Il presente articolo si intende abrogato in seguito alla modifica apportata dal D.P.P. 29 marzo 2006, n. 5-58/Leg. che ha sostituito l'intero capo IV, così recitava:

“Art. 20 (Macellazione di volatili da cortile, di conigli, di selvaggina da penna e di animali da corte) — 1. La macellazione delle specie previste dall'allegato D, numeri 1, 2, 3 [e 4], è ammessa in un unico locale autorizzato ai sensi della L. 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

2. Il locale di macellazione deve presentare i seguenti requisiti:

a) pavimento lavabile e disinfettabile con pozzetto munito di griglia e sifone per la raccolta delle acque reflue e smaltimento delle acque di lavaggio;

b) pareti rivestite con materiale lavabile e disinfettabile fino all'altezza di due metri;

c) lavabo con acqua calda e fredda ad apertura non manuale, fornito di prodotti per la pulizia e di asciugamani a perdere;

d) una zona per lo stordimento, per il dissanguamento, per la spennatura o per la spellatura, separata dal reparto di eviscerazione;

e) un contenitore a tenuta per la raccolta degli avanzi di macellazione, in attesa del loro trasferimento agli stabilimenti previsti dal D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE);

f) sterilizzatore per coltelli;

g) ganciera idonea alla sospensione delle carcasse delle specie previste dall'allegato D, numero 3.

3. A richiesta dell'acquirente e per il suo autoconsumo la macellazione delle specie previste dall'allegato D, numero 1, può avvenire, nel rispetto delle quantità ivi indicate in un locale che, ancorché non autorizzato specificatamente come locale di macellazione, presenti i seguenti requisiti minimi:

a) pavimento liscio, lavabile e disinfettabile;

b) pareti lisce ed intonacate con materiale lavabile fino all'altezza di due metri;

c) lavabo dotato di acqua calda e fredda, materiali e prodotti per la pulizia delle mani;

d) coltelleria ed altre attrezzature idonee a venire a contatto con gli alimenti.

4. Nel caso previsto dal comma 3 è esclusa l'applicazione dell'articolo 19, comma 4.”

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