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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Trento 20/10/2015, n. 16-30/Leg.
D. Pres.P. Trento 20/10/2015, n. 16-30/Leg.
D. Pres.P. Trento 20/10/2015, n. 16-30/Leg.
- D. Pres. P. 17/10/2023, n. 24-100/Leg.
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto1. Questo regolamento disciplina, in attuazione dell’articolo 8 bis della legge provinci |
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Art. 2 - Definizione1. Le case sugli alberi sono unità abitative della struttura ricettiva destinate ad integ |
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Art. 3 - Inserimento nelle strutture turistiche ricettive1. La realizzazione di case sugli alberi è consentita: a) negli esercizi alb |
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Capo II - Disciplina urbanistico-edilizia e ambientale |
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Art. 4 - Criteri localizzativi1. L’allestimento di case sugli alberi è consentito nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli e dei criteri di seguito indicati: |
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Art. 5 - Titolo edilizio1. La realizzazione di case sugli alberi è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell |
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Art. 6 - Parametri strutturali1. La casa sugli alberi è realizzata su un unico livello ad una altezza minima ponderale di 2,5 metri, calcolata dal suolo all’estradosso del pavimento; nella parte sottostante la superficie della casa non sono ammessi volumi interrati, tamponamenti o riempimenti. |
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Art. 7 - Parametri dimensionali1. La casa sugli alberi è un’unità abitativa costituita almeno da un locale adibito a stanza da letto e da un bagno privato completo. Non è consentita la realizzazione di locali o di vani adibiti a cucina. 2. La superficie utile c |
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Art. 8 - Requisiti igienico-sanitari1. Le case sugli alberi sono realizzate nel rispetto dei seguenti requisiti igienico-sanitari: |
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Art. 9 - Disposizioni antincendio1. Le case sugli alberi devono rispettare le prescrizioni previste dalla normativa in mate |
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Art. 10 - Dotazione di parcheggi1. Per la definizione delle dotazioni di posti auto connesse all’allestimento di case su |
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Capo III - Disposizioni varie |
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Art. 11 - Dotazioni minime delle case sugli alberi1. La dotazione minima delle case sugli alberi è costituita da un armadio o cabina-armadi |
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Art. 12 - Letto aggiunto1. Nelle case sugli alberi è consentita, a richiesta del turista che accompagna minori di |
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Art. 13 - Dizioni riservate1. L’uso delle dizioni “casa sugli alberi” e “case sugli alberi” nell’ambito d |
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Capo IV - Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 ”Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica”) |
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Art. 15 - Modificazioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg del 2003 sono inserite le seguenti parole: “, o di un numero inferiore qualora siano costituite esclusivamente dalle case sugli alberi previste dall'articolo 2, comma 2, lettera e bis)”. 2. Dopo l'articolo 7 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg del 2003 è inserito il seguente: |
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Art. 17 - Modificazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg1. Dopo il comma 4 dell'articol |
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Art. 20 - Inserimento dell'articolo 29 bis nel decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg1. Dopo l'articolo 29 del decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg del 2003 è inserito il seguente: |
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Capo V - Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2008, n. 47-154/Leg (Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate", come modificata dalla legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20) |
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Art. 22 - Inserimento dell'articolo 8 bis nel decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2008, n. 47-154/Leg1. Dopo l'articolo 8 del decreto del Presiden |
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Capo VI - Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19, concernente la ricezione turistica all'aperto) |
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Art. 24 - Inserimento dell'articolo 11 bis nel decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg1. Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 12-114/Leg del 2013 è inserito il seguente: “Art. 11 bis (Case sugli alberi) — 1. Nelle strutture ricettive all’aper |
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Art. 25 - Modificazioni alla tabella A del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg1. Alla tabella A del decreto del Presidente della Provincia n. 12-114/Leg del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la sezione A.4 è sostituita dalla seguente:
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Art. 26 - Modificazioni alla tabella C del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg1. Nella tabella C, la sezione B.2 è sostituita dalla seguente:
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Capo VII - Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg – Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) |
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Art. 27 - Modificazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg |
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Art. 29 - Inserimento dell'articolo 12 bis nel decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg |
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Capo VIII - Disposizioni finali |
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Art. 30 - Disposizioni transitorie1. Fino all’entrata in vigore del regolamento urbanistico-edilizio provinciale, la dotazione minima di parcheggi per le case sugli alberi è stabilità nella misura di un posto auto per ogni unità abitativa. |
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