Il presente articolo si intende abrogato in seguito alla modifica apportata dal D.P.P. 29 marzo 2006, n. 5-58/Leg. che ha sostituito l'intero capo IV, così recitava:

“Art. 28 (Autocontrollo) — 1. Le aziende agrituristiche che effettuano lavorazioni alimentari per la somministrazione dei prodotti aziendali ai propri ospiti possono avvalersi del sistema semplificato di HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) conformemente alla Delib.G.P. 30 giugno 1999, n. 6086 (Approvazione delle linee guida per l'applicazione del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155, recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari e validazione del manuale per la valutazione dei sistemi di autocontrollo).”

Dalla redazione