Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, D.P.P. 13 agosto 2013, n. 15-117/Leg., così recitava:

“Art. 31 (Contenuto dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica) — 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, della legge provinciale, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica determina:

a) i limiti di esercizio di cui all'articolo 3;

b) l'individuazione e la specificazione delle attività oggetto della domanda di autorizzazione;

c) il richiamo delle disposizioni contenute nella legge provinciale e nel presente regolamento inerenti l'osservanza degli obblighi e dei divieti concernenti lo svolgimento delle attività oggetto di domanda di autorizzazione;

d) gli orari ed i periodi di apertura secondo i limiti e le prescrizioni definiti dall'articolo 5.”

Dalla redazione