Il presente articolo si intende abrogato in seguito alla modifica apportata dal D.P.P. 29 marzo 2006, n. 5-58/Leg. che ha sostituito l'intero capo IV, così recitava:

“Art. 27 (Prodotti apistici) — 1. La lavorazione del miele e dei prodotti dell'alveare ai fini della vendita deve avvenire conformemente alla Delib.G.P. 12 ottobre 2001, n. 2622 (Direttiva in materia di autorizzazioni sanitarie per laboratori di smielatura e confezionamento dei prodotti dell'alveare) in laboratorio autorizzato ai sensi della legge n. 283 del 1962.”

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