D. Pres.P. Trento 31/10/2003, n. 37-158/Leg. | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Pres.P. Trento 31/10/2003, n. 37-158/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg. recante "Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica".
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TESTO DEL DOCUMENTO

XTATDPGP31O03

D.P.G.P.Trento del 31/10/2003 n.37/158

Modificazioni al D.P.G.P. 13.3.2003, n. 5-126/Leg. recante "Regolamento di esecuzione del capo II della L.P. 19.12.2001, n. 10 (disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica".


B.U. - 23.12.2003 - n. 51



Art. 1 - Denominazione

1. Il Regolamento emanato con il decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg. R è di seguito denominato regolamento.


Art. 2 - Modificazione all'articolo 2 del regolamento

1. All'articolo 2 del regolamento, nel comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e bis) per "attività ricreative, culturali e didattiche", di seguito denominate "attività di fattoria didattica", l'organizzazione di visite o di altre attività svolte nell'ambito dell'impresa agricola, strutturate in spazi ed in percorsi ricreativo-didattici, accompagnate da un tutore aziendale in possesso dell'attestato previsto dall'articolo 7, comma 3;".


Art. 3 - Modificazioni all'articolo 3 del regolamento

1. All'articolo 3 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

"c) somministrazione di pasti e bevande: fino ad un numero massimo di 60 posti tavola;"

b) al comma 2, nella lettera a), dopo le parole: "Allegato A", sono aggiunte le seguenti: ",Sezione II,"

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4 bis. Per l'esercizio delle attività di fattoria didattica, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e bis), sono richiesti il possesso dei requisiti e l'osservanza delle modalità previsti dal presente regolamento e in particolare dall'Allegato A, Sezione I."


Art. 4 - Modificazione all'articolo 4 del regolamento

1. All'articolo 4 del regolamento dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. I soggetti indicati dall'articolo 3, comma 2, lettere da a) a d), della legge provinciale, qualora esercitino attività di somministrazione di pasti e bevande in malga, possono impiegare personale dipendente nel numero massimo di 10 unità."


Art. 5 - Modificazione all'articolo 5 del regolamento

1. All'articolo 5 del regolamento, comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "di prodotti aziendali" sono inserite le seguenti: "nonché per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e bis)";

b) le parole: "dopo le ore 24" sono sostituite dalle seguenti: "le ore 24.00".


Art. 6 - Modificazione all'articolo 6 del regolamento

1. All'articolo 6 del regolamento, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Per l'esercizio dell'attività agrituristica di somministrazione di pasti e bevande in malga, il requisito della complementarietà è soddisfatto purché il tempo annuo dedicato all'attività agricola sia prevalente su quello dedicato all'attività agrituristica computato sulla base del periodo di apertura stagionale della malga.";

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6 bis. Decorsi tre anni dall'accertamento dell'idoneità senza che sia stata rilasciata dal comune competente l'autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge provinciale, il Servizio provinciale competente in materia di agriturismo dichiara la decadenza dell'idoneità e dispone la cancellazione del soggetto interessato dall'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica."


Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 7 del regolamento

1. L'articolo 7 del regolamento è sostituito dal seguente:

"Art. 7 - Modalità di accertamento del requisito dell'adeguata capacità professionale

1. Il requisito dell'adeguata capacità professionale di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), della legge provinciale è richiesto per le attività di somministrazione di pasti e di bevande, delle degustazioni di prodotti aziendali, nonché per le attività di fattoria didattica come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e bis).

2. Relativamente alle attività di somministrazione di pasti e di bevande e delle degustazioni di prodotti aziendali il possesso del requisito è verificato mediante presentazione da parte dell'interessato di almeno uno dei seguenti titoli:

a) diploma o attestato di qualifica professionale del settore alberghiero o di altro scuola a specifico indirizzo professionale;

b) certificato di frequenza a corsi di formazione professionale, individuati nell'ambito dell'attuazione del piano della formazione professionale di cui alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale) o dal piano di sviluppo rurale della Provincia, adottato ai sensi della normativa comunitaria, aventi ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande;

c) attestato di superamento dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande sostenuto dinanzi all'apposita commissione costituita presso la competente Camera di commercio industria agricoltura e artigianato (CCIAA) ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi).

3. Relativamente alle attività di fattoria didattica, il requisito dell'adeguata capacità professionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge provinciale è riferito al soggetto individuato come tutore aziendale e il possesso del requisito medesimo è verificato mediante presentazione dell'attestato di frequenza al corso di formazione professionale all'esercizio della predetta attività, come individuato nell'ambito del piano di sviluppo rurale della Provincia; l'attestato di frequenza ha validità triennale.

4. Il rilascio dell'attestato di cui al comma 3 è subordinato alla frequenza da parte del tutore aziendale di almeno l'80 per cento delle ore di durata del corso di formazione."


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