D. P.G.P. Bolzano 06/11/1998, n. 33 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. P.G.P. Bolzano 06/11/1998, n. 33

Regolamento di esecuzione recante la disciplna di semplificazione del procedimento amministrativo di autorizzazione di interventi non sostanziali ai sensi della legge sulla tutela del paesaggio.
Con le modifiche introdotte da:
- D. Pres. P. 19/05/2009, n. 28
- D. Pres. P. 15/01/2010, n. 15
- D. Pres. P. 22/05/2013, n. 12
- D. Pres. P. 11/02/2014, n. 3
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Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Gli interventi sull'ambiente naturale e sul paesaggio di seguito elencati sono autorizzati con la procedura di autorizzazione semplificata di cui all'articolo 8, comma 1/bis della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, direttamente dal sindaco territorialmente competente anche ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21 R:

N8 “a) la realizzazione di strade con una lunghezza fino a 1.000 m, una larghezza complessiva fino a 2,5 m ed una pendenza del terreno fino al 70 per cento. Le strade non devono essere sigillate, ad eccezione della posa in opera di grigliato o elementi per la formazione delle corsie, e non devono essere realizzati ponti o muri, esclusi muri a secco, muri ciclopici, massicciate in legname o terre armate, in ogni caso fino ad un’altezza di 2,5 m. All’interno dei parchi naturali per i lavori deve essere richiesto un parere dell’Ufficio provinciale Parchi naturali. Per la realizzazione di strade di allacciamento di bosco deve essere richiesto un parere non vincolante all'autorità forestale. La realizzazione di strade di allacciamento di malghe soggiace alla procedura di autorizzazione di cui all’articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 R, e successive modifiche;”

N8 “b) movimenti di terra per la posa in opera di condutture qualora l'area occupata durante i lavori non superi la larghezza di 5 m. Qualora trattasi di condutture d’acqua, il richiedente deve essere in possesso della concessione per la derivazione d'acqua. All’interno dei parchi naturali deve essere richiesto un parere dell’ufficio provinciale Parchi n

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Art. 2 (Documentazione)

N4 “1. Dalla richiesta d’autorizzazione relativa agli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) ad h) e lettera z), che deve essere corredata da un estratto della mappa catastale, devono risultare in modo chiaro la localizzazione e i dati tecnici dell’intervento progettato. Per gli interventi di cui alle lettere da i) a y) deve essere presentata la documentazione prevista dal regolamento edilizio.”

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