Il presente articolo si intende abrogato in seguito alla modifica apportata dal D.P.P. 29 marzo 2006, n. 5-58/Leg. che ha sostituito l'intero capo IV, così recitava:

“Art. 29 (Etichettatura o presentazione dei prodotti) — 1. Per l'etichettatura e per la presentazione dei prodotti aziendali destinati alla vendita si applica il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari).

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