dei pasti e delle bevande, delle degustazioni di prodotti aziendali e delle prime colazioni agli ospiti alloggiati, deve essere proporzionata al numero dei posti tavola autorizzabili a seguito dell'accertamento dell'idoneità all'attività agrituristica previsto dall'articolo 6 e non può comunque essere superiore, al netto di ogni altro a |
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Art. 14 - Cucina1. Per la preparazione dei pasti e delle bevande da somministrare, la struttura agrituristica deve essere dotata di una cucina di superficie minima pari ad almeno metri quadrati 7,51 fino a 10 posti tavola, 13,51 fino a 25 posti tavola e di almeno metri quadrati 19,51 |
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Art. 15 - Ospitalità in spazi aperti attrezzati1. Per l'ospitalità in spazi aperti l'azienda può predisporre: a) piazzole di almeno 50 metri quadrati, compreso lo spazio per il parcheggio dell'automobile; b) mini |
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Art. 16 - Agriturismo in malga1. N26 2. Per la preparazione delle somministrazioni di pasti e di bevande e delle degustazioni di prodotti aziendali per un numero di posti tavola superiore a 20, la cucina della malga deve avere una superficie minima pari ad almeno metri quadrati 15 e rispettare le dotazioni previste dall'allegato C, numero 4).N5 |
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Art. 18 - Attività ricreative culturali e didattiche.1. Per l'organizzazione delle attività ricreative, culturali e didattiche previste dall'articolo 2, comma 2, l |
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Capo IV - Macellazione di animali, lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli N30 |
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Capo IV - Macellazione di animali, lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli SEZIONE II - Lavorazione di prodotti aziendali |
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CAPO V - Autorizzazione |
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Art. 32 - Elementi per la classificazione1. Le imprese sono classificate da una a cinque margherite sulla base del punteggio ottenuto sommando |
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Art. 33. - Procedimento per la classificazione1. L'interessato presenta al comune territorialmente competente una dichiarazione concernente l'autovalutazione dell'azienda agrituristica sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei valori corrispondenti a ciascuno degli elementi contenuti nelle tabelle dell'Allegato E, sezione 1. L'autovalutazione, compilata conformemente al modello approvato con determinazione del dirigente del Serv |
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CAPO VI bis - Marchio di qualificazione delle aziende agrituristicheN46 |
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Art. 34-ter - Promozione |
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CAPO VII - Disposizioni transitorie |
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Allegato ASezione I - Modalità e requisiti per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica (articolo 2, comma 1, lettera f) a) I visitatori devono essere accolti e accompagnati in azienda da almeno un tutore aziendale; b) il rapporto tra numero di visitatori e tutore deve essere proporzionato e, salvo il caso di scolaresche accompagnate da docenti, non superiore a 30; c) i locali adibiti all'attività ed eventualmente gli spazi all'aperto, devono essere dotati dell'attrezzatura e dei mezzi necessari per l'effettuazione delle attività di fattoria didattica; d) l'azienda ove si svolgano attività di fattoria didattica deve essere dotata di una cassetta per il pronto soccorso; e) l'operatore agrituristico ha cura di individuare gli ambienti aziendali e le attrezzature che rappresentino un eventuale potenziale pericolo per i fruitori delle attività di fattoria didattica, devono essere interdetti al pubblico e di tale divieto va fatta adeguata segnalazione. Sezione II - Attività produttive e loro dimensioni minime (art. 3, comma 2, del regolamento) N69
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Allegato B - Valori medi unitari del tempo lavoro per tipologia di attività agrituristica (articolo 6, comma 4) |
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Allegato C - Dotazioni(Articoli 10, 11, 12, 14, 16, 18) 1) Camere da letto In ogni camera da letto deve essere garantita la presenza dei seguenti elementi: a) un letto; b) un comodino per ogni posto letto; c) una sedia o una poltrona; |
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Allegato D - Numero massimo di animali macellabili per specie(Artt. 19, 20, 21 e 22 del regolamento) |
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Allegato ESezione I - Elementi per la valutazione ai fini della classificazione N54 (Artt. 32 e 33 del regolamento) TABELLA 1 - REQUISITI STRUTTURALI E DI SERVIZIO La presente tabella tiene conto dei requisiti strutturali e della qualità dei servizi generali a disposizione degli ospiti, con particolare riguardo alla funzionalità, alla confortevolezza delle strutture e alla qualità dei servizi essenziali.
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Allegato E bis - Descrizione del marchio di qualificazione delle aziende agrituristiche (art. 34, comma 2)I - Descrizione 1. Il marchio dell'agriturismo trentino è rappresentato da un quadrato con i due angoli superiori arrotondati. Una sottile linea verde corre lungo tutto il perimetro del poligono. Al suo interno troviamo elementi che rappresentano l'ambiente tipico del territorio. Nella parte superiore del marchio, occupata dal cielo azzurro, risalta la scritta bianca agritur. Un prato verde chiaro occupa la parte più bassa del marchio; dietro a questo si trovano tre pini e alcune cime innevate per legare l'immagine al territorio. Ai piedi degli abeti una piccola baita con la finestra illuminata e il camino che fuma simboleggia il legame della gente trentina con le montagne ma anche l'ospitalità tipica di questa terra. Il centro è occupato da una grande corolla di margherita, fiore che cresce spontaneo nei prati. Sotto compare la scritta bianca trentino. II - Logo e dimensioni minime 1. Il logo del marchio è di seguito rappresentato. 2. Il marchio può essere ingrandito o ridotto, mantenendo inalterate le relative proporzioni. La dimensione minima è di cm. 2 per l'altezza e cm. 1,6 di larghezza. III - Colori e caratteri 1. Se il marchio è riprodotto a pantone i colori del logo sono i seguenti: cielo 2995; centro della margherita 116; filetto di contorno a |
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