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D. Pres.P. Bolzano 07/05/2020, n. 17

Dotazioni minime per gli spazi pubblici di interesse generale e gli spazi privati di interesse pubblico e criteri per la determinazione della sede delle aziende agricole.
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Capo I - Ambito di applicazione
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Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le dotazioni territoriali e funzionali minime per gli spazi pubblici di interesse ge

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Capo II - Dotazioni territoriali e funzionali minime
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Articolo 2 - Principi

1. I Comuni devono garantire le dotazioni territoriali e funzionali indispensabili per raggiungere il più alto livello possibile di qualità della vita nelle aree insediabili e per fornire i servizi necessari a salvaguardare i diritti civili e sociali della popolazione, tenendo conto anche delle esigenze dello sviluppo economico, con particolare riferimento a:

a) le esigenze abitative e di lavoro della cittadinanza;

b) l’assistenza so

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Articolo 3 - Località centrali con ambiti di integrazione

1. Dai 116 Comuni altoatesini si individuano dal punto di vista economico, sociale e culturale, attorno a una località riconoscibile come centrale, i seguenti 17 ambiti di integrazione, rappresentati nell’allegata cartina n. 1. Le località centrali sono distribuite in modo da garantire alla popolazione distanze ragionevoli dai vari livelli di strutture e servizi esistenti, assicurando al contempo alle strutture e ai servizi medesimi un bacino di utenza adeguato:

1) Alta Val Venosta con località centrale Malles per l’ambito di integrazione di Glorenza, Curon Venosta, Prato allo Stelvio, Sluderno, Stelvio, Tubre;

2) Media Val Venosta con località centrale Silandro per l’ambito di integrazione di Castelbello-Ciardes, Lasa, Laces, Martello;

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Articolo 4 - Fabbisogno e criteri per l’individuazione

1. Ai fini di un uso razionale del territorio, il piano comunale per il territorio e il paesaggio individua, sulla base di un’analisi del fabbisogno, nuove zone edificabili, fra le quali zone miste, zone produttive e altre, qualora nel territorio comunale non siano disponibili immobili adeguati.

2. Nel calcolo del fabbisogno abitativo devono essere considerati il numero e la composizione dei nuclei familiari.

3. Il fabbisogno abitativo minimo per abitante è fissato in una volumetria di 100 m³.

4. Uno sviluppo urbano e territoriale sostenibile deve tener conto dell'obiettivo della prevenzione del traffico, tramite:

a) individuazione delle zone miste in luoghi in cui l’offerta pubblica o privata di beni e servizi per il fabbisogno quotidiano della popolazione è a una distanza massima di 500 m;

b) individuazione delle zone miste a una distanza non superiore a 300 m da fermate, raggiungibili a piedi, dei mezzi di trasporto pubblici ovvero a una distanza massima di 1 km dalle stazioni del trasporto ferroviario o funiviario;

c) riduzione al minimo delle distanze tra abitazioni, luoghi di lavoro e strutture per il tempo libero e l’educazione, applicando i seguenti indici di pianificazione per l’accessibilità a piedi:

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Articolo 5 - Mobilità e accessibilità

1. A garanzia della sostenibilità si perseguono i seguenti obiettivi primari:

a) prevenzione del traffico;

b) spostamento del traffico motorizzato individuale;

c) ottimizzazione del traffico.

2. Per prevenzione del traffico si intende l’eliminazione della necessità di spostamenti e la riduzione dei percorsi, con particolare attenzione alla pianificazione territoriale. La prevenzione del traffico avviene attraverso:

a) la creazione di aree insediabili compatte, comprese entro distanze brevi, conformemente all'articolo 4, comma 4;

b) la prevenzione della dispersione insediativa tramite ampliamento delle aree insediabili in siti idonei, adiacenti alle aree edificate esistenti e in corrispondenza delle infrastrutture;

c) la pianificazione di zone a destinazione mista, prevedendo zone residenziali che comprendono anche servizi e attivit&agr

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Articolo 6 - Parcheggi pubblici

1. Per l’individuazione di parcheggi pubblici vale l’indice di pianificazione di 2,5 m²/abitante. I parcheggi pubblici sono aperti al pubblico e servono per scopi pubblici. Gli operatori privati devono soddisfare autonomamente le proprie esigenze di parcheggio ai sensi dell’articolo 7.

2. Per i centri storici e per i comuni con un alto numero di pernottamenti turistici, un’alta percentuale di pendolar

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Articolo 7 - Parcheggi privati

1. Nell'ambito del programma di mobilità e di accessibilità ai sensi della lettera f) del comma 5 dell'articolo 51 della legge, i Comuni stabiliscono standard specifici per la realizzazione di parcheggi privati, tenendo conto dell’offerta di infrastrutture e di servizi di mobilità e delle destinazioni d’uso previste nell’area pianificata, e – in osservanza delle disposizioni legislative – anche limitandone la realizzazione ad ambiti circoscritti, prescrivendo parcheggi collettivi e, in caso di deroghe agli standard, imponendo prestazioni sostitutive.

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Articolo 8 - Scuole e scuole dell’infanzia

1. L’indice di pianificazione per l’individuazione di aree per scuole e scuole dell’infanzia è stabilito nella misura di 5,5 m²/abitante per il capoluogo Bolzano, di 5,

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Articolo 9 - Strutture di interesse pubblico

1. Nelle aree residenziali devono essere previste, a seconda del fabbisogno e comunque in modo da servire il maggior numer

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Articolo 10 - Spazi verdi e spazi aperti, parchi giochi

1. Il verde e gli spazi aperti assicurano, nell’interesse generale:

a) spazio per attività quotidiane e ricreative, fra le quali la mobilità pedonale e ciclistica, il contatto sociale e la comunicazione, l’organizzazione del tempo libero e la rigenerazione;

b) l’organizzazione dell’abitato in relazione alla struttura dell’insediamento, all'orientamento e alla creazione di identità;

c) funzioni ecologiche, con effetti sulla biodiversità e sul clima dell’abitato, ad esempio grazie al loro effetto rinfrescante nonché al loro contributo alla salubrità dell'aria e al bilancio idrico;

d) la conservazione di spazi naturali, con effetti positivi per gli habitat di animali e piante, per la rete dei biotopi e per la protezione degli ecosistemi.

2. La rete di spazi verdi pubblici, che devono in massima parte avere capacità di drenaggio e non essere sigillati, è costituita da aree con funzioni diverse e alta qualità di permanenza, alle quali vengono assegnati i seguenti indici di pianificazione in relazione all’accessibilità pedonale in minuti dall'abitato, al fabbisogno di spa

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Articolo 11 - Impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi destinati alla pratica di sport individuali e di squadra di varie tipologie devono essere collega

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Capo III - Criteri per la determinazione della sede delle aziende agricole
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Articolo 12 - Definizione di sede dell’azienda agricola

1. Per sede dell’azienda agricola ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge si intende il luogo in cui sono situati gli edifici residenziali e aziendali facenti parte dell’azienda. Gli edifici destinati ad abitazioni devono essere realizzati en

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Capo IV - Entrata in vigore
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Articolo 13 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020.

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Allegato A - Indici di pianificazione per l’individuazione di aree da destinare a strutture pubbliche e a spazi privati di interesse pubblico

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato B (articolo 4, comma 8) - Regolamentazione delle aree verdi tramite l’Indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio (RIE)

Per quanto attiene alla sistemazione dei lotti edificiali con riguardo alla permeabilità del suolo, trovano applicazione le procedure per la Riduzione dell’Impatto Edilizio, in breve R.I.E.

a) Definizioni

L’indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio, in breve R.I.E., è un indice numerico di qualità ambientale applicato al lotto edificiale; esso certifica la qualità dell’intervento edilizio rispetto alla permeabilità del suolo e al verde. La procedura R.I.E. si applica a tutti gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica all’interno delle zone produttive che sono soggetti a titolo abilitativo.

Il modello per il calcolo del R.I.E. è fornito, su richiesta, da Business Location Südtirol, in breve BLS, che mette anche a disposizione la modulistica e il manuale d’istruzioni.

Ai fini del presente regolamento costituiscono elementi essenziali nella determinazione del valore R.I.E. delle superfici:

- la tipologia e i materiali di finitura delle superfici esterne esposte alle acque meteoriche;

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